CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 06659/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19466/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di CIB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] delle Foglie -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CIB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1065/2024 depositata il 05/08/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Trib unale di Bari ha aperto la Liquidazione giudiziale di CIB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito CIB), in persona del legale rappresentante ing. [OSCURATO:PERSONA], su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. — Hanno proposto reclamo la società e il legale rappresentante per denunziare il vizio delle notifiche – effettuate dalla Cancelleria del Tribunale di Bari all’indirizzo PEC attribuit o d’ufficio a lla società dalla CCIAA, senza darne comunicazione al legale rappresentante – e per far valere la richiesta di sospensione della procedura ai sensi della legge n. 44 del 1999, sul rilievo che «sia la società che il legale rappresentante pt erano vittime di racket subito nel 2007 ed avevano invocato la sospensione dei titoli – ivi compresi quelli della [OSCURATO:PERSONA] srl ex art. 20, legge 44/99». In particolare col reclamo si è dedotto: i) che la società era inattiva dal 2007ma non aveva post o in essere le operazioni di scioglimento poiché era in attesa di ricevere le somme dal fondo antiusura per estinguere i debiti; ii) che con provvedimento del 20.10.2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva sospeso la procedura esecutiva n. 461/2018 instaurata da [OSCURATO:SOCIETA];iii) che con provvedimento prot. n. 3378 del 7.04.2023 il PM aveva sospeso anche i titoli della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenendo « sussistenti, ad avviso dell’Ufficio, le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20-co. 7° legge 23 febbraio 1999 n. 44 richiesto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]»; iv) che detta sospensione era ancora in essere, operando per due anni dal momento della emissione; v) che il GE aveva sospeso per due anni (decorrenti dal 20.12.2022) la procedura esecutiva in corso, così come erano state sospese anche le procedure esecutive avviate da AdE e AdER per il recupero dei crediti erariali. 1.2. — La Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo, ritenendo valida la notifica (in quanto effettuata con regolare invio all’indirizzo PEC risultante dalR egistro imprese) e insussisten ti i presupposti per l’invocata sospensione, in assenza di connessione eziologica con debiti connessi ai reatie risultando il creditore istante avulso dal crimine contestato . In particolare, nella sentenza impugnata si legge: «è evidente che il provvedimento n. 3378 del 7.04.2023, con cui il Procuratore della Repubblica Aggiunto ha ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20 co. 7 L. n. 44/99, non incide sulla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] srl in quanto titolare di crediti non afferenti il reato denunziato dall'amministratore della CIB. In ogni caso, la situazione debitoria della società reclamante è tale da ravvisare uno stato di insolvenza ormai irreversibile. Ed infatti, come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl sulla base della documentazione in atti e non contestato dalla reclamante, su quest’ultima grava non solo il predetto debito di euro 84.943,52 ma anche quello erariale pari ad euro 3.497.968,52 (v. elenco cartelle/avvisi di cui all’allegato 4 alla memoria di costituzione). La liquidazione del fondo antiusura, peraltro non ancora intervenuta sebbene prospettata genericamente dalla reclamante come idonea a saldare la debitoria, è assolutamente insufficiente a coprire il debito erariale. E’ evidente che la società CIB non è più in condizioni di adempiere le sue obbligazioni». 1.3. — CIB e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione affidatoa tre motivi , illustrato da memoria , cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre la Liquidazione giudiziale di CIB non ha svolto difese. 2. — A seguito di notifica della p roposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’ art. 380 - bis , comma 1, c.p.c. , i ricorrent i ha nno chiesto la decisione della causaai sensi del comma 2. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo si lamenta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, in relazione alla notifica degli atti». 2.2. — Con il secondo si deduce la « violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte di Appello non correttamente interpretato e applicato l’art. 20, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44». 2.3. — Con il terzo si deduce la « violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Costituzione, art. 115 c.p.c. e l'art. 20 della legge n. 44/1999 e succ., per non avere il Giudice tenuto conto delle prove offerte e art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere il Giudice disapplicato totalmente la normativa invocata dal parte ricorrente e art. 161 cpc per avere omesso di esporre compiutamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione». 3. – La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il ricorso contro il rigetto del reclamo ex art. 51 CCII appare destinato a possibile insuccesso, poiché le questioni poste con i tre motivi di ricorso sono state già affrontate e correttamente risolte dalla corte d’appello. In particolare, con il primo motivo, che lamenta impropriamente la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della mancata dichiarazione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, che peraltro non è stata effettuata dal creditore istante (odierno controricorrente), bensì dalla cancelleria, a norma dell’art. 40, comma 6, CCII, e dunque all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, nel caso di specie attribuito d'ufficio alla debitrice dal Conservatore del Registro delle Imprese (ai sensi dell'art. 16 commi 6, 6 bis e 6 ter D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009), indirizzo per dichiarazione dello stesso ricorrente «valido per ricevere comunicazioni e notifiche – con lo stesso valore che si attribuisce alla consegna di una Raccomandata AR»; a nulla rilevano le difficoltà di fatto rappresentate dal ricorrente (età avanzata del legale rappresentante, “vittima di racket” dal 2007, conseguente abbandono della sede legale e cessazione dell’attività da quell’epoca, pur non essendo stata messa la società in liquidazione in attesa dell’erogazione di somme dal fondo vittime dell’usura). È noto, infatti, che tutti gli imprenditori individuali o collettivi, iscritti al R.I., sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (v. art. 16, d.l. 185/08, conv. con mod. dalla l. 2/09, come novellata dalla l. 35/12, e, per gli imprenditori individuali, art. 5, d.l. 179/12, conv. con mod. dalla l. 221/12), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che essi hanno l'onere di attivare, tenere operativo, e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (Cass. 31/2017, 16864/2018, 26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023), e finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal R.I. (Cass.602/2017, 23728/2017, 3443/2020, 18544/2020, 16775/2021). Se dunque persino l’imprenditore cancellato dal R.I. non perde, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale, con conseguente persistenza dell’onere di mantenere attiva la propria PEC entro un anno dalla cancellazione, a maggior ragione un tale onere persiste a carico dell’imprenditore che abbia semplicemente cessato l’attività, per qualsiasi ragione. Peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma corrispondente della legge fall., l’art. 15, co. 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. 179/12, conv., con modif., dalla l. 221/12), nella parte in cui prevede appunto la notificazione del ricorso tramite PEC, trattandosi di norma che si propone di coniugare la finalità di tutela dell'imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto (Corte cost. 146/2016, 162/2017). Anche il secondo motivo, che peraltro cumula indistintamente vizi eterogenei (…) ripropone in questa sede la questione della pretesa sospensione del credito e del procedimento ex art. 20, l. n. 44/1999, già correttamente risolta dalla corte territoriale che ha evocato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13850/2019 e le precedenti ivi richiamate), dovendosi qui riaffermare che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, esattamente come la procedura prefallimentare, non ha natura esecutiva, bensì cognitiva, per cui non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura dalla predetta disposizione (Cass. 8432/2012, 6309/2014, 10172/2016, 1582/2017, 29245/2018, 13850/2019, 22787/2019). La Corte territoriale ha altresì evocato l’indirizzo nomofilattico per cui l'effetto di tali misure non può che riguardare le sole fattispecie negoziali che trovino giustificazione nella ratio legis, con la conseguenza che la sospensione prevista dall'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 riguarda la scadenza dei singoli crediti correlati al reato denunciato e non investe le altre posizioni creditorie (Cass. 13850/2019, Cass. 6309/2014, 2756/2012); di conseguenza ha escluso «che il provvedimento n. 3378 del 7.04.2023, con cui il Procuratore della Repubblica Aggiunto ha ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20 co. 7 L. n. 44/99» possa incidere sulla legittimazione del creditore istante, «in quanto titolare di crediti non afferenti il reato denunziato dall'amministratore della CIB». Le stesse considerazioni valgono per il terzo motivo, che ripropone sempre in modo eterogeneo il vizio di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte di Appello non correttamente interpretato e applicato l’art. 20, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44”, cui aggiunge la censura rivolta contro l’accertamento della esistenza di ulteriori debiti (oltre quello di € 84.943,52 verso il creditore istante) e segnatamente del debito erariale di euro 3.497.968,52 risultante dalle cartelle/avvisi depositato con la memoria di costituzione –documentazione che la stessa corte d’appello dichiara non contestata dalla reclamante –sull’assunto che l’estratto della posizione debitoria depositato dalla creditrice reclamata riguarderebbe in realtà una società terza, titolare di altra partita Iva (0254480727, in luogo della propria 05105710726), oltretutto cessata nel 1986. Sul punto il ricorso difetta di autosufficienza, mentre il controricorrente ha allegato che si tratta di documentazione acquisita in primo grado direttamente dall’Agenzia delle entrate, la quale nel frattempo è stata già ammessa allo stato passivo per euro 566.969,94, così come ammesso al passivo sarebbe, tra l’altro, un cospicuo credito della Banca popolare di Bari per euro 1.282.631,58; ciò anche a confutazione della pretesa del debitore di soddisfare il ceto creditorio con l’attesa elargizione del fondo antiusura in vista di una generica ed eventuale «sanatoria (cd. rottamazione) che sovente e periodicamente viene disposta dagli organi legislativi 3.1. – [OSCURATO:PERSONA] condivide l ’esaustiva motivazione dell a proposta di definizione del ricorso e non ravvisa, nemmeno nella memoria depositata, elementi idonei ad un ripensamento dell’esito ivi prospettato. 