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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 28078/2022

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a seguente ORDINANZA 2_2 53 Sul ricorso n. 3603-2015, proposto da: 24)22_ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Intimato Avverso la sentenza n. 1211/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 13.06.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7.04.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrante nei rapporti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1211/05/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che rigettando l'appello della ricorrente, aveva confermato l'annullamento della cartella esattoriale notificata ad [OSCURATO:PERSONA], già statuito dal giudice di primo grado.

RGN 3603/2015 ConsiAe rei, Federici - _ t ( (/ La cartella, con cui era stato intimato al contribuente il pagamento della somma di C 8.259,20 per l'anno d'imposta 2006, era stata opposta per vizi suoi propri, tra cui, per quanto qui di interesse, per l'irrituale notificazione a mezzo del servizio postale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 11/07/2011, e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, avevano accolto le ragioni dell'Amadasi.

Il giudice d'appello ha ritenuto che la notificazione a mezzo del servizio postale non potesse sostituire la relata di notifica, da compilarsi e sottoscriversi debitamente, con consegna del plico al servizio postale da parte dei soggetti a ciò abilitati (messo notificatore dell'esattoria, ufficiale esattoriale, ufficiale giudiziario o messo comunale), secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., trattandosi di notificazione inesistente, condizione preclusiva alla sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo.

La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza.

Amadasi, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha inteso resistere.

Nell'adunanza camerale del 7 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 14 della

I. 20 novembre 1982, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché, nel dichiarare l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle esattoriali quando eseguite direttamente dall'agente della riscossione Equitalia tramite servizio postale, ha erroneamente interpretato la disciplina; con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicabilità della sanatoria dell'atto notificato in base al principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo inesistente e non nulla la notificazione della cartella.

Il primo motivo è fondato.

In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa può essere eseguita anche mediante invio diretto, da RGN 3603/2015 Consi re.

Federici , v ‘- parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561; 10 aprile 2019, n. 10037).

Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, n. 20918).

D'altronde, sempre in tema di riscossione delle imposte, si è anche chiarito che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della

I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (12 novembre 2018, n. 28872).

La commissione regionale non si è attenuta ai principi ora esposti, per cui la censura va accolta.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

La sentenza va pertanto cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che in diversa composizione deciderà attenendosi ai principi di diritto dispensati dalla Corte di legittimità, provvedendo inoltre alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

RG N 3603/2015 Consilye rel.

Federici l /1/Z,4,..Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 2_2 53 Sul ricorso n. 3603-2015, proposto da: 24)22_ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Intimato Avverso la sentenza n. 1211/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 13.06.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7.04.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrante nei rapporti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1211/05/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che rigettando l'appello della ricorrente, aveva confermato l'annullamento della cartella esattoriale notificata ad [OSCURATO:PERSONA], già statuito dal giudice di primo grado. RGN 3603/2015 ConsiAe rei, Federici - _ t ( (/ La cartella, con cui era stato intimato al contribuente il pagamento della somma di C 8.259,20 per l'anno d'imposta 2006, era stata opposta per vizi suoi propri, tra cui, per quanto qui di interesse, per l'irrituale notificazione a mezzo del servizio postale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 11/07/2011, e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, avevano accolto le ragioni dell'Amadasi. Il giudice d'appello ha ritenuto che la notificazione a mezzo del servizio postale non potesse sostituire la relata di notifica, da compilarsi e sottoscriversi debitamente, con consegna del plico al servizio postale da parte dei soggetti a ciò abilitati (messo notificatore dell'esattoria, ufficiale esattoriale, ufficiale giudiziario o messo comunale), secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., trattandosi di notificazione inesistente, condizione preclusiva alla sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo. La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza. Amadasi, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha inteso resistere. Nell'adunanza camerale del 7 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 14 della I. 20 novembre 1982, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché, nel dichiarare l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle esattoriali quando eseguite direttamente dall'agente della riscossione Equitalia tramite servizio postale, ha erroneamente interpretato la disciplina; con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicabilità della sanatoria dell'atto notificato in base al principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo inesistente e non nulla la notificazione della cartella. Il primo motivo è fondato. In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa può essere eseguita anche mediante invio diretto, da RGN 3603/2015 Consi re. Federici , v ‘- parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561; 10 aprile 2019, n. 10037). Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, n. 20918). D'altronde, sempre in tema di riscossione delle imposte, si è anche chiarito che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (12 novembre 2018, n. 28872). La commissione regionale non si è attenuta ai principi ora esposti, per cui la censura va accolta. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza va pertanto cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che in diversa composizione deciderà attenendosi ai principi di diritto dispensati dalla Corte di legittimità, provvedendo inoltre alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. RG N 3603/2015 Consilye rel. Federici l /1/Z,4,..Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione del