CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 19811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) chelo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controE.A. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025Data pubblicazione 17/07/2025-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1105/2024depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con sentenza n. 282/2024, pubblicata in data 1 febbraio 2024, ilTribunale di Vicenza, dichiarata la separazione personale tra iconiugi E.A. e H.D. , unitisi inmatrimonio il 6 ottobre 2012, non avendo i medesimi avuto figli,respingeva la domanda di addebito proposta dalla ricorrente,accogliendo la richiesta di assegno di mantenimento per minoreimporto di euro 400,00.= mensili, rispetto all’istanza originaria( €1000,00).Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, E.A.interponeva appello avverso la rammentata pronuncia in puntoquantificazione dell’assegno di mantenimento.H.D. si costituiva contestando in via incidentalel’insussistenza dei presupposti per riconoscere l’assegno dimantenimento in favore dell’appellante, quantomeno nella misurastabilita in primo grado.Con sentenza nr 1105/2024 la Corte di appello accoglieva ilgravame riconoscendo in favore dell’appellante un assegno dimantenimento pari ad € 800,00 mensili.2 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025Osservava in via preliminare che la richiesta di parte appDeatall aputbabl icdaziio ne 17/07/2025fissazione di nuova udienza rispetto a quella indicata con decretopresidenziale per il mancato rispetto del termine a comparire dinovanta giorni previsto dall’art. 473 bis 31 cpc muoveva da unaprospettiva scorretta, dovendosi rilevare che la disciplinadell’appello in materia di separazione personale dei coniugi, cosìcome introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, secondo il dispostodell’art. 35 comma 1 del medesimo testo normativo, trovavaapplicazione ai procedimenti istaurati successivamente al 30 giugno2023, dovendo applicarsi di converso le disposizioni previgenti atutti i procedimenti pendenti alla data rammentata, come è nelcaso di specie, essendo stato il giudizio di prime cure, concluso conla sentenza gravata, introdotto nel corso del 2022.Riteneva pertanto che la disciplina dell’appello incidentale inmateria non poteva individuarsi negli artt. 473 bis 32 e 343 cpc,trovando rilevanza nel presente giudizio di impugnazione il ritocamerale, sostanzialmente deformalizzato, e dovendo l’appellatocostituirsi entro i termini disposti con il decreto presidenziale difissazione udienza e, dunque, entro tale termine dovendo essereproposta l’impugnazione incidentale.Non vi era pertanto alcuna necessità, di differire l’udienza, né alfine di consentire la proposizione tempestiva dell’appelloincidentale, né al fine di permettere all’appellante di approntaresull’impugnazione incidentale le proprie difese.La Corte distrettuale riteneva, alla stregua delle risultanze di causa,sussistenti i presupposti che giustificano l’erogazione dell’assegnodi mantenimento.Osservava che l’appellante fin da subito si era diligentemente3 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025contemporaneamente al fine di ottenere un sufficiente reDadtad piutbob,lic aezio ne 17/07/2025che allo stato era riuscita a mantenere detto impiego con lastabilizzazione di un solo lavoro part time come addetta alle pulizie,non emergendo che la stessa svolgesse altra attività percependointroiti, eventualmente non dichiarati al fisco.La comprovata diligenza di E.A. attestava dunqueche ella non fosse stata in grado, per causa alla stessa nonaddebitabile, di reperire allo stato occupazione tale da garantirle untenore di vita adeguato.Rilevava che proprio in riferimento al tenore di vita goduto daiconiugi in costanza di convivenza, le prove testimoniali assunte inprimo grado confermavano che le parti erano solite trascorrereall’estero (Ibiza, Minorca, Maiorca) ogni estate periodi di vacanza invillaggi turistici di livello medio – alto, permettendosi anche viaggiin Brasile, nonché permanenze durante l’anno a Parigi edAmsterdam.Riteneva pertanto che con il reddito ritratto da E.A.per la sua attività lavorativa, per una media mensile netta di euro800,00.=, considerate le buste paga dimesse in atti, da cuidetrarre il canone di locazione per l’immobile dalla medesimacondotto quale sua abitazione per euro 500,00.= mensili, e leulteriori verosimili spese relative alle utenze ed al suo vitto evestiario, l’appellante non fosse assolutamente in grado dimantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con ilmarito, tenore di vita nella sostanza assicurato proprio dagli introitidi quest’ultimo, considerando che all’epoca della convivenza, nonsolo i coniugi potevano permettersi i viaggi già descritti ma ancheche la moglie non risultava svolgesse alcuna attività di lavorostabile.4 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025Osservava che non potevano essere valorizzate al fine di eDsatca lpuubdbelicraezio ne 17/07/2025il diritto della moglie all’assegno di mantenimento, le deduzionidell’appellante incidentale secondo cui la moglie avrebbe ricavatodalla vendita della vettura [OSCURATO:PERSONA] a lei intestata la sommadi euro 25.000,00.=, utilizzando il ricavato per euro 13.400,00.=per acquisto di altro mezzo.Sul punto osservava in primo luogo che non era possibile ritenerel’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica dellamoglie grazie alla vendita della vettura acquistata necessaria per isuoi spostamenti.In secondo luogo, rilevava che la somma rimanente incassata dallasuddetta vendita nel corso del 2021 era presumibile fosse già stataimpiegata per le spese relative al menage dell’appellante.La Corte distrettuale passando poi a considerare i redditi e lecapacità di lavoro dell’appellato, osservava, sulla scorta delladocumentazione dimessa nel giudizio di prime cure, che H.D.[...] , in ragione del suo lavoro dipendente, godeva di un redditomedio mensile, riferito agli anni 2021 e 2022, di circa euro2.000,00.=, reddito che non si assumeva essere nelle moreaumentato anche a seguito del mutamento del suo datore, a cuidovevano certamente aggiungersi altri introiti non dichiarati al fiscoper la sua attività di promotore per vari locali del vicentino e delpadovano.In tal senso rilevavano le prove orali acquisite nel corso del giudiziodinanzi al Tribunale, che avevano confermato detta attività ed ilpagamento in contanti dei compensi spettanti, prove orali checonfortavano le produzioni documentali da cui risultano i profilisocial dell’appellato utilizzati per fini pubblicitari.5 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025Detti elementi erano, secondo il giudice di merito, sufficDiaetan ptuib bpliceazrio ne 17/07/2025ritenere fondata la domanda di riconoscimento dell’assegno dimantenimento proposta da E.A. , anche in assenzadi un accertamento preciso relativamente ai redditi non dichiaratial fisco da parte dell’appellato.Con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimentocome operata dal primo Giudice, censurata sia dall’appellanteprincipale, che chiedeva un importo maggiore, sia dall’appellanteincidentale, che ne chiedeva la riduzione, rilevava che eranecessario tenere conto oltre che della disparità di reddito tra leparti e della funzione dell’assegno volto a garantire al coniuge incondizioni deteriori di mantenere lo stesso tenore di vita goduto incostanza di convivenza, anche della durata del matrimonio chenella specie si era protratto per poco più di sette anni, consideratoche la celebrazione del matrimonio risaliva all’ottobre del 2012 eche il H.D. aveva lasciato la casa coniugale nel mese di febbraio2020.Riteneva pertanto che l’assegno riconosciuto dal Tribunale nellamisura di euro 400,00.= mensili non era sufficiente a garantireall’appellante un tenore di vita analogo a quello goduto in costanzadi matrimonio con il marito che, di converso, disponeva di introiti,anche non dichiarati al fisco, assai più rilevati, secondo quanto giàmotivato, pur dovendo considerare che lo stesso era parimentionerato dell’esborso periodico di euro 650,00.= mensili per la casain cui vive, concessagli in godimento con diritto di acquisto.Rilevava che l’emolumento dovuto in favore dell’appellante dovevaessere quantificato nella misura di euro 800,00 mensili a decorreredal mese di gennaio 2023 coincidente con la perdita di lavoro part-time.6 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025Avverso tale sentenza H.D. ha proposto ricDoatras poub bpliceazrio ne 17/07/2025cassazione affidato a 9 motivi cui ha resistito con controricorsoE.A. .RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si deduce il possibile errore di diritto ex 360cpc n. 4 potenziale nullità della sentenza o del procedimento per laviolazione di norme processuali diverse da quelle relative allagiurisdizione e alla competenza. possibile violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; eventuale omesso rispetto deitermini a comparire in secondo grado; possibile violazione deldiritto alla difesa per essere incorsa la Corte di appello in un errorein procedendo insanabile applicando la vecchia normativa.L’utilizzo del termine ipotetico- si sostiene- sarebbe giustificatodalla disciplina normativa ritenuta confusa.Con un secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione. art. 360 comma 1, n. 5 cpc.violazione dell’art. 88 cpc. per non avere entrambi i giudici dimerito considerato e valutato” il solare mendacio” compiuto dallamoglie, che, alla prima udienza del 08.04.2022, aveva dichiarato diessere disoccupata quando, in realtà, risultava dipendente con duediversi contratti di lavoro dipendente.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo dell’errorin iudicando, diverso riferimento giurisprudenziale su cui poggia lamotivazione del giudice, totale contraddizione tra quantoargomentato da riga 17/18 e riga da 25 a 30 di pag. 11 art. 360nn. 3 e 5 cpc. per non avere la Corte di appello considerato che7 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025l’assegno di mantenimento poggia su due fondamentaDlait a pcurbibtliecarziio ne 17/07/2025assistenziale e perequativo.Con un quarto motivo si lamenta la non corretta ricostruzione deifatti (pag. 6 in basso e 7 in alto) su di un fatto decisivo (pag. 9)della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 per avere il Giudice di appelloproceduto alla ricostruzione dei redditi del marito basandosi suindicazioni di testi riguardo a una imprecisata attività di mediatoredi eventi serali e divertimenti in genere, che avrebbe procurato almarito stesso ingenti, ed aggiuntive, somme rispetto allo stipendiorealmente percepito.Con un quinto motivo si critica la valutazione della capacitàlavorativa della moglie in relazione ai redditi del marito(pag. 9 dellasentenza) violazione dei parametri giurisprudenziali della SupremaCorte in relazione all’art. 360 n 5 cpc per avere la Corte di appelloindividuato la funzione dell’assegno di mantenimento a favoredell’ex coniuge” non più in termini di garanzia del tenore di vitaprecedente bensì come un sostegno economico con cui ilrichiedente possa realizzare un reddito adeguato alla suacontribuzione alla vita familiare” sottovalutando la capacitàlavorativa della moglie.Con un sesto motivo si deduce l’omessa valutazione di un fattodecisivo rappresentato dal godimento del reddito dicittadinanza/inclusione ex art. 360 nn 3 e 5 cpc per avere il Giudicedi appello trascurato che la moglie avrebbe avuto titolo perchiedere il reddito di cittadinanza o reddito di inclusione.Con il settimo motivo si denuncia la mancata valutazione dellecircostanze emerse dalla fase istruttoria e dai documenti prodottiex art. 360 nn. 3 e 5 cpc per avere la Corte di appello trascuratoche la E.A. era proprietaria di un autoveicolo tipo Mercedes-Benz8 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025(Classe A 180), tg OM , ceduta alla Versilcar PietrasanDatta psub.brl.icla.z,io ne 17/07/2025in data 26/11/2021 per la somma di € 25.076,00 e chesuccessivamente tale somma è stata utilizzata, sempre perespresso riconoscimento della E.A. , per l’acquisto, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] di una Mini (Countryman) OMISSIS del valoredi € 13.400,00 automezzo, facilmente rivendibile e monetizzabile.Con l’ottavo motivo si censura la decisione per aver fatto decorrereil riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella misurann. 3 e 5 cpc.Con l’ultimo motivo si deduce l’error in iudicando per la violazionedell’art. 92 comma 2 cpc art. 360 nn. 3 e 5 per non avere il Giudicedi appello tenuto conto, vagliate le domande della maggioresoccombenza della moglie rispetto al marito.Il primo motivo è inammissibile.La censura viene formulata in via di ipotesi a causa si legge dellaconfusa disciplina normativa senza formulare una critica specifica epuntuale alla decisione impugnata in palese violazione dell’art 366nr 3 c.p.c.In ogni caso va osservato che l’art. 35 del predetto decretoprevede infatti al comma IV che “Le norme dei capi I e II del titoloIII del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis , 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dalpresente decreto, si applicano alle impugnazioni propostesuccessivamente al 28 febbraio 2023”.Ne deriva che, oltre ogni ragionevole dubbio, le nuove norme intema di appello entrano immediatamente in vigore -per l’appello del processo ordinario di cognizione e per l’appello inmateria di lavoro, oltre provvedimenti in tema di esecuzione9 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025provvisoria - e si applicano a tutte le controversie instaDuarta ptuebb,l icianzio ne 17/07/2025fase di gravame, dopo il 28 febbraio 2023.Manca, invece, un espresso richiamo alla Sezione II del Capo II delTitolo IV-bis (artt. 473-bis.30 ss.), sicchè - in assenza di specificheprevisioni - dovrebbe valere quanto previsto dalla norma citata peri procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ovvero, ilrichiamo alla disciplina previgente, che è quella da applicarsi a tuttii processi familiari che, a quella data, siano già pendenti.Una tale interpretazione appare coerente con il dato letterale econsente l’applicazione di applicare le disposizioni sull’appello delrito unico di famiglia soltanto avverso i provvedimenti di primogrado emessi all’esito della trattazione con le norme della riforma.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che ilprocedimento in esame instaurato nell’anno 2022 fosse soggettaalla previgente normativa.Il secondo, terzo e quarto con cui si denunciano congiuntamentevizi di violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivosono parimenti inammissibili.La tecnica di formulazione del motivo lo espone ad una radicaledeclaratoria di inammissibilità, trattandosi di censure giustapposte,vaghe , di puro fatto e che, in sostanza, lo qualificano come un"non motivo", inidoneo a soddisfare i precetti dell'art. 360c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.Invero, alla mera enumerazione di alcune disposizioni segue ungenerico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono preteseviolazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudiziosul fatto.Secondo i principi consolidati enunciati da questa Corte, il ricorsoper cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che10 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025rientrino in una delle figure dell'art. 360 c.p.c., essendo Dila tar picubobrlicsaozio ne 17/07/2025per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi delprovvedimento impugnato, previsti dal tale norma, cui ciascunadoglianza deve poter essere agevolmente ricondotta; ogni motivodeve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza ilricorso ad elementi esterni.Il ricorrente, quindi, ha l'onere di indicare puntualmente, a penadi inammissibilità, le norme asseritamente violate e l'esatto capodella pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioniintese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie, secondo l'interpretazione dellestesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza dilegittimità, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni (e multis, Cass. n.635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n.22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n.828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementifattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività dellaviolazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzionedel fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamenteapplicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, nonsolo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni,intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare inqual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenzaimpugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse11 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inamDmatai spusbiblicialezio ne 17/07/2025la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli,ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica delmotivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo delmedesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019).Il vizio va argomentato mediante valutazione comparativa fraopposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non sicondividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n.287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n.3010/2010).La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi unaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di normeprocessuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell'art.360-bis c.p.c., essere formulato richiamando esclusivamente lanorma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato inuna serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall'ultimamenzionata disposizione.Del pari, il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vaarticolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopola sua modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art.54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134,tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 e 369 c.p.c., il12 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame Dsaiata pusbtbalictaozio ne 17/07/2025omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.In mancanza, il motivo d'impugnazione è viziato da nullità perinidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio dicassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata conl'inammissibilità (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n.454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n.20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n.11984/2011).Trattandosi di inammissibilità che attiene alla forma-contenutodell'atto e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessaridel motivo, essa ha carattere strettamente processuale, davalutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso,né l'inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanatasuccessivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt.378 e 380-bis.1 c.p.c..Le censure nei termini in cui sono state redatte non rispettano taliparametri.Con riguardo ai motivi quinto, sesto e settimo se ne deve rilevarel’inammissibilità.Il ricorrente pretende di confutare il convincimento dei giudicidi merito circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento13 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 19811/2025dell’assegno di mantenimento richiamando, da un lato, pDrainta cpuipbbil icdaziio ne 17/07/2025diritto relativi all’assegno divorzile dimenticando la diversità checonnota i due istituti, dall’altro, svolgendo censure dirette asollecitare una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinatadai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori.L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di specificità.La Corte di appello, in ossequio al principio per il quale un dirittonon può restare pregiudicato dal tempo necessario perfarlo valere in giudizio, ha ritenuto che la decorrenza dell’assegnodi mantenimento dovesse essere riconosciuto dal gennaio 2023data coincidente con la perdita di uno dei lavori part time, lavoroche aveva determinato il riconoscimento in via provvisoriadell’assegno di euro 200,00 mensili.Tale statuizione non è in alcun modo scalfita dalla censura genericae dai contorni non ben definiti.L’ultimo motivo è inammissibile alla luce del consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui in materia di disciplinadelle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato allaviolazione di legge, che si verifica qualora le spese stesse sianoposte a carico della parte totalmente vittoriosa.La compensazione totale o parziale delle spese del giudiziocostituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, alcui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione dellaricorrenza delle condizioni per disporla, e - in virtù di un principionon in contrasto con una interpretazione costituzionalmenteorientata degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - è sottratta all'obbligodi specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizionediventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a menoche non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da14 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 19243/2024Numero sezionale 2564/2025inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo fNourmmeroa dti iravcoco ltda egelnlaer ale 19811/2025Data pubblicazione 17/07/2025volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. n. 17953/2005 enumerosissime precedenti e successive conformi).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso vadichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 3000,00, oltre a € 200,00per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/2003.Così deciso in Roma, 18.06.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])15 di 15