CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 18066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore DELlA CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTO del foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli che lo aveva sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto, trasportato e stoccato per finalità di spaccio circa 596,854 chilogrammi di cocaina, suddivisa in 600 "panetti" (fatto per il quale Ruggeri era stato arrestato in flagranza il 20 gennaio 2022). 2. Ruggeri ha proposto ricorso contro l'ordinanza, per mezzo del suo difensore, formulando più motivi di impugnazione. Il ricorrente sostiene: - che difettano i gravi indizi di colpevolezza atteso che, per ritenerne la sussistenza, i giudici di merito hanno fatto uso di una annotazione di polizia giudiziaria che riporta il contenuto di video (ripresi da telecamere installate nel piazzale teatro degli eventi) non acquisiti agli atti; - che si tratta di atti inutilizzabili non essendo stato possibile per la difesa esaminare i documenti e «verificare l'effettiva corrispondenza» alle immagini di quanto riportato dagli operanti; - che i giudici di merito hanno valutato quale indizio a carico del ricorrente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto trascurando che si tratta di dichiarazioni sfornite di riscontri e in parte diverse rispetto a quelle rese agli operanti sul luogo e nell'immediatezza dei fatti; - che è stata ignorata, dunque - fornendo sul punto una motivazione apparente - la disposizione dell'art. 273 cod. proc. pen. in base alla quale, nel valutare la gravità del quadro indiziario ai fini della applicazione di misure cautelari, si deve tenere conto delle regole previste dall'art. :192 comma 3 cod. proc. pen. accertando l'intrinseca credibilità del dichiarante e l'esistenza di elementi idonei a confermarne l'attendibilità; - che l'ordinanza non spiega quale sia stato il contributo di Ruggieri alla commissione del reato atteso che, alla luce di quanto esposto, l'unico indizio a suo carico sarebbe rappresentato dalla presenza nel piazzale ove giunse il carico di sostanza stupefacente; - che sono stati sottovalutati gli elementi a discarico rappresentati dalla constatazione che, all'arrivo delle forze dell'ordine, Ruggeri non tentò di fuggire e dalla giustificazione che egli ha fornito per spiegare la disponibilità della somma di C 7.600,00 (in tesi difensiva, costituita in larga parte dalla vincita in una scommessa sportiva e tenuta indosso perché destinata all'acquisto di un'auto). 2.1. In subordine, il ricorrente lamenta carenza di motivazione con riferimento alla scelta della custodia cautelare in carcere e alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza sita in [OSCURATO:PERSONA], luogo diverso e lontano da quello in cui si svolsero i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801). 3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). Dalla lettura di questi provvedimenti risulta che, intorno alle 18:40 del 20 gennaio 2022, mentre transitavano con auto di servizio in [OSCURATO:PERSONA] a Monterotondo, militari della Guardia di Finanza notarono un Tir con targa slovena che entrava in un piazzale nel quale c'erano due uomini. Uno dei due indossava una tuta di colore grigio e uno smanicato di colore nero,; l'altro indossava indumenti di colore nero, aveva in mano una busta e stazionava vicino ad una Peugeot di colore bianco, ma, quando vide la vettura di servizio, si dette alla fuga attraverso un campo adiacente al piazzale. Insospettiti, gli operanti '`et bloccarono il conducente del Tir (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) e l'uomo che indossava la tuta grigia e lo smanicato nero, identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Fu tentato, senza esito, l'inseguimento della persona che era scappata. Lungo il percorso seguito nella fuga, gli operanti rinvennero una busta bianca come quella che avevano notato nelle mani del fuggitivo e constatarono che conteneva la somma contante di C 44.700,00. La perquisizione eseguita nel Tir condusse al rinvenimento di circa 596,854 chilogrammi di cocaina, suddivisa in 600 "panetti" occultati all'interno di scatole di cartone. Ruggeri risultò avere indosso la somma complessiva d 7.600,00 euro (C 7.000,00 nella tasca del