CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE2026 DELLO STATO;2484 - controricorrente –avverso la sentenza n. 163/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 07/01/2022 R.G.N. 37/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 19275/20261. Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso di LucianoData pubblicazione 11/06/2026Iacobitti, già segretario del Consiglio Regionale e direttoredell'[OSCURATO:PERSONA] in forza di contratti atempo determinato, collocato a riposo il 7.6.2011, diretto allacondanna della Regione Molise al pagamento della retribuzionelorda di risultato per l'anno 2009, pari a € 39.500, previoannullamento della delibera n. 209/2010 concernentel'assegnazione a tale titolo della minor somma di € 4.400 (dadetrarsi dal petitum), deducendo errata liquidazione per difettoe contestando la valutazione operata (20% invece di 100% delrisultato). Il Tribunale dichiarava il credito estinto perprescrizione, decorrente dal collocamento a riposo, in difetto diricevuta della nota del 23.5.2016 spedita dal legale delricorrente alla Regione Molise, contenente la richiesta poiazionata.2. La Corte d'Appello di Campobasso, acquisita la ricevuta diritorno della missiva del 23.5.2016, confermava la sentenza diprimo grado, con diversa motivazione. Osservava che,trattandosi di datore di lavoro pubblico, la prescrizione deicrediti retributivi decorre anche in corso di rapporto; che il diesa quo era da individuare a febbraio 2011, allorquando laretribuzione di risultato per il 2009 era stata pagata nella misurainferiore contestata dall'appellante, dopo conforme deliberadell'Ufficio di Presidenza della Regione Molise n. 209 del30.11.2010 notificato e interlocuzione con il Nucleo divalutazione.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati damemoria; resite con controricorso la Regione Molise.Numero registro generale 8148/2022Ragioni della decisione Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 19275/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 436, 346, 329, comma 2, 324, 112c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;sostiene che il giudice d'appello ha deciso d'ufficio una questione(decorrenza del termine di prescrizione) decisa dal primogiudice e non fatta oggetto di appello incidentale da partedell'appellata che, anzi, aveva esplicitamente condiviso ladecisione, facendo in tal modo acquiescenza alla stessa.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce nullitàdella sentenza per violazione della norma di cui all'art. 101,comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,per avere il giudice del gravame deciso la causa ponendo afondamento della sentenza una questione (decorrenza deltermine di prescrizione) non sottoposta al contraddittorio fra leparti e da queste non sollevata o discussa.3. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto entrambi vertenti, sotto diversi profili, sulla questionedel rilievo della decorrenza dei termini di prescrizione, non sonofondati.4. Si rileva che alla fattispecie concreta, trattandosi dirapporto di lavoro pubblico, si applicano i principi di cui a Cass.S.U. n. 36197/2023, secondo cui la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato -sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempodeterminato, e anche in caso di successione di contratti atermine - decorre, per i crediti che nascono nel corso delrapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelliche maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché nonè configurabile un metus del cittadino verso la pubblicaNumero registro generale 8148/2022amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, iNl umero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 19275/2026mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione chDeat a pubblicazione 11/06/2026costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per lasua irrilevanza giuridica.5. Quanto al dies a quo, la sentenza impugnata harichiamato e applicato i principi di diritto espressi dallagiurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende darecontinuità, in base ai quali l'eccezione di prescrizione èvalidamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fattocostitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erroneaindividuazione del termine applicabile, ovvero del momentoiniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sullaquale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.n. 30303/2021).6. È stato ulteriormente precisato (Cass. n. 23352/2025)che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione deldies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effettiin giudizio poiché, una volta sollevata la questionedell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suotitolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale hail potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmenteacquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale dellaprescrizione, mentre la determinazione della relativa durata siconfigura come quaestio iuris connessa all'identificazione diquesto e del regime prescrizionale delineato dalla legge (cfr.anche Cass. n. 15631/2016, secondo cui l'eccezione diprescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbiaallegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza cherilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero delmomento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione didiritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni diNumero registro generale 8148/2022parte; nonché, in relazione al giudizio di cassazione, ma conN umero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 19275/2026principi a maggior ragione validi per il giudizio di merito, CassDa.t a pubblicazione 11/06/2026n. 35567/2021, che ha evidenziato che, proposta l'eccezione diprescrizione, rientra nel potere officioso del giudice, anche dilegittimità, l'individuazione della norma applicabile allafattispecie).7. Poiché l’avvenuta maturazione del termine di prescrizioneera già stata accertata dal Tribunale, la Regione non era tenutaa presentare appello incidentale sul punto (che sarebbe statoinammissibile per difetto di interesse). Infatti, opera il principio(Cass. n. 6533/2024) secondo cui, in tema di giudizio di appello,il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,come il principio del tantum devolutum quantum appellatum,non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base auna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quellaprospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazionegiuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una normagiuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nellaviolazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendonell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi ladecisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelleadottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti,mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultantidagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionatidal primo giudice; poiché l’intera questione, comprendenteanche l’estinzione del credito per prescrizione, era stataoggetto di devoluzione piena al giudice d’appello, non sussistevain capo alla Corte di merito un obbligo di provocare ilcontraddittorio specifico.8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.9. Le spese di lite del presente giudizio di legittimNumiteàro, r egistro generale 8148/2022Numero sezionale 2484/2026liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.N umero di raccolta generale 19275/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]