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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08341/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Ciriè (TO) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1788/21 del Tribunale di Napoli del 05/11/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che, in data 26 ottobre 2020, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 416-bis e 110, 353, 416-bis.1 cod. pen.

La pronuncia del Tribunale fa seguito a un duplice annullamento con rinvio di precedenti decisioni disposto da questa Corte di cassazione e interviene successivamente ad una condanna inflitta a Genovese dal Tribunale di Avellino in ordine a distinte ipotesi di reato.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, che, atteso il contenuto delle precedenti decisioni rescindenti in sede di legittimità, è oggi circoscritto ai profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva in atto.

In particolare, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla tesi difensiva di insussistenza delle esigenze cautelari.

Deduce, infatti, che rinviato a giudizio per altri reati davanti al Tribunale di Avellino, ha sì riportato condanna, ma previa espressa esclusione dell'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, ai fini del superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rilevata dal Tribunale, risulta inesigibile la pretesa di rescindere i legami con quel sodalizio criminale, dal momento che esso non esiste a livello di accertamento giudiziale.

Deduce, infine, che dal 2019 è stato ristretto agli arresti domiciliari per altra vicenda non legata a reati associativi e ciò nondimeno il Tribunale non ha attribuito giusto valore né a tale circostanza né al decorso del tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di provvisoria imputazione nell'ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Dopo un duplice annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di cassazione, l'oggetto del ricorso è, come già anticipato, circoscritto ai temi della sussistenza di esigenze cautelari per fatti di appartenenza al clan camorristico avellinese [OSCURATO:PERSONA] risalenti al 2019 e dell'adeguatezza della misura custodiale in carcere in atto.

Il ricorrente è stato nelle more rinviato a giudizio e condannato dal Tribunale di Avellino per altri reati (v. infra), venendo, però, nell'occasione affermata la mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale di Napoli, tuttavia, egli non ha fornito prova del superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., relativa quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assoluta, quanto all'adeguatezza della misura cautelare in carcere.

La difesa replica che dal 2019 l'imputato è stato soggetto ad arresti domiciliari per altra vicenda non legata a reati associativi (presumibilmente quella oggetto del processo celebratosi ad Avellino), ma per il Tribunale del riesame il dato non può, per le ragioni già esposte, costituire pregiudizio all'applicazione della misura custodiale più grave.

Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che nel fascicolo processuale è presente, in quanto prodotta nel corso della procedura di riesame, una copia della citata sentenza del Tribunale di Avellino che, pronunciandosi in ordine ai delitti di detenzione illecita di armi (artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.), entrambi circostanziati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (n.

R.G. 27197/19 PM Napoli), ha condannato il ricorrente per tali reati, escludendo, tuttavia, la sussistenza dell'aggravante speciale con l'affermare che "in assenza di un precedente accertamento giudiziario sulla sussistenza del presunto clan" [[OSCURATO:PERSONA]] "gli elementi di prova sono certamente inidonei a comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi di una organizzazione di stampo camorristico dedita alla realizzazione di reati ed operante sul territorio della provincia di Avellino e la partecipazione alla stessa dei soggetti indicati" (pag. 14 sent.).

Con la citata sentenza il Tribunale di Avellino ha, dunque, stabilito la mancata acquisizione, sino al momento della pronuncia e nei limiti della verifica circa le condizioni di applicabilità dell'aggravante, di sufficienti elementi di prova atti a delineare l'esistenza di quel sodalizio criminale, che è, invece, quanto si ripropone precisamente di fare il presente procedimento (n.

R.G. 21885/2017 PM Napoli), in cui il delitto associativo costituisce il cuore delle accuse provvisorie.

Ne deriva che in realtà nessuna concreta censura viene mossa dal ricorrente alla ribadita configurabilità della doppia presunzione cautelare, operando la statuizione intervenuta nel distinto giudizio nei circoscritti limiti, oggettivi e temporali, delle imputazioni colà formulate a suo carico.Né, infine, il mero decorso del tempo può fungere quale elemento decisivo ai fini della dimostrazione del superamento della presunzione relativa e tantomeno di quella assoluta di adeguatezza della misura coercitiva intra muraria.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere, infatti, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. 'tempo silente' (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad es., un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.. (tra molte v.

Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).