giubbotto; C 600,00 in un portafoglio). Poiché sul piazzale erano installate telecamere di sorveglianza, gli operanti acquisirono, su una pennetta USB, i video delle riprese filmate. Ancorché acquisiti, questi video non sono stati versati in atti, ma ne è stato riferito il contenuto in una annotazione di servizio. Dall'annotazione (riportata nelle ordinanze) risulta quanto segue: alle 18:42:03 Dimitrov è visibile mentre parla brevemente con Ruggeri; alle 18:43:40 Ruggeri assiste Dimil:rov nella manovra necessaria al posizionamento del Tir; alle 18:44:35 un uomo vestito di nero, che staziona accanto a una Peugeot bianca, si dà alla fuga; alle 19:16:45 Ruggeri si avvicina alla Peugeot e getta qualcosa nell'abitacolo. Dall'ordinanza emerge che Dimitrov e Ruggeri furono tratti in arresto e interrogati dal G.i.p. ai fini della convalida: Ruggeri si avvalse della facoltà di non rispondere; Dimitrov sostenne di essere stato ignaro della natura del carico e di averlo trasportato a Monterotondo dietro corrispettivo. Dichiarò che Ruggeri si era avvicinato a lui chiedendogli notizie dei cartoni e dandogli indicazioni su come parcheggiare. L'ordinanza dà atto che, rendendo spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria, Dimitrov aveva dichiarato di essere stato avvicinato, con richiesta di informazioni sul carico, da un uomo che era fuggito quando aveva visto arrivare l'auto di servizio. 4. Il ricorrente si duole, in primo luogo, di non aver potuto esaminare i video. Sostiene che, non essendo stati trasmessi all'autorità giudiziaria, tali documenti non possono concorrere alla formazione del compendio indiziario. Richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, la prova di fatl:i rappresentati da audio e videoregistrazioni non è costituita «dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 37476 del 03/07/2017, S., Rv. 271371; Sez. 6, n. 45984 del 10/10/2011, Cosentino, Rv. 251274). Sostiene che il contenuto di video non versati in atti non può essere utilizzato a fini cautelari, che tale carenza non può essere surrogata dal racconto della polizia giudiziaria e, di conseguenza, quel racconto è privo di valenza indiziaria. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente si riferisce ad ipotesi nelle quali le riprese video erano state eseguite nell'ambito delle indagini preliminari o al fine di presentare una denuncia, e quindi a casi ben diversi da quello in esame. I filmati che gli operanti visionarono, infatti, erano stati realizzati dal sistema di videosorveglianza installato dal titolare della ditta di fronte alla quale si trova il piazzale ove si svolsero i fatti. Si tratta quindi di riprese non eseguite a fini di indagine, ma a tutela del diritto di proprietà e a fini di sicurezza. Sul tema delle riprese visive e delle prove che ne conseguono sono intervenute le Sezioni unite con sentenza n.26795 del 23/03/2006, Prisco, Rv.234267, affermando che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. il cui contenuto rappresentativo può essere provato attraverso una testimonianza. Com'è evidente, la testimonianza costituisce una rappresentazione mediata del contenuto del documento e deve essere quindi valutata con particolare cautela, ma la circostanza che il documento non sia stato acquisito, non rende inammissibile la prova testimoniale (Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261931). L'eccezione formulata dal ricorrente deve, pertanto, essere respinta riconoscendo l'utilizzabilità dell'annotazione di servizio nella parte in cui riporta il contenuto delle videoriprese non acquisite agli atti. Da tale annotazione si evince che l'uomo tratto in arresto dagli operanti, e indentificato in [OSCURATO:PERSONA], si avvicinò al Tir condotto da Dimitrov e fece segnalazioni per aiutarlo a parcheggiare. Per riferire tali circostanze non occorrono attività valutative o interpretative particolari sicché la rappresentazione che ne è stata fornita dagli operanti è attendibile e il Tribunale poteva tenerne conto. Il motivo di ricorso con il quale si contesta l'utilizzabilità dell'annotazione che riporta il contenuto delle videoriprese è dunque infondato: legittimamente, l'ordinanza impugnata ha attribuito valore indiziario a questa annotazione inferendone, con argomentazione non manifestamente illogica né incoerente, che fu Ruggeri - e non l'altra persona presente sul piazzale, poi datasi alla fuga - ad avvicinarsi per primo al Tir. 5. L'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente anche quando attribuisce carattere indiziante alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Nella motivazione il Tribunale sottolinea che, in sede di interrogatorio, Dimitrov ha chiarito le «apparenti incongruenze» rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza. Osserva che, quanto riferito in udienza, è confermato dalla descrizione del contenuto dei video operata dalla polizia giudiziaria (dalla quale risulta che Ruggeri per primo si avvicinò al Tir e aiutò l'autista nella manovra di parcheggio). Sottolinea, inoltre, che Ruggeri si trovava nel piazzale insieme ad un'altra persona, certamente coinvolta nella condotta illecita, la quale aveva con sé un'ingente somma di denaro e si dette alla fuga appena vide l'auto della Guardia di Finanza. Rileva che, scegliendo di non rispondere, Ruggeri non ha fornito spiegazioni riguardo alla sua presenza nel piazzale. La motivazione è congrua, non contraddittoria e appare rispettosa dei criteri di valutazione del quadro indiziario previsti dagli artt. 273 e 192 comma 3 cod. proc. pen. perché valuta l'intrinseca credibilità del dichiarante e indica gli elementi idonei a confermarne l'attendibilità. I motivi di ricorso sono dunque, per questa parte, infondati. 6. Il contributo di Ruggeri alla commissione del reato, come delineato dall'ordinanza, non si esaurisce in una mera connivenza. Il provvedimento impugnato valorizza in tal senso la circostanza che Ruggeri fosse in possesso di 7.600,00 euro in contanti, sottolineando: - da un lato, come non sia credibile che quella somma fosse destinata all'acquisto di un'auto (come si legge nell'ordinanza, nei giorni seguenti, quel pagamento fu effettivamente eseguito dalla moglie di Ruggeri con un bonifico e non in contanti); - dall'altro che, per spiegare la provenienza della somma, Ruggeri ha prodotto due ricevute della «Eurobet Italia» datate 19 gennaio 2022 relative a una vincita di circa 6.000 euro, ma su queste ricevute è annotato che il pagamento era stato chiesto con bonifico bancario sicché è inverosimile che, il giorno dopo, la somma fosse già stata accreditata sul conto e prelevata; né si comprende perché Ruggeri avrebbe avuto ragione di monetizzarla; - dall'altro ancora che, oltre ai 6.000 euro asseritamente vinti al gioco, Ruggeri aveva con sé altro denaro contante e non ne ha spiegato la destinazione. Si tratta di una motivazione coerente, che esplicita con chiarezza gli elementi sui quali si fonda la gravità indiziarla, non presenta profili di contraddittorietà, non ignora gli elementi addotti a discarico e individua in Ruggeri e nella persona fuggita coloro che avrebbero dovuto ritirare la sostanza. Ne consegue l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dei motivi di ricorso che censurano l'ordinanza impugnata sostenendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 7. L'ordinanza resiste ai motivi di censura anche nella parte in cui motiva la scelta di applicare a Ruggeri la massima misura. Il Tribunale richiama, condividendole, le argomentazioni formulate dal G.i.p., secondo il quale «un simile carico di droga (che immessa sul mercato, avrebbe fruttato milioni di euro)» non sarebbe stato certamente affidato a soggetl:i inconsapevoli o immeritevoli di fiducia. Desume poi dall'elevato valore della sostanza un inserimento non occasionale dell'indagato in ambienti malavitosi dediti allo spaccio (ciò che rende irrilevante la distanza del luogo ove si svolsero i fatti dall'abitazione individuata ai fini degli arresti domiciliari). Spiega, inoltre, che, in tale situazione, per prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può farsi affidamento sulle «capacità di autocustodia» dell'indagato e, per questo, solo la custodia in carcere è idonea a soddisfare tali esigenze. Le argomentazioni introdotte con il ricorso appaiono, per questa parte, meramente enunciative, inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione e, poiché si risolvono nella mera riposizione di richieste già presentate al Tribunale del riesame, appaiono inammissibili. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c