CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 18 giugno 2024 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti ha ridotto la pena inflitta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati di rapina e lesioni. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 192 e 361 cod.proc.pen., 6 della Cedu e 116 e 157 cod.pen. e connessi profili di omessa motivazione poiché l'imputato per tutto il corso del procedimento ha contestato la riferibilità a sé dei fatti di cui all'imputazione rilevando come l'unico elemento a suo carico ossia il riconoscimento fotografico, non fosse stato svolto correttamente e come in ogni caso non avrebbe potuto ritenersi idoneo a fondare da solo la penale responsabilità. Ed invero il procedimento di cui all'art. 361 cod.proc.pen. ha natura indiziaria e di prova indiretta ;ne consegue che in assenza della pluralità e concordanza degli indizi la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi. La Corte di appello pur in presenza di specifica contestazione ha omesso di dare atto, in via preventiva e prodromica alle valutazioni del concordato, delle ragioni per le quali il riconoscimento dovesse ritenersi valido e fosse sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità penale, pur dovendo porre in essere le valutazioni di cui all'articolo 129 cod.proc.pen. In ogni caso la Corte ha omesso di pronunziare l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni risalente al 29 maggio 2012 considerato che nell'ambito del concordato è stato operato il giudizio di equivalenza delle attenuanti con la recidiva contestata e tale bilanciamento ha determinato un sostanziale annullamento dell'efficacia della recidiva stessa. Il collegio avrebbe dovuto tener conto della elisione della recidiva e della conseguente prescrizione del reato di lesioni, rilevandola d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché l'imputato ha aderito al concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen. e, anche se dalla lettura del verbale di udienza non emerge che abbia esplicitamente rinunziato ai motivi di appello, deve ritenersi che avendo concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero abbia implicitamente rinunziato ai motivi di gravame in ordine al giudizio di colpevolezza, che è stato adeguatamente motivato nella sentenza di primo grado. 1.2 Il secondo motivo relativo alla prescrizione del delitto di lesioni maturata in epoca precedente alla sentenza di appello è fondato. Questa Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 - 01; Sezioni Unite n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784-01 ) A carico dell'imputato sono state contestate e riconosciute l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata specifica e quella del nesso teleologico rispetto al più grave delitto di rapina; in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, il tempo di prescrizione si calcola aumentando il massimo edittale del delitto di lesioni di due terzi per la recidiva reiterata, aggravante ad effetto speciale più grave, e di un terzo per l'aggravante del nesso teleologico, e di ulteriori due terzi ex art. 161 cod.pen., per effetto degli atti interruttivi: si perviene alla determinazione del termine di undici anni e un mese dalla data di commissione del reato. Il termine ex art. 161 cod.pen. è maturato il 29/6/2023, in quanto non sono intervenute sospensioni nel corso del giudizio. Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha precisato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) Ed infatti l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti; ne consegue che qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena. (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974 - 01) Alla stregua di questo principio da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di lesioni, essendo estinto per prescrizione prima della sentenza di appello che ha accettato il concordato sulla pena. Tale statuizione, anche se relativa ad un reato satellite che ha comportato un aumento sanzionatorio sulla pena base determinata per il reato di rapina, travolge il concordato oggetto della sentenza, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine al residuo reato di rapina ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari. (v. sul punto Sez. 1, n. 47234 del 12/09/2024, Pg, Rv. 287315 - 01; Sez.2 n.28360 del 2024 non mass.) Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia che, eventualmente , prima di ratificare l'accordo ex art. 599 bis cod.proc.pen., provvederà a verbalizzare la rinunzia esplicita dell'imputato o del suo procuratore speciale in ordine ai diversi motivi di gravame. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto per prescrizione e annulla senza rinvio la medesima sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per quanto di competenza. 2--<.‹ 1 Roma 6 febbraio 2025 _Az _JuJ Il Consigliere estensore La Presidente [OSCURATO:PERSONA]-f LC oil ca_D [OSCURATO:PERSONA] -; [OSCURATO:PERSONA]