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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 27343/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19938/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -resistente con atto di costituzione - avverso SENTENZA d i TRIBUNALE LUCCA n. 113/2021 depositata i l 04/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Lucca avverso una cartella di pagamento per violazione del Codice della Strada per omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella di pagamento, lamentando l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura; -il giudice di Pace dichiarò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in quanto il credito era stato sgravato per legge (d.l. 119/2018 conv.

L. 136/2018), rilevando che il fermo amministrativo era conseguente all’iscrizione a ruolo di un debito tributario dell’opponente pari ad euro 80.000,00; - il Tribunale di Lucca confermò la sentenza di primo grado, impugnata solo sotto il profilo della compensazione delle spese di lite fondata sul rilievo che non solo l’opponente non aveva dimostrato che l’iscrizione del credito preteso dal Comune avesse concorso al provvedimento di fermo; secondo il Tribunale, era più che ragionevole ritenere che il fermo sarebbe stato ugualmente iscritto tenuto conto della minima incidenza di tale credito sul totale del debito; -quanto al regolamento delle spese, il Tribunale di Lucca rilevò che nessuna istruttoria era stata svolta in punto di omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella esattoriale sicchénon poteva affermarsi che le notifiche non fossero andate a buon fine; - al rigetto del gravame seguì la condanna dell’appellante alle spese di lite; - ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla ba se di tre motivi; -il Comune di Forte dei Marmi è rimasto intimato; - l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha depositato un atto di costituzione; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che: -Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione artt. 91, 92, 115, 116 c.p.c., art. 28 L. 689/1981 e art. 209 C.D.S., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione delle norme sul procedimento; in particolare, il ricorrente censura la statuizione del giudice d’appello in ordine alla compensazione delle spese di lite motivata dall’assenza di attività istruttoria riguardo all’omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella esattoriale, sottolineando come sin dal giudizio di primo grado avesse depositato l’estratto di ruolo dal quale di evinceva che il successivo verbale della Polizia urbana del Comune di Forte dei Marmi era stato redatto in data 21/03/2004 e la relativa cartella notificata il 29/04/2010.

Pertanto, sulla base del principio di non contestazione, il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto decidere sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado, facendo applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale; - con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente cens ura la violazione art. 91, 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., e/o alternativamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in quanto il Tribunale, confermando la compensazione totale delle spese di primo grado ha fondato tale statuizione sulla soccombenza reciproca, tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. promossa dall’attore, pur trattandosi di domanda meramente accessoria, che non configurerebbe un’ipotesi di soccombenza reciproca. -Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la violazione degli articoli 96, 115 e 116 cpc e gli articoli 2697 e 2727 cc e/o alternativamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., per avere il Tribunale respinto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. sulla base del modesto importo della sanzione, pari ad € 17,82, rilevando che, per pretendere la liquidazione del danno, la parte opponente avrebbe dovuto dimostrare che l’iscrizione del credito preteso dal Comune di Forte dei Marmi avesse concorso al provvedimento di fermo.

Secondo l’odiernoricorrente tale motivazione è priva di pregio giuridico alcuno in quanto frutto di mera congettura. - I motivi, che per la loro connessione vanno affrontati congiuntamente sono infondati ma la motivazione deve essere corretta. -l’art.6, comma 13 del Decreto Legge del 23/10/2018, N. 119 , conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 prevede che: “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. - Come affermato da questa Corte, in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd.

"pace fiscale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Civ., Sez.

V Sez.5 - , Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020); - è quindi corretta la decisione del Tribunale, che ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del giudice di Pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese; - la motivazione deve, però, essere corretta nel senso che le spese restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate, senza che debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, come erroneamente sostenuto dal Tribunale (che ha motivato in ordine alla carenza di prova dell’omessa notifica del verbale e del rigetto della domanda di risarcimento del danno sul rilievo che l’opponente non aveva dimostrato che l’iscrizione del credito preteso dal Comune avesse concorso al provvedimento di fermo). - Quanto al regolamento delle spese di lite del gi udizio d’appello, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. -Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. - Non deve provvedersi sulle spese di lite poich é gli intimati non hanno svolto attività difensiva, avendo l’Agenzia delle Entrate e Riscossione depositato un “atto di costituzione”. - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19938/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -resistente con atto di costituzione - avverso SENTENZA d i TRIBUNALE LUCCA n. 113/2021 depositata i l 04/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Lucca avverso una cartella di pagamento per violazione del Codice della Strada per omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella di pagamento, lamentando l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura; -il giudice di Pace dichiarò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in quanto il credito era stato sgravato per legge (d.l. 119/2018 conv. L. 136/2018), rilevando che il fermo amministrativo era conseguente all’iscrizione a ruolo di un debito tributario dell’opponente pari ad euro 80.000,00; - il Tribunale di Lucca confermò la sentenza di primo grado, impugnata solo sotto il profilo della compensazione delle spese di lite fondata sul rilievo che non solo l’opponente non aveva dimostrato che l’iscrizione del credito preteso dal Comune avesse concorso al provvedimento di fermo; secondo il Tribunale, era più che ragionevole ritenere che il fermo sarebbe stato ugualmente iscritto tenuto conto della minima incidenza di tale credito sul totale del debito; -quanto al regolamento delle spese, il Tribunale di Lucca rilevò che nessuna istruttoria era stata svolta in punto di omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella esattoriale sicchénon poteva affermarsi che le notifiche non fossero andate a buon fine; - al rigetto del gravame seguì la condanna dell’appellante alle spese di lite; - ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla ba se di tre motivi; -il Comune di Forte dei Marmi è rimasto intimato; - l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha depositato un atto di costituzione; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che: -Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione artt. 91, 92, 115, 116 c.p.c., art. 28 L. 689/1981 e art. 209 C.D.S., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione delle norme sul procedimento; in particolare, il ricorrente censura la statuizione del giudice d’appello in ordine alla compensazione delle spese di lite motivata dall’assenza di attività istruttoria riguardo all’omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella esattoriale, sottolineando come sin dal giudizio di primo grado avesse depositato l’estratto di ruolo dal quale di evinceva che il successivo verbale della Polizia urbana del Comune di Forte dei Marmi era stato redatto in data 21/03/2004 e la relativa cartella notificata il 29/04/2010. Pertanto, sulla base del principio di non contestazione, il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto decidere sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado, facendo applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale; - con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente cens ura la violazione art. 91, 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., e/o alternativamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in quanto il Tribunale, confermando la compensazione totale delle spese di primo grado ha fondato tale statuizione sulla soccombenza reciproca, tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. promossa dall’attore, pur trattandosi di domanda meramente accessoria, che non configurerebbe un’ipotesi di soccombenza reciproca. -Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la violazione degli articoli 96, 115 e 116 cpc e gli articoli 2697 e 2727 cc e/o alternativamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., per avere il Tribunale respinto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. sulla base del modesto importo della sanzione, pari ad € 17,82, rilevando che, per pretendere la liquidazione del danno, la parte opponente avrebbe dovuto dimostrare che l’iscrizione del credito preteso dal Comune di Forte dei Marmi avesse concorso al provvedimento di fermo. Secondo l’odiernoricorrente tale motivazione è priva di pregio giuridico alcuno in quanto frutto di mera congettura. - I motivi, che per la loro connessione vanno affrontati congiuntamente sono infondati ma la motivazione deve essere corretta. -l’art.6, comma 13 del Decreto Legge del 23/10/2018, N. 119 , conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 prevede che: “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. - Come affermato da questa Corte, in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Civ., Sez. V Sez.5 - , Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020); - è quindi corretta la decisione del Tribunale, che ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del giudice di Pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese; - la motivazione deve, però, essere corretta nel senso che le spese restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate, senza che debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, come erroneamente sostenuto dal Tribunale (che ha motivato in ordine alla carenza di prova dell’omessa notifica del verbale e del rigetto della domanda di risarcimento del danno sul rilievo che l’opponente non aveva dimostrato che l’iscrizione del credito preteso dal Comune avesse concorso al provvedimento di fermo). - Quanto al regolamento delle spese di lite del gi udizio d’appello, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. -Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. - Non deve provvedersi sulle spese di lite poich é gli intimati non hanno svolto attività difensiva, avendo l’Agenzia delle Entrate e Riscossione depositato un “atto di costituzione”. - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d
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