CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 03729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 13/02/2019 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 24/01/2018 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Deduce: 1.1. Erronea applicazione dell'art. 179, cod.proc.pen. Con il primo motivo la difesa deduce la nullità del giudizio di appello perché celebrato nell'assenza dell'imputato e del difensore, ai quali non era stato notificato il decreto di citazione. Il ricorrente precisa che il decreto di citazione pervenuta al difensore a mezzo PEC recava la convocazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], là dove il giudizio veniva celebrato -in realtà- il 13/02/2019. Da ciò la deduzione di nullità del giudizio per violazione dell'art. 179, cod.proc.pen. 1.2. Nullità del decreto di citazione nel giudizio di primo grado, in quanto notificato presso il difensore d'ufficio e non presso il domicilio eletto dall'imputato. Sulla base di questo rilievo si deduce la nullità del giudizio di primo grado in quanto celebrato senza che l'imputato ne avesse conoscenza. 1.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Il ricorrente sostiene che la conferma dell'affermazione di responsabilità è avvenuta sulla base di una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. A sostegno dell'assunto vengono ripercorsi i motivi di appello e la motivazione adottata dalla Corte di appello per respingerli. 1.4. Vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della questione processuale in esame- emerge che l'imputato e il difensore venivano citati nel giudizio di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il giudizio veniva effettivamente celebrato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'assenza dell'imputato e del suo difensore. Tanto perché la notifica del decreto di citazione a giudizio recante una data diversa da quella (antecedente) in cui il giudizio si è effettivamente celebrato configura un'ipotesi di omesso avviso dell'udienza, dalla quale discende una nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod.proc.pen. Da qui la fondatezza del motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi d'impugnazione. 2. La sentenza va, dunque, annullata. L'annullamento va, tuttavia, disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a, cod.proc.pen. Il reato, infatti -avendo riguardo alla pena edittale massima per esso comminata, alla data della sua commissione (27/12/2011), tenendo conto degli atti interruttivi e applicando gli artt. 157 e 161, cod.pen.- si è estinto per prescrizione il 27/06/2019. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga A,S)