Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1411/2013
ECLI:EU:C:2013:317
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 maggio 2013 (
*
)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo H.EICH – Opposizione del titolare del marchio figurativo anteriore H- [OSCURATO:PERSONA] – Diniego di registrazione»
Nella causa C‑379/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 3 agosto 2012,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA], (Italia) rappresentata da R. Bocchini, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Signa (Italia), rappresentata da D. Mainini, T. Rubin, A. [OSCURATO:PERSONA] de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi,
avvocati,
ricorrente in primo grado,
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Berger, presidente di Sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione presa, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del
regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione
europea del 19 giugno 2012, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) (T‑557/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo
ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra
l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato
abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78,
pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, alla luce della data di deposito della domanda di registrazione,
la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del
Consiglio, del 19 febbraio 2004 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
3
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(…)
b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
Fatti
4
Il 5 settembre 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’UAMI, ai sensi del regolamento
n. 40/94.
5
Il marchio di cui si richiedeva la registrazione era il segno denominativo «H.EICH».
6
I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
– Classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie;
ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
– Classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
7
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 4/2008 del 28 gennaio 2008.
8
Il 28 aprile 2008, l’[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., divenuta [OSCURATO:PERSONA], presentava opposizione, ai sensi
dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente
punto 6.
9
L’opposizione era fondata sul seguente marchio figurativo anteriore:
il quale, dopo essere stato registrato in Italia il 28 settembre 2005, è stato oggetto di una registrazione internazionale.
10
I prodotti che sono all’origine dell’opposizione, coperti segnatamente dal marchio anteriore, rientrano anche nelle classi
18 e 25.
11
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
n. 40/94.
12
Il 30 settembre 2009 la divisione d’opposizione dell’UAMI respingeva l’opposizione perché, in particolare, i marchi, pur designando
prodotti identici, non erano simili sul piano visivo e fonetico.
13
Il 23 novembre 2009 l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94, contro
la decisione della divisione di opposizione.
14
Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione,
accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione di marchio comunitario. In particolare rilevava che l’elemento
dominante nel marchio anteriore era il nome «[OSCURATO:PERSONA]», che la lettera «H» faceva riferimento a un cognome e che «[OSCURATO:PERSONA]»
andava inteso come un nome di battesimo. A suo giudizio, la funzione distintiva era svolta, in senso lato, dal nome «[OSCURATO:PERSONA]» e, in senso stretto, dall’elemento «[OSCURATO:PERSONA]». Essa riteneva che la lettera «H» esplicasse un ruolo subordinato, poiché
ripeteva, abbreviandolo, il termine «[OSCURATO:PERSONA]».
15
Nel marchio richiesto, la lettera «H» seguita da un punto verrebbe considerata come un’iniziale e «EICH» come un cognome.
Il punto potrebbe non essere notato e il termine «HEICH» sarebbe compreso dal consumatore italiano come un cognome straniero.
16
Essa riteneva che la circostanza che entrambi i marchi facessero riferimento a un nome di persona, oltretutto straniero, fosse
un fattore di somiglianza, al quale si aggiungeva la forte somiglianza visiva e fonetica tra «H.EICH» e «[OSCURATO:PERSONA]». Traeva pertanto
la conclusione che i marchi presentavano complessivamente un grado di somiglianza medio e che quindi esisteva un rischio di
confusione a danno del consumatore italiano.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva un ricorso volto
all’annullamento della decisione controversa.
18
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento n. 40/94.
19
Il Tribunale ha rilevato innanzitutto che i prodotti in oggetto erano identici, che erano prodotti di consumo corrente, che
il pubblico interessato era costituito dal consumatore medio e che il pubblico di riferimento corrispondeva al pubblico italiano
e a quello dei paesi designati nella registrazione internazionale anteriore. Successivamente, esso ha proceduto al confronto
tra i segni.
20
Dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa alla valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha proceduto a valutare
quali fossero gli elementi distintivi e dominanti dei marchi in causa.
21
Per quanto riguarda la valutazione dell’elemento dominante, il Tribunale ha osservato, al punto 32 della sentenza impugnata,
che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che l’elemento «[OSCURATO:PERSONA]» era dominante nel marchio anteriore,
pur non essendo trascurabile l’elemento «H».
22
Per quanto attiene al carattere distintivo dei marchi di cui trattasi, secondo il Tribunale è pacifico che il marchio anteriore
sarà compreso come un nome di battesimo, «[OSCURATO:PERSONA]», seguito da un cognome, «[OSCURATO:PERSONA]», e che il marchio richiesto sarà del pari
compreso come un nome, formato dall’iniziale «H» di un nome di battesimo e dal cognome «EICH».
23
A questo proposito, al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, non si
può escludere che, in taluni Stati membri, i consumatori tengano a mente il cognome piuttosto che il nome di battesimo quando
sono in presenza di marchi costituiti dalla combinazione di un nome di battesimo e di un cognome, e che tale regola generale,
che è dettata dall’esperienza, non può essere applicata automaticamente senza tener conto delle peculiarità del caso di specie.
In un marchio composto, secondo il Tribunale, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per
il solo fatto di essere percepito come un cognome. La constatazione di una siffatta posizione può infatti fondarsi solo su
un esame del complesso dei fattori pertinenti nella fattispecie.
24
Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il termine «[OSCURATO:PERSONA]» non doveva essere considerato come
l’elemento più distintivo del marchio anteriore e, al punto 39 della medesima sentenza, che entrambi gli elementi «[OSCURATO:PERSONA]»
e «[OSCURATO:PERSONA]» rivestivano un carattere distintivo nel marchio anteriore.
25
Quanto al confronto visivo dei marchi in conflitto, il Tribunale ha rilevato segnatamente, al punto 46 della sentenza impugnata,
che il punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio di cui si chiede la registrazione costituiva un elemento
non trascurabile, tanto più che il nome di battesimo era scritto per intero nel marchio anteriore. A detta del Tribunale,
il termine «[OSCURATO:PERSONA]» costituiva una differenza visiva significativa tra i marchi in esame in quanto non esisteva nel marchio
di cui si richiede la registrazione. Infine, al punto 50 della medesima sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la lettera
«H» non potesse essere reputata trascurabile e dovesse dunque essere presa in considerazione nel confronto tra i due segni
in conflitto, conformemente alla giurisprudenza, costituendo quindi un ulteriore elemento di differenza visiva. Al punto 54
della citata sentenza, il Tribunale ha concluso che i marchi in conflitto apparivano complessivamente diversi.
26
Per quanto riguarda il confronto fonetico, il Tribunale ha statuito che i marchi in conflitto, considerati globalmente, presentavano
un grado di somiglianza debole. Esso ha rilevato, in particolare, ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, che non si poteva
escludere che l’iniziale «H» e il punto fossero pronunciati separatamente nel marchio richiesto e che l’elemento «[OSCURATO:PERSONA]»
costituiva un’importante elemento di distinzione fonetica.
27
Per quanto attiene al confronto concettuale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il pubblico
percepirà gli elementi denominativi dei marchi in esame come nomi di persona privi di un peculiare significato concettuale,
a meno che il nome non sia particolarmente noto per essere quello di una persona celebre, circostanza, quest’ultima, che nel
caso di specie non è stata dimostrata. Di conseguenza, secondo il Tribunale, tale pubblico assocerà gli elementi denominativi
dei segni in conflitto a nomi di persone distinte, dato che tali nomi sono diversi.
28
Esso ha inoltre considerato, al punto 66 della sentenza impugnata, che il marchio anteriore verrebbe presumibilmente associato
a un nome anglofono, mentre il marchio richiesto rinvierebbe piuttosto a un nome germanico, e che la circostanza che tali
nomi abbiano in comune il fatto di essere identificati come stranieri non era sufficiente, nel caso di specie, a determinare
una somiglianza concettuale. Il Tribunale ne ha desunto che i marchi fossero concettualmente diversi.
29
Per quanto concerne la valutazione globale del rischio di confusione, ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata il Tribunale
ha statuito che, tenendo conto dell’impressione complessiva e, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, i
marchi confliggenti erano globalmente diversi, in particolare sul piano visivo, e che, pertanto, nonostante l’identità dei
prodotti, non sussisteva alcun rischio di confusione tra detti marchi.
30
Ai punti da 78 a 90 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti in giudizio a questo proposito
dall’[OSCURATO:PERSONA], vertenti sul carattere distintivo elevato del marchio anteriore, sull’esistenza di un rischio di associazione tra
i due marchi confliggenti nonché sulla circostanza che l’uso che il richiedente fa della registrazione del marchio H.EICH
accresce il rischio di confusione.
Conclusioni dinanzi alla Corte
31
Con la sua impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare in toto la sentenza impugnata e, di conseguenza, confermare la decisione controversa in quanto perfettamente conforme
alle disposizioni del regolamento n. 40/94, e in particolare del suo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e
– condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
32
La [OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e confermare in toto la sentenza impugnata, e,
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
33
L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sull’impugnazione
34
Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile
o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi
momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
35
Occorre rilevare che nel suo ricorso di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] non eccepisce espressamente la violazione dell’articolo 8, paragrafo
1, del regolamento n. 40/94 da parte del Tribunale, bensì solleva cinque argomenti relativi al confronto dei marchi confliggenti
e alla valutazione complessiva del rischio di confusione. Tali argomenti si risolvono, in sostanza, nel sostenere che il Tribunale
ha violato questa disposizione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36
Con il primo motivo, tratto dall’errata valutazione degli elementi dominanti dei marchi in causa, l’[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale
di avere erroneamente considerato dominante l’elemento «[OSCURATO:PERSONA]» del marchio anteriore, mentre questo carattere avrebbe
dovuto essere riconosciuto unicamente al cognome «[OSCURATO:PERSONA]». Tale cognome sarebbe il termine che attira l’attenzione del consumatore
medio italiano e costituirebbe pertanto l’elemento originale e distintivo del marchio anteriore.
37
Anche in ipotesi nelle quali vi siano marchi patronimici formati da un nome di battesimo dotato di una certa distintività
e da un cognome, sarebbe sempre il cognome a costituire il cuore del marchio, ossia l’elemento maggiormente distintivo dello
stesso. A questo proposito, l’[OSCURATO:PERSONA] si rifà alla sentenza del Tribunale del 13 luglio 2004, Samar/UAMI – Grotto ([OSCURATO:PERSONA])
(T‑115/03, Racc. pag. II‑2939).
38
L’UAMI ritiene che il primo motivo dedotto in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA] per suffragare la propria impugnazione debba essere respinto
in quanto manifestamente irricevibile, dato che verte su questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
39
La [OSCURATO:SOCIETA] afferma che questo primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, poiché la disamina del
Tribunale, per quanto riguarda la determinazione dell’elemento dominante nel marchio anteriore, è stata effettuata in modo
giuridicamente corretto.
Giudizio della Corte
40
Nei limiti in cui, con il suo primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale non abbia statuito che solo il termine «[OSCURATO:PERSONA]»
costituiva l’elemento dominante del marchio anteriore, occorre dichiarare che questo argomento si limita a rimettere in discussione
la valutazione del Tribunale riportata al punto 32 della sentenza impugnata secondo cui l’elemento «[OSCURATO:PERSONA]» era dominante
in tale marchio anteriore. Un ragionamento di questo genere è volto ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti
per quanto attiene all’individuazione dell’elemento dominante.
41
Orbene, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare
i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce
quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al sindacato della Corte
in sede di impugnazione (v. sentenze del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C‑214/05 P, Racc. pag. I‑7057, punto 26, e del 13 settembre
2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑234/06 P, Racc. pag. I‑7333, punto 38).
42
Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio
del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante al punto 32 della sentenza impugnata, il primo motivo deve essere
respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché inteso a contestare tale valutazione.
43
Nei limiti in cui l’[OSCURATO:PERSONA], con il suo primo motivo, addebita al Tribunale di non aver applicato la regola in forza della quale,
nel caso di marchi composti da un nome di battesimo e da un cognome, quest’ultimo è sempre l’elemento che riveste il carattere
più distintivo in un marchio, occorre constatare che questo argomento è fondato su un’interpretazione errata della giurisprudenza
pertinente.
44
Conformemente a quest’ultima, infatti, pur potendo certamente accadere che in una parte dell’Unione europea il cognome abbia,
in generale, un carattere maggiormente distintivo rispetto al nome, occorre tuttavia prendere in considerazione gli elementi
propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune,
perché essa può influire su detto carattere distintivo (sentenza del 24 giugno 2010, Becker/[OSCURATO:PERSONA],
C‑51/09 P, Racc. pag. I‑5805, punto 36). Così, in un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione
distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può infatti
fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza Becker/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 38).
45
Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando, al punto 34 della sentenza impugnata, ha richiamato tale
giurisprudenza, dalla quale non si evince che, in un marchio composto da un cognome e da un nome di battesimo, il cognome
presenti sempre un carattere distintivo più intenso rispetto al nome di battesimo.
46
Anche il riferimento che a questo proposito l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto alla citata sentenza del Tribunale Samar/UAMI – Grotto ([OSCURATO:PERSONA])
deve essere respinto in quanto privo di pertinenza, dato che riguarda la domanda di registrazione del marchio «[OSCURATO:PERSONA]»,
che si trovava in conflitto con il marchio anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» per articoli di abbigliamento, laddove nessuno di tali
marchi è composto da un cognome e da un nome.
47
Ne consegue che il primo motivo deve essere disatteso essendo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente
infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
48
Con il secondo motivo, vertente sull’errata valutazione quanto alla somiglianza visiva dei marchi confliggenti, l’[OSCURATO:PERSONA] addebita
al Tribunale di aver riconosciuto grande importanza al punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio richiesto.
Sarebbe evidente che, sul piano visivo, il cuore del marchio anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» e il marchio richiesto «H.EICH» sono simili
ed associabili, come ha osservato la commissione di ricorso dell’UAMI. Per di più, a sua detta, il Tribunale ha errato non
avendo riconosciuto l’evidente maggiore valenza che riveste il termine «[OSCURATO:PERSONA]» rispetto al termine «[OSCURATO:PERSONA]» nel marchio anteriore.
49
L’[OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale anche per aver preso in considerazione la lettera «H» del marchio anteriore, allorché, a suo modo
di vedere, una lettera dell’alfabeto non ha visivamente alcun rilievo rispetto al cuore dell’elemento «[OSCURATO:PERSONA]». A suo dire,
al contrario, la presenza della lettera «H» davanti ai termini «[OSCURATO:PERSONA]» non fa che attrarre maggiormente l’attenzione
del consumatore sull’elemento «[OSCURATO:PERSONA]».
50
L’UAMI ritiene che il secondo motivo sollevi questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte e, di conseguenza,
debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
51
La [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, poiché il Tribunale ha validamente
dichiarato che i marchi confliggenti erano complessivamente differenti sotto il profilo visivo.
Giudizio della Corte
52
Ai punti 46, 49 e 50 della sentenza impugnata, il Tribunale, in sede di confronto visivo dei marchi in conflitto, ha proceduto
a svariate constatazioni fattuali limitatamente ai diversi elementi che componevano tali marchi. Esso ha così esaminato il
punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio richiesto, la circostanza che il termine «[OSCURATO:PERSONA]» costituiva
una differenza visiva tra detti marchi nonché la lettera «H» nel marchio anteriore.
53
Orbene, è giocoforza constatare che con il suo secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare la valutazione di ordine fattuale
svolta dal Tribunale, senza eccepire alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori in cui sarebbe incorso il Tribunale
sotto questo profilo.
54
Come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, atteso che l’impugnazione è limitata alle questioni
di diritto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
55
Con il terzo motivo, che lamenta l’erronea valutazione relativa alla somiglianza sul piano fonetico dei marchi confliggenti,
l’[OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare, analogamente all’UAMI, che il marchio «H.EICH» era composto
da un unico termine, «HEICH».
56
L’UAMI ritiene che il terzo motivo vada respinto in quanto manifestamente irricevibile, giacché verte su questioni di fatto
che non possono essere riesaminate dalla Corte.
57
La [OSCURATO:SOCIETA] reputa che il terzo motivo debba essere respinto in quanto manifestamente non fondato, poiché i marchi in conflitto
sono differenti sul piano fonetico.
Giudizio della Corte
58
Occorre rilevare che, ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che
l’iniziale «H» e il punto fossero pronunciati separatamente nel marchio richiesto e che «[OSCURATO:PERSONA]» costituisse un elemento
importante di differenziazione fonetica.
59
Non si può non constatare che con il terzo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare la valutazione di ordine fattuale svolta dal
Tribunale e in realtà aspira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte per quanto attiene al confronto
fonetico dei marchi confliggenti.
60
Orbene, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni
di diritto.
61
Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti all’attenzione
del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, il terzo motivo deve
essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
62
Con il primo argomento del quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione della somiglianza concettuale dei marchi
in oggetto, l’[OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver preso adeguatamente in considerazione il carattere distintivo elevato
del marchio anteriore. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], poiché l’elemento «[OSCURATO:PERSONA]» non presenta alcun nesso concettuale con i prodotti
coperti da tale marchio e costituisce pertanto un’associazione originale, il marchio anteriore deve essere considerato un
marchio «forte» e beneficiare di una tutela più ampia. A questo proposito, l’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a svariate sentenze dei giudici
italiani.
63
Con il secondo argomento del quarto motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] asserisce che ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata il Tribunale ha
ingiustamente dichiarato che non è ravvisabile alcuna somiglianza concettuale tra i due marchi in conflitto. Siffatta somiglianza
sarebbe intrinseca a detti marchi, in quanto essi sarebbero percepiti solo come nomi di origine straniera appartenenti alla
famiglia linguistica delle lingue germaniche occidentali.
64
L’UAMI ritiene che il quarto motivo vada respinto in quanto manifestamente irricevibile, giacché verte su questioni di fatto
che non possono essere riesaminate dalla Corte.
65
Ad ogni modo, l’UAMI aggiunge che l’argomento tratto dall’errata valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio
anteriore è destituito di qualsiasi fondamento. Esso asserisce infatti, da una parte, che il diritto dell’Unione, per quanto
riguarda i marchi, costituisce un sistema autonomo, che si applica in maniera indipendente dai sistemi nazionali e, dall’altra,
che non consta alcun precedente giurisprudenziale in forza del quale l’assenza di un nesso tra un marchio e i prodotti o servizi
che esso copre obblighi a conferire a detto marchio un carattere distintivo «forte» e, conseguentemente, una tutela più ampia.
66
La [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, giacché i due marchi confliggenti
non possono essere associati per il solo fatto che sono percepiti come cognomi stranieri. A suo avviso, ad eccezione di quando
si tratta di persone particolarmente note, i cognomi sono privi di significato concettuale.
Giudizio della Corte
67
Nei limiti in cui il primo argomento del quarto motivo può essere considerato come inteso a censurare il Tribunale per non
aver riconosciuto, al punto 64 della sentenza impugnata, un carattere distintivo elevato al marchio anteriore, occorre dichiarare
che tale argomento risulta in realtà diretto ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti limitatamente al carattere
distintivo di tale marchio.
68
Orbene, come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni
di diritto.
69
Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio
del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante al predetto punto 64 della sentenza impugnata, questo primo argomento
del quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché volto a contestare tale valutazione.
70
Nei limiti in cui detto argomento può essere inteso nel senso che l’[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di non aver applicato la giurisprudenza
derivante dalle sentenze pronunciate dai giudici italiani, in forza della quale un marchio possiede un carattere distintivo
intrinseco forte qualora esso non presenti alcun nesso concettuale con i prodotti e i servizi che copre, occorre innanzitutto
rammentare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme, che persegue obiettivi
ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da ogni altro sistema (v. sentenze del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI,
C‑238/06 P, Racc. pag. I‑9375, punto 71, e del 30 settembre 2010, Evets/UAMI, C‑479/09 P, punto 49).
71
Inoltre, è giocoforza constatare che, sebbene secondo la giurisprudenza dell’Unione i marchi che hanno un elevato carattere
distintivo intrinsecamente godano di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza
del 22 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA], C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 20 e giurisprudenza citata), non è dato rinvenire
invece alcuna regola in forza della quale l’assenza di un nesso concettuale tra il marchio e i prodotti o servizi che esso
copre conferisca automaticamente a tale marchio un carattere distintivo intrinseco forte al punto da tutelarlo in modo più
ampio.
72
Se ne evince che il primo argomento del quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato nella parte
in cui l’[OSCURATO:PERSONA] se ne avvale per addebitare al Tribunale di non aver applicato la giurisprudenza scaturita dalle sentenze pronunciate
dai giudici italiani.
73
In merito al secondo argomento del quarto motivo, dai punti 65 e 66 della sentenza impugnata risulta che, ad avviso del Tribunale,
il pubblico di riferimento assocerà gli elementi denominativi dei marchi in conflitto a nomi di persone distinte, dato che
tali nomi sono diversi, e il fatto che essi abbiano in comune l’essere identificati come stranieri non bastava, nel caso di
specie, a determinare una somiglianza concettuale. In tal modo, il Tribunale ha proceduto alle valutazioni di ordine fattuale
che lo hanno indotto a constatare che i marchi confliggenti non presentavano una somiglianza concettuale.
74
È d’uopo rilevare che questo argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] altro non fa che mettere in discussione tali valutazioni di fatto, senza
eccepire alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio del Tribunale al riguardo, e in realtà
mira ad ottenere una nuova valutazione della Corte per quanto attiene ad un’eventuale somiglianza concettuale tra i marchi
confliggenti.
75
Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni
di diritto. Ne discende che il secondo argomento del quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
76
Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
77
Con il quinto motivo, tratto da un errore nella valutazione complessiva del rischio di confusione, l’[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale
di aver valutato in modo errato gli elementi che potevano indurre a ravvisare una somiglianza visiva, fonetica e concettuale,
cosicché esso ha tratto una conclusione erronea al punto 76 della sentenza impugnata per quanto attiene alla valutazione complessiva
del rischio di confusione. Parimenti, essa lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto al marchio anteriore un carattere
distintivo elevato che giustificherebbe una sua tutela più ampia. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’argomento
vertente sul rischio di associazione tra i marchi confliggenti dovuto al fatto che i termini «[OSCURATO:PERSONA]» e «H.EICH» sono simili
e suscettibili di essere associati visivamente, foneticamente e concettualmente.
78
L’UAMI reputa che il quinto motivo debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché solleva questioni di
fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
79
La [OSCURATO:SOCIETA] fa valere che il quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato dato che il Tribunale non
è incorso in errore di diritto nella sua valutazione complessiva del rischio di confusione.
Giudizio della Corte
80
Circa il primo argomento dedotto in giudizio a sostegno del quinto motivo, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 76
della sentenza impugnata, ha statuito in sostanza che, tenendo conto dell’impressione complessiva, e in particolare dei loro
elementi distintivi e dominanti, i marchi in conflitto erano globalmente diversi.
81
È giocoforza constatare che con il suo argomento l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a rimettere in discussione la constatazione di fatto del
Tribunale formulata in tale punto, constatazione la quale è fondata su valutazioni di ordine fattuale cui il Tribunale ha
proceduto in merito al confronto dei marchi confliggenti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, senza tuttavia eccepire
alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi probatori in cui il Tribunale sarebbe incorso a tale riguardo.
82
Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, un argomento del genere deve essere
respinto in quanto manifestamente irricevibile.
83
Per quanto riguarda il secondo argomento sollevato a sostegno del quinto motivo, basti osservare che esso coincide con il
ragionamento sviluppato dall’[OSCURATO:PERSONA] nel contesto del primo argomento del quarto motivo e, conseguentemente, deve essere a sua
volta respinto.
84
Per quanto attiene al terzo argomento sollevato per corroborare il predetto quinto motivo, è sufficiente constatare che l’[OSCURATO:PERSONA]
altro non fa che contestare la valutazione operata dal Tribunale in ordine all’assenza di rischio di associazione tra i marchi
confliggenti, senza tuttavia eccepire alcun errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale e che comporterebbe l’annullamento
della sentenza impugnata. Atteso che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto, il suddetto argomento deve essere
respinto in quanto manifestamente irricevibile.
85
Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente
infondato.
86
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto in parte
manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
87
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo
184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
88
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo
184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
l’UAMI e la [OSCURATO:SOCIETA] ne hanno fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente nel suo motivo unico, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.