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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28867/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 18 febbraio 2010. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

A. Strillacci (inosservanza o erronea applicazione di legge penale per manifesta inosservanza dell'art. 41-bis Ord. peri.) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che, seppur formalmente diretto a evidenziare una violazione della legge penale, in sostanza è diretto a denunciare vizi della motivazione, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge.

Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).

Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 2 e ss.). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che non è ammissibile la deduzione relativa al vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento del percorso trattamentale del detenuto e in ordine all'incidenza del fattore temporale, rispetto all'originaria contestazione associativa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 18 febbraio 2010. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. A. Strillacci (inosservanza o erronea applicazione di legge penale per manifesta inosservanza dell'art. 41-bis Ord. peri.) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che, seppur formalmente diretto a evidenziare una violazione della legge penale, in sostanza è diretto a denunciare vizi della motivazione, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge. Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 2 e ss.). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che non è ammissibile la deduzione relativa al vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento del percorso trattamentale del detenuto e in ordine all'incidenza del fattore temporale, rispetto all'originaria contestazione associativa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 lu
Decreto Cassazione n. 28867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris