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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 19944/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell'art. 62 bis cod. pen. e sulle fondate ragioni per la cui la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'invocata condotta processuale post delictum del ricorrente, essendo essa stata correttamente valutata come subvalente rispetto alla gravità della condotta, alla negativa personalità del prevenuto ed ai suoi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell'art. 62 bis cod. pen. e sulle fondate ragioni per la cui la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'invocata condotta processuale post delictum del ricorrente, essendo essa stata correttamente valutata come subvalente rispetto alla gravità della condotta, alla negativa personalità del prevenuto ed ai suoi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie
Sentenza Cassazione n. 19944/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris