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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50512/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16722/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, nonché alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 1 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16722/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, nonché alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 1 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.