CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 34778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5408/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro A [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 61/2019 depositata in data 10/01/2019, e l’ordinanza exart. 348 bis e ter cod.proc.civ. della Corte d'Appello di Venezia emessa in data 18/11/2019, pubblicata in data 27/11/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 61/2019 del Tribunale di Treviso, formulando 4 motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione aveva deciso, dopo averli riuniti, sui procedimenti 7836/2016, 8838/2016, 8662/2016, rigettando le domande di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già Stellaris, volte ad accertare la natura usuraria dei contratti di leasing immobiliare stipulati con la concedente [OSCURATO:SOCIETA], rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo 3454/2016, ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA], che imponeva alle società utilizzatrici il pagamento della somma di euro 719.309,66, oltre agli interessi ed alle spese, per canoni insoluti e scaduti anteriormente alla risoluzione dei contratti, e per interessi di mora; confermava il decreto opposto, accertava la risoluzione dei contratti n. IF/6900 e n. IC/10164, condannava [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare gli immobili che ne costituivano oggetto, regolava le spese di giudizio e rigettava la domanda di applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ. formulata da [OSCURATO:SOCIETA].; la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 18/11/2019, pubblicata in data 27/11/2019, comunicata alla Cancelleria e notificata in pari data, dichiarava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e Omnia inammissibile ex art. 348-bise ter cod.proc.civ. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato che 1) i motivi sono così rubricati: “A. Nullità dell’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia e del procedimento d'Appello, in relazione agli artt. 360, c.p.c., comma 1, n. 4, 360, c.p.c., u.c., e art. 111 Cost., comma 7, per violazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 350 c.p.c.”; “B. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla legge 108/96, all’art. 1815 cc e all’art. 1, comma 1 del D.L. 394/2000 con riferimento alla penale per estinzione anticipata”; “C. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla legge 108/96, all’art. 1815 cc e all’art. 1, comma 1° del D.L. 394/2000 con riferimento agli interessi moratori; e in relazione all’art. 2697 cc.”; “D. Violazione dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 117 TUB”; 2) in data 12 marzo 2021 è prevenuta rinuncia al ricorso, notificata alla controricorrente, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cui il curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA], aveva conferito procura speciale, comprendente la facoltà di “fare e accettare rinunce”; 3) detta rinuncia è stata accettata in data 7 aprile 2021 da [OSCURATO:SOCIETA]; 4) con memoria del 2 ottobre 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ribadisce l’avvenuta rinuncia al ricorso, cheaccettata dalla controparte giusta ato depositato in atti, e chiede, allegando l’istanza congiunta in tal senso rivolta a questa Corte, che venga ordinata all’Agenzia delle entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; 5) deve, pertanto, dichiararsi la estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e ordinare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22/08/20017, n. 20269), la cancellazione, ai sensi dell’art. 2688, 2° comma, cod. civ., della trascrizione della domanda giudiziale, essendovi una concorde richiesta delle parti in tal senso. Non vi è luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ordina all’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Padova – Territorio, Servizio di [OSCURATO:PERSONA] la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Registro Generale n. 32155, [OSCURATO:PERSONA] n. 20823 del 22 settembre 2016. Così deciso in Roma