3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso,f 20 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Ciriè (TO) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1788/21 del Tribunale di Napoli del 05/11/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che, in data 26 ottobre 2020, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 416-bis e 110, 353, 416-bis.1 cod. pen. La pronuncia del Tribunale fa seguito a un duplice annullamento con rinvio di precedenti decisioni disposto da questa Corte di cassazione e interviene successivamente ad una condanna inflitta a Genovese dal Tribunale di Avellino in ordine a distinte ipotesi di reato. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, che, atteso il contenuto delle precedenti decisioni rescindenti in sede di legittimità, è oggi circoscritto ai profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva in atto. In particolare, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla tesi difensiva di insussistenza delle esigenze cautelari. Deduce, infatti, che rinviato a giudizio per altri reati davanti al Tribunale di Avellino, ha sì riportato condanna, ma previa espressa esclusione dell'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, ai fini del superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rilevata dal Tribunale, risulta inesigibile la pretesa di rescindere i legami con quel sodalizio criminale, dal momento che esso non esiste a livello di accertamento giudiziale. Deduce, infine, che dal 2019 è stato ristretto agli arresti domiciliari per altra vicenda non legata a reati associativi e ciò nondimeno il Tribunale non ha attribuito giusto valore né a tale circostanza né al decorso del tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di provvisoria imputazione nell'ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Dopo un duplice annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di cassazione, l'oggetto del ricorso è, come già anticipato, circoscritto ai temi della sussistenza di esigenze cautelari per fatti di appartenenza al clan camorristico avellinese [OSCURATO:PERSONA] risalenti al 2019 e dell'adeguatezza della misura custodiale in carcere in atto. Il ricorrente è stato nelle more rinviato a giudizio e condannato dal Tribunale di Avellino per altri reati (v. infra), venendo, però, nell'occasione affermata la mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale di Napoli, tuttavia, egli non ha fornito prova del superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., relativa quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assoluta, quanto all'adeguatezza della misura cautelare in carcere. La difesa replica che dal 2019 l'imputato è stato soggetto ad arresti domiciliari per altra vicenda non legata a reati associativi (presumibilmente quella oggetto del processo celebratosi ad Avellino), ma per il Tribunale del riesame il dato non può, per le ragioni già esposte, costituire pregiudizio all'applicazione della misura custodiale più grave. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che nel fascicolo processuale è presente, in quanto prodotta nel corso della procedura di riesame, una copia della citata sentenza del Tribunale di Avellino che, pronunciandosi in ordine ai delitti di detenzione illecita di armi (artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.), entrambi circostanziati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (n. R.G. 27197/19 PM Napoli), ha condannato il ricorrente per tali reati, escludendo, tuttavia, la sussistenza dell'aggravante speciale con l'affermare che "in assenza di un precedente accertamento giudiziario sulla sussistenza del presunto clan" [[OSCURATO:PERSONA]] "gli elementi di prova sono certamente inidonei a comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi di una organizzazione di stampo camorristico dedita alla realizzazione di reati ed operante sul territorio della provincia di Avellino e la partecipazione alla stessa dei soggetti indicati" (pag. 14 sent.). Con la citata sentenza il Tribunale di Avellino ha, dunque, stabilito la mancata acquisizione, sino al momento della pronuncia e nei limiti della verifica circa le condizioni di applicabilità dell'aggravante, di sufficienti elementi di prova atti a delineare l'esistenza di quel sodalizio criminale, che è, invece, quanto si ripropone precisamente di fare il presente procedimento (n. R.G. 21885/2017 PM Napoli), in cui il delitto associativo costituisce il cuore delle accuse provvisorie. Ne deriva che in realtà nessuna concreta censura viene mossa dal ricorrente alla ribadita configurabilità della doppia presunzione cautelare, operando la statuizione intervenuta nel distinto giudizio nei circoscritti limiti, oggettivi e temporali, delle imputazioni colà formulate a suo carico.Né, infine, il mero decorso del tempo può fungere quale elemento decisivo ai fini della dimostrazione del superamento della presunzione relativa e tantomeno di quella assoluta di adeguatezza della misura coercitiva intra muraria. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere, infatti, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. 'tempo silente' (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad es., un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.. (tra molte v. Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso,f 20 gen
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