CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CASTROVILLARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE di PACE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza l'imputato è stato assolto dal reato di arbitraria invasione di un terreno con la formula perché il fatto non costituisce reato. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta il logicità della motivazione. L'arbitrarietà dell'occupazione è resa evidente dalla presentazione della querela da parte della proprietaria del terreno e dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso dell'istruttoria. Tali elementi non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di pace così da rendere la sentenza del tutto carente. Hanno presentato memorie tanto la difesa dell'imputato quanto la difesa della parte civile. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato per un motivo non consentito. La Corte rileva infatti che con le critiche alla motivazione il ricorrente intende in sostanza sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. La denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" si legge in fondo alla prima pagina del ricorso) è autoevidente indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027); tale formulazione cumulativa, si afferma nella stessa pronuncia, si pone in contrasto con il principio secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità». Quanto al merito, non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel ricorso il Procuratore della Repubblica evidenzia presunte carenze valutative senza tuttavia giungere ad elaborare un argomento che faccia assurgere la critica ad uno dei tre profili di legittimità, unici consentiti dinnanzi a questa Corte. Tanto più che nel caso concreto il giudice, seppur in forma sintetica ma con riferimento proprio al complesso delle testimonianze acquisite, aveva fornito l'esito del proprio convincimento, osservando l'impossibilità, di fronte a tesi contrapposte, di giungere ad una tranquillizzante conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato oltre il ragionevole dubbio. Alla luce di ciò, il ricorso avrebbe dovuto, anziché arrestarsi a considerare la sufficienza della deposizione della parte civile (sul cui potenziale interesse non è stata spesa alcuna considerazione, nemmeno per escluderlo), indicare perché le testimonianze contrapposte non fossero sufficienti a disarticolare la tesi della stessa parte civile. 4. Per le ragioni sopradette il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro