CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/06/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23926/2022 premesso che con l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto sopra indicato del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo di convalida della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto è pacifico che il provvedimento di perquisizione, come anche quello di relativa convalida della iniziativa assunta dalla polizia giudiziaria, non sono ricorribili per cassazione, non essendo per questi casi previsto tale mezzo di impugnazione dal codice di rito e non essendo applicabile l'art. 111, settimo comma, Cost.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il