4. — Giova solo aggiungere alcune osservazioni in riferimento all e istanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale , nonché di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, formulate in memoria. 5. — La questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), sollevata in riferimento agli articoli 21 [ rect e 24] , 41 e 11 [ rect e 111] Cost . ( e poi anche l’art. 3 Cost.) – «nella parte in cui esclude le procedure concorsuali e fallimentari dal novero dei procedimenti suscettibili di sospensione dei termini» – risulta manifestamente infondata , alla luce del consolidato formante della giurisprudenza di legittimità di cui si va a dar conto. 5.1.— Non senza aver prima sottolineato, i n fatto, ch e è la stessa parte ricorrente a segnalare, apag. 13 del ricorso, l’esistenza di una mera “concomitanza temporale” tra «le vicissitudini estorsive e usurarie di cui sono vittima Cib e il Bonina» (risalenti all’anno 2004), il «contratto di appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Medial center» (sottoscritto nell’aprile 2006 ), e la «denuncia presso l’autorità competente» (presentata nell’anno 2007). 5.2. — Q uesta Corte ha da tempo affermato che il procedimento prefallimentareha natura non già esecutiva, bensì cognitiva, poiché prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come prima del pignoramento non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale; con la conseguenza che lo stesso non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. nn. 8432/2012, 6309/2014, 10172/2016, 29245/2018), dovendo lo stato di insolvenza accertarsi tenendo conto di tutti i debiti, fatta salva l'inesigibilità solo di quelli concretamente afferenti il reato denunziato (Cass. nn. 22756/2012, 13850/2019). 5.3. — Si è altresì chiarito che l a disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999 – mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l’accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito – determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell'interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative. Conseguentemente, la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla legge in esame comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti (Cass. Sez. 1, sent.n. 1582 del 2017, di conferma della sentenza di merito, che, pur non negando la rilevanza della sospensione ad incidere sull’accertamento dello stato di insolvenza di una società, poi dichiarata fallita, ha ritenuto non provata l’applicabilità della sospensione ai crediti scaduti di detta società, nonché la capacità della stessa di far fronte con mezzi normali all’adempimento delle obbligazioni non colpite dalla predetta misura). 5.4. —Tutto ciò in linea col rilievo che la sospensione dei procedimenti pendenti, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44/1999 – a tenore del quale “Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma i [cioè per 300 giorni] l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate” – può riguardare singoli crediti oggetto degli specifici provvedimenti amministrativi previsti dal comma 7 della norma in esame, senza tuttavia pregiudicare la potestà del giudice, una volta riscontrata comunque l'insolvenza dell'imprenditore, ai sensi dell'art.5 l. fall. e dunque con riguardo ad ogni altra generalità di debiti, di dichiararne il fallimento (Cass. n. 10172 e n. 2541del 2016). 5.5. —Più di recente è stato anche precisato che a norma dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, l. cit, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi (Cass. sez. 5, sent. n. 14015 del 2024). 5.6. —Questi principi sono stati ulteriormente ribaditi da ultimo (Cass. sez. 1, ord. n. 31879 del 2025). 5.7. — Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico appare evidente l’insussistenza di un contrasto con i paramenti costituzionali evocati dai ricorrenti, risultando le scelte del legislatore ragionevoli e bilanciate tra i contrapposti interessi coinvolti, tenuto conto che anche il diritto di credito è tutelato dall’art. 1, prot. 1 della CEDU. 6. — La con testuale istanza di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE – « onde risponda al quesito se l’art. 20, co. 3 e co. 4, della legge n. 44/1999, che esclude o non annovera anche le liquidazioni giudiziali dal novero dei procedimenti giurisdizionali meritevoli di sospensione sia conforme o difforme rispetto alla normativa antidiscriminatoria europea e in particolare alla direttiva UE n. 2000/78/CE e n. 2004/113/CE, estensivamente intese» – risulta inammissibile, in quanto del tutto generica e al limite della comprensibilità, riducendosi esclusivamente ad un lapidario riferimento alla “normativa antidiscriminatoria europea” e alla menzione delle direttive n. 2000/78/CE (riguardante il divieto di discriminazioni sul lavoro per ragioni di religione, disabilità, età e orientamento sessuale ) e n. 2004/113/CE (relativa alla parità uomo-donna nell'accesso a beni e servizi e al divieto di disparità di trattamento nel settore pubblico e privato) “estensivamente intese”, senza la benché minima i llustrazione dei contenuti con i quali verrebbe in tesi a contrastare la normativa italiana. 7. — In relazione al disposto dell’art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., vanno disposte, in uno alla condanna alla rifusione delle spese processuali, anche la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché l’ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c., il tutto liquidato come da dispositivo. 8. —Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater TUSG . P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore del c ontroricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 8 .000,00 in favore d e llo stesso controricorrente, quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti process