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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18636/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 32597 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]è.it; - ricorrente - e da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; 2622, - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]è.it controricorrente al ricorso principale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente al ricorso principale- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 700-2019 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 24/09/2019, notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.700/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, notificata il 24 settembre 2019, articolando 4 motivi; propone ricorso incidentale adesivo, basato su quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resistono al ricorso principale, con separati controricorsi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di irrigazione [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Taormina, il Consorzio d'irrigazione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], perché, accertatane la responsabilità, venissero condannati al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà, siti nel territorio del Comune convenuto; nel giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lamentavano, a loro volta, danni agli immobili di cui erano proprietari, aventi la medesima causa; il Tribunale di Messina, presso cui veniva spostata la causa in seguito alla soppressione della sezione distaccata di Taormina, con sentenza n. 3312/2016, accertava e dichiarava la responsabilità del Consorzio per i danni lamentati, condannandolo a risarcire euro 9.033,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei due [OSCURATO:PERSONA] ed euro 12.278,00 a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame dal Consorzio d'irrigazione, ha accolto l'appello, di conseguenza, ha rigettato la domanda risarcitoria, compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, posto le spese delle CTU espletata in primo grado in egual misura a carco del Consorzio e del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la sentenza ha ritenuto accertata la mancanza di manutenzione del canale secondario di irrigazione del Consorzio di irrigazione (risultavano, infatti, due grossi fori che determinavano la deviazione di parte della portata d'acqua, un'altra lesione e la presenza di detriti e radici che ostruivano lo scorrimento dell'acqua), ma ha escluso la responsabilità del Consorzio per i danni risentiti dagli immobili degli appellati, perché il canale di irrigazione, inizialmente a cielo aperto, negli anni settanta, era stato inserito in tubi di cemento ed interrato ad una profondità di un metro dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della realizzazione della via Laurunchi e del relativo marciapiede; non solo: nella tubazione erano state inserite, oltre alle prese per la distribuzione dell'acqua di irrigazione, anche delle caditoie in cui convogliare l'acqua meteorica.

Secondo la decisione impugnata, l'unico soggetto dotato dei poteri di disponibilità e di controllo della condotta doveva reputarsi il Comune, indipendentemente dal difetto di titolarità della proprietà del bene - che comunque risulterebbe individuata in capo al Comune - perché la intubazione e l'interramento della condotta avevano privato il Consorzio di ogni potere sulla medesima, sottraendogli anche la possibilità di provvedere alla sua manutenzione.

Non avendo i danneggiati in appello richiamato o fatto alcun riferimento alla domanda risarcitoria nei confronti del Comune, essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'appello, la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del Comune e ha escluso che la domanda di condanna formulata con l'atto di appello da parte del Consorzio nei confronti del Comune - indipendentemente dalla sua irrituale rinuncia con la comparsa conclusionale - potesse supplire alla carenza di domanda da parte dei danneggiati, occorrendo «la volontà espressa del danneggiato a riproporre tale pretesa in mancanza della quale si presume la sua rinuncia alla stessa»; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Nullità della sentenza n. 700/2019, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 2051 cod.civ.»; l'epigrafe del motivo denuncia un error in iudicando, erroneamente ricondotto alla violazione dell'art. 360, 10 comma, n. 4, cod.proc.civ., le argomentazioni a supporto, nondimeno, muovono alla sentenza d'appello plurime critiche che vanno dalla violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ. al vizio di motivazione, passando per la non corretta applicazione dell'art. 2051 cod.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto Ì--' non responsabile dei danni il Consorzio di irrigazione; secondo la ricorrente, detta statuizione avrebbe: a) violato il principio di non contestazione, atteso che nessuna delle parti avrebbe contestato «la quantificazione del danno per come è stato accertato dal CTU e liquidato in primo grado»; b) erroneamente individuato la causa dei danni nell'intervento operato dal Comune sulla condotta idrica per l'acqua potabile, perché l'intervento sarebbe stato risalente nel tempo e relativo ad altra tubazione; c) sbagliato nel ritenere il Consorzio di irrigazione non proprietario della condotta di irrigazione, per essere stato espropriato dal Comune quando aveva eseguito l'intubazione e l'interramento della condotta per realizzare la pubblica via ed il marciapiede; d) erroneamente escluso la responsabilità del Consorzio, ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., nonostante fosse proprietario della condotta e continuasse ad utilizzarla per fornire acqua ai consociati e nonostante fosse stato accertato che i danni erano derivati dalla presenza di alcune consistenti lesioni nella tubazione; e) valicato i limiti della domanda; f) motivato in maniera illogica e contraddittoria; il motivo non può accogliersi: la ragione assorbente è che non è stato individuato l'error iuris in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'applicazione dell'art. 2051 cod.civ.

L'ubi consistam della censura si risolve, infatti, in una sollecitazione ad una diversa valutazione delle circostanze fattuali che hanno portato la Corte territoriale a ritenere custode, come tale chiamato a rispondere, ex art. 2051 cod.civ., dei danni derivanti dalla condotta idrica il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e non il Consorzio di irrigazione.

Per denunciare la violazione o falsa applicazione di una norma di legge, nel caso di specie l'art. 2051 cod.civ., la ricorrente avrebbe dovuto non limitarsi ad indicare la norma violata, ma individuare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra soluzioni opposte; invece, si è limitata a censurare la statuizione impugnata muovendo da quegli stessi fatti esaminati dalla Corte territoriale, sollecitandone una diversa valutazione, senza confutare le argomentazioni in iure della decisione che, infatti, resiste alle critiche; va anche rilevato che per sostenere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2051 cod.civ., la ricorrente fa ripetutamente leva su un elemento, la violazione dell'obbligo di manutenzione da parte del Consorzio, che contrasta con il carattere oggettivo della fattispecie di responsabilità e che neppure è mai stato negato dalla sentenza impugnata: il che costituisce un error in iure che è stato assunto a premessa del ragionamento confutativo, incrinandone il fondamento giuridico; peraltro, il motivo si profonde in un inutile sforzo confutativo quanto alla questione della proprietà della condotta idrica (pp. 5-7 del ricorso) che la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto irrilevante, stante che custode non è necessariamente il proprietario di un bene, ma chiunque ne abbia ila disponibilità ed il potere di controllo: a p. 7, infatti, la pronuncia n. 700/2019 afferma che non è decisivo accertare la proprietà della condotta, perché il rapporto di custodia può derivare da titoli diversi e giustifica tale conclusione richiamando in maniera pertinente la giurisprudenza di legittimità; a p. 8, aggiunge, in tutta evidenza ad abundantiam, «in ogni caso ... devesi ritenere che il Comune di Giardini sia divenuto proprietario dell'opera, per averla realizzata insieme alla strada sotto la quale è stata posizionata e su terreno che è stato espropriato e che oggi anche catastalmente risulta di sua proprietà ...».

Va rammentato che è inammissibile per difetto di interesse la censura mossa ad un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex multis cfr. Cass.03/09/2021, n. 23885); del tutto infondata è la denuncia di vizio di motivazione mossa alla decisione gravata, posto che la motivazione è presente, piuttosto articolata e percepibile nel suo senso logico e giuridico e che l'ambito di rilevanza del vizio di motivazione è stato drasticamente ridotto alle ipotesi di inesistenza della motivazione, in quanto rilevatrice dell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di motivazione meramente apparente o basata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che la degradi ad una non motivazione; la assunta violazione del principio di non contestazione è dedotta in maniera non pienamente intellegibile e comunque non è stata messa in relazione con la decisione gravata, la quale, infatti, non ha mai messo in dubbio la ricorrenza dei danni lamentati, la loro derivazione dalla condotta; tantomeno si è occupata del quantum debeatur; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 2043 cod.civ.;la tesi rappresentata è che la Corte territoriale, una volta accertato che il danno era derivato dall'omessa manutenzione del canale irriguo, avrebbe dovuto considerare responsabile il Consorzio ex art. 2043 cod.civ.; anche senza considerare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile dopo la modifica restrittiva introdotta nel 2012, fa difetto l'indicazione di un fatto decisivo per il giudizio, per tale dovendosi intendere non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale; li) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico; iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto; una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (così Cass. 25/09/2018, n. 22786); lo sviluppo argomentativo del motivo, palesemente in contrasto con il vizio denunciato nella sua epigrafe, ruota attorno ad una questione, l'evocazione dell'art. 2043 cod.civ., che è del tutto nuova; i motivi di ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. 2/11/2018, n. 28060); 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, 1 comma, n. 5 cod.proc.civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ' anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo considerato che il Consorzio aveva chiesto in appello la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e al ripristino della condotta.

La ricorrente è convinta che, stante la proposizione della domanda di responsabilità nei confronti del Comune, per parte sua potesse solo chiedere il rigetto dell'appello e non più indicare a carico di quale delle parti del giudizio dovesse essere pronunciata la condanna al risarcimento del danno, essendo stata la domanda alternativa già formulata ed essendo già stato quantificato il danno in primo grado.

Non solo: il Consorzio aveva chiesto che il Comune fosse condannato al ripristino della condotta, quindi, avrebbe ammesso di essere il custode del canale e che esso abbisognava di manutenzione; anche l'epigrafe di questo motivo deduce erroneamente, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

Pur correggendo d'ufficio detto errore di sussunzione, il mezzo impugnatorio non merita accoglimento: oltre a prescindere dal mancato soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., stante la natura meramente assertiva del riferimento al fatto che il Consorzio non avesse rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni alla richiesta nei confronti dell'ente comunale- il soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., comunque, sempre necessario lo era ancor di più nel caso di specie, atteso che il Consorzio, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sostiene, a p. 9, di aver precisato nella comparsa conclusionale di non avere mai inteso chiedere la condanna del Comune né di voler coltivare la richiesta di condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ed al ripristino della condotta idrica e conclude, sottolineando di avere espressamente rinunziato alla richiesta di condanna del Comune - la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda del Consorzio.

Infatti, la statuizione della Corte d'Appello sul punto è motivata come segue: gli appellati non hanno riproposto in appello la domanda nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'appello senza richiamare o comunque fare alcun , riferimento alla domanda risarcitoria formulata nei confronti di entrambi convenuti e non potevano supplire a tale carenza con la domanda eventualmente formulata dal Consorzio - al di là della sua irrituale rinuncia con la comparsa conclusionale - essendo necessaria la volontà espressa del danneggiato di riproporre la pretesa risarcitoria; se ne deduce che la censura della ricorrente non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata circa la ritenuta rinuncia implicita alla domanda nei confronti del Comune; la ricorrente si limita ad affermare che il Consorzio aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni e al ripristino della condotta, ma non si confronta con la sentenza impugnata né nella parte in cui ha affermato che, non avendola riproposta, la domanda risarcitoria era da intendersi rinunciata, né in quella in cui ha affermato che a tale scopo essa non poteva giovarsi della domanda formulata dal Consorzio (se si esclude l'affermazione del tutto tautologica con cui, a p. 12, la ricorrente sostiene che, stante la proposizione della domanda da parte del Consorzio, null'altro avrebbe potuto chiedere oltre al rigetto dell'appello); 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 , cod.proc.civ., la violazione, per mancato rigetto dell'appello, della norma processuale sul regolamento delle spese di lite (art. 91 cod.proc.civ.); nella sostanza la ricorrente domanda la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del Consorzio al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità; la censura non si traduce in un vizio cassatorio, quindi, non merita accoglimento, giacché si limita ad ipotizzare l'accoglimento del ricorso per cassazione e ad a basare su di esso la decisione sulle spese di lite.

Ricorso incidentale 5) con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2051 cod.civ.

Secondo il ricorrente l'esclusione della responsabilità del Consorzio di irrigazione sarebbe frutto di un'inadeguata e superficiale disamina del profilo relativo alla custodia, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della circostanza che la disponibilità delle acque della condotta era ad esclusivo vantaggio del Consorzio che avrebbe dovuto, dunque, essere considerato responsabile dei danni verificatisi in quanto custode, anche là dove - circostanza comunque contestata - la proprietà fosse passata al Comune.

Secondo il ricorrente il giudice a quo sarebbe stato tratto in inganno dal fatto che le acque piovane confluissero nella condotta; premesso che il motivo riproduce sostanzialmente le argomentazioni del primo motivo del ricorso principale, anch'esso risulta inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione dei fatti di causa, infatti, imputa alla Corte d'Appello di avere proceduto ad una loro disamina superficiale e frettolosa, in particolare per non aver tenuto conto, lasciandosi trarre in inganno dal fatto che anche le acque piovane confluivano nella condotta irrigua, che solo il Consorzio traeva utilità dalla condotta ; come la ricorrente principale anche il ricorrente incidentale attribuisce inutile rilievo alla titolarità del diritto di proprietà sulla condotta irrigua, profondendosi in uno sforzo confutativo del tutto superfluo; 6) con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., in relazione all'art. 2043 cod.civ.

L'ipotesi sostenuta è che, essendo stato accertato che il danno era derivato dalle falle e dalle ostruzioni presenti nella tubazione, del danno ingiusto derivatone avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere il Consorzio, che si serviva della condotta per l'espletamento della sua attività di distribuzione delle acque irrigue, che ne aveva omesso la manutenzione e che non aveva chiesto al Comune di provvedere né aveva segnalato allo stesso l'esigenza di farlo; il motivo è inammissibile, proprio come il secondo motivo del ricorso principale, perché, in aggiunta al vizio di sussunzione, evoca l'applicazione dell'art. 2043 cod.civ., nonostante tutta la causa sia incentrata sulla responsabilità per cose in custodia; 7) con il terzo motivo alla sentenza impugnata è addebitata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ.

Nella redazione dell'atto di appello e nelle richieste conclusive, il Consorzio aveva chiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e al ripristino della condotta; su tale domanda la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., ed avrebbe errato affermando che la domanda di condanna nei confronti del Comune non era stata riproposta in sede di gravame ed avrebbe sbagliato ancora, ritenendo che i danneggiati, appellati, non riproponendo in appello la domanda risarcitoria nei confronti del Comune, avessero rinunciato alla stessa, perché per considerare rinunciata la domanda risarcitoria sarebbe stato necessario un chiaro, manifesto e non equivoco atto di rinuncia;le argomentazioni a supporto del motivo in scrutinio - quelle che non riproducono il tessuto deduttivo del terzo motivo del ricorso principale - non vanno a segno, perché il ricorrente si limita a negare che la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune possa considerarsi rinunziata, affermando che i danneggiati non avevano mai chiaramente, manifestamente ed inequivocamente rinunciato alla domanda risarcitoria; tale difesa oltre che generica ed assertoria è anche infondata, perché la giurisprudenza di questa Corte pone a carico dell'appellato vittorioso in primo grado, pena la presunzione di rinuncia ai sensi dell'art, 346 cod.proc.civ., l'onere di riproporre la domanda non accolta o la domanda assorbita, come in questo caso, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Cass., Sez.

Un., 21/03/2019, n. 7940); 8) con l'ultimo motivo, il quarto, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigettare l'appello e perché l'accoglimento del ricorso dovrebbe portare alla condanna del Consorzio al pagamento delle spese processuali dei due giudizi di merito, oltre che del giudizio di legittimità; il motivo rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell'art. 91, ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell'art. 336, primo comma, cod.proc.civ.; 8) il ricorso principale e quello incidentale sono, quindi, infondati; 9) le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale sono compensate; 10) entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo; 11) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale; condanna la ricorrente principale e quello incidentale al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 32597 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]è.it; - ricorrente - e da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; 2622, - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]è.it controricorrente al ricorso principale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente al ricorso principale- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 700-2019 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 24/09/2019, notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.700/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, notificata il 24 settembre 2019, articolando 4 motivi; propone ricorso incidentale adesivo, basato su quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resistono al ricorso principale, con separati controricorsi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di irrigazione [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Taormina, il Consorzio d'irrigazione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], perché, accertatane la responsabilità, venissero condannati al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà, siti nel territorio del Comune convenuto; nel giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lamentavano, a loro volta, danni agli immobili di cui erano proprietari, aventi la medesima causa; il Tribunale di Messina, presso cui veniva spostata la causa in seguito alla soppressione della sezione distaccata di Taormina, con sentenza n. 3312/2016, accertava e dichiarava la responsabilità del Consorzio per i danni lamentati, condannandolo a risarcire euro 9.033,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei due [OSCURATO:PERSONA] ed euro 12.278,00 a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame dal Consorzio d'irrigazione, ha accolto l'appello, di conseguenza, ha rigettato la domanda risarcitoria, compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, posto le spese delle CTU espletata in primo grado in egual misura a carco del Consorzio e del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la sentenza ha ritenuto accertata la mancanza di manutenzione del canale secondario di irrigazione del Consorzio di irrigazione (risultavano, infatti, due grossi fori che determinavano la deviazione di parte della portata d'acqua, un'altra lesione e la presenza di detriti e radici che ostruivano lo scorrimento dell'acqua), ma ha escluso la responsabilità del Consorzio per i danni risentiti dagli immobili degli appellati, perché il canale di irrigazione, inizialmente a cielo aperto, negli anni settanta, era stato inserito in tubi di cemento ed interrato ad una profondità di un metro dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della realizzazione della via Laurunchi e del relativo marciapiede; non solo: nella tubazione erano state inserite, oltre alle prese per la distribuzione dell'acqua di irrigazione, anche delle caditoie in cui convogliare l'acqua meteorica. Secondo la decisione impugnata, l'unico soggetto dotato dei poteri di disponibilità e di controllo della condotta doveva reputarsi il Comune, indipendentemente dal difetto di titolarità della proprietà del bene - che comunque risulterebbe individuata in capo al Comune - perché la intubazione e l'interramento della condotta avevano privato il Consorzio di ogni potere sulla medesima, sottraendogli anche la possibilità di provvedere alla sua manutenzione. Non avendo i danneggiati in appello richiamato o fatto alcun riferimento alla domanda risarcitoria nei confronti del Comune, essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'appello, la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del Comune e ha escluso che la domanda di condanna formulata con l'atto di appello da parte del Consorzio nei confronti del Comune - indipendentemente dalla sua irrituale rinuncia con la comparsa conclusionale - potesse supplire alla carenza di domanda da parte dei danneggiati, occorrendo «la volontà espressa del danneggiato a riproporre tale pretesa in mancanza della quale si presume la sua rinuncia alla stessa»; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Nullità della sentenza n. 700/2019, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 2051 cod.civ.»; l'epigrafe del motivo denuncia un error in iudicando, erroneamente ricondotto alla violazione dell'art. 360, 10 comma, n. 4, cod.proc.civ., le argomentazioni a supporto, nondimeno, muovono alla sentenza d'appello plurime critiche che vanno dalla violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ. al vizio di motivazione, passando per la non corretta applicazione dell'art. 2051 cod.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto Ì--' non responsabile dei danni il Consorzio di irrigazione; secondo la ricorrente, detta statuizione avrebbe: a) violato il principio di non contestazione, atteso che nessuna delle parti avrebbe contestato «la quantificazione del danno per come è stato accertato dal CTU e liquidato in primo grado»; b) erroneamente individuato la causa dei danni nell'intervento operato dal Comune sulla condotta idrica per l'acqua potabile, perché l'intervento sarebbe stato risalente nel tempo e relativo ad altra tubazione; c) sbagliato nel ritenere il Consorzio di irrigazione non proprietario della condotta di irrigazione, per essere stato espropriato dal Comune quando aveva eseguito l'intubazione e l'interramento della condotta per realizzare la pubblica via ed il marciapiede; d) erroneamente escluso la responsabilità del Consorzio, ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., nonostante fosse proprietario della condotta e continuasse ad utilizzarla per fornire acqua ai consociati e nonostante fosse stato accertato che i danni erano derivati dalla presenza di alcune consistenti lesioni nella tubazione; e) valicato i limiti della domanda; f) motivato in maniera illogica e contraddittoria; il motivo non può accogliersi: la ragione assorbente è che non è stato individuato l'error iuris in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'applicazione dell'art. 2051 cod.civ. L'ubi consistam della censura si risolve, infatti, in una sollecitazione ad una diversa valutazione delle circostanze fattuali che hanno portato la Corte territoriale a ritenere custode, come tale chiamato a rispondere, ex art. 2051 cod.civ., dei danni derivanti dalla condotta idrica il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e non il Consorzio di irrigazione. Per denunciare la violazione o falsa applicazione di una norma di legge, nel caso di specie l'art. 2051 cod.civ., la ricorrente avrebbe dovuto non limitarsi ad indicare la norma violata, ma individuare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra soluzioni opposte; invece, si è limitata a censurare la statuizione impugnata muovendo da quegli stessi fatti esaminati dalla Corte territoriale, sollecitandone una diversa valutazione, senza confutare le argomentazioni in iure della decisione che, infatti, resiste alle critiche; va anche rilevato che per sostenere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2051 cod.civ., la ricorrente fa ripetutamente leva su un elemento, la violazione dell'obbligo di manutenzione da parte del Consorzio, che contrasta con il carattere oggettivo della fattispecie di responsabilità e che neppure è mai stato negato dalla sentenza impugnata: il che costituisce un error in iure che è stato assunto a premessa del ragionamento confutativo, incrinandone il fondamento giuridico; peraltro, il motivo si profonde in un inutile sforzo confutativo quanto alla questione della proprietà della condotta idrica (pp. 5-7 del ricorso) che la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto irrilevante, stante che custode non è necessariamente il proprietario di un bene, ma chiunque ne abbia ila disponibilità ed il potere di controllo: a p. 7, infatti, la pronuncia n. 700/2019 afferma che non è decisivo accertare la proprietà della condotta, perché il rapporto di custodia può derivare da titoli diversi e giustifica tale conclusione richiamando in maniera pertinente la giurisprudenza di legittimità; a p. 8, aggiunge, in tutta evidenza ad abundantiam, «in ogni caso ... devesi ritenere che il Comune di Giardini sia divenuto proprietario dell'opera, per averla realizzata insieme alla strada sotto la quale è stata posizionata e su terreno che è stato espropriato e che oggi anche catastalmente risulta di sua proprietà ...». Va rammentato che è inammissibile per difetto di interesse la censura mossa ad un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex multis cfr. Cass.03/09/2021, n. 23885); del tutto infondata è la denuncia di vizio di motivazione mossa alla decisione gravata, posto che la motivazione è presente, piuttosto articolata e percepibile nel suo senso logico e giuridico e che l'ambito di rilevanza del vizio di motivazione è stato drasticamente ridotto alle ipotesi di inesistenza della motivazione, in quanto rilevatrice dell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di motivazione meramente apparente o basata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che la degradi ad una non motivazione; la assunta violazione del principio di non contestazione è dedotta in maniera non pienamente intellegibile e comunque non è stata messa in relazione con la decisione gravata, la quale, infatti, non ha mai messo in dubbio la ricorrenza dei danni lamentati, la loro derivazione dalla condotta; tantomeno si è occupata del quantum debeatur; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 2043 cod.civ.;la tesi rappresentata è che la Corte territoriale, una volta accertato che il danno era derivato dall'omessa manutenzione del canale irriguo, avrebbe dovuto considerare responsabile il Consorzio ex art. 2043 cod.civ.; anche senza considerare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile dopo la modifica restrittiva introdotta nel 2012, fa difetto l'indicazione di un fatto decisivo per il giudizio, per tale dovendosi intendere non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale; li) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico; iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto; una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (così Cass. 25/09/2018, n. 22786); lo sviluppo argomentativo del motivo, palesemente in contrasto con il vizio denunciato nella sua epigrafe, ruota attorno ad una questione, l'evocazione dell'art. 2043 cod.civ., che è del tutto nuova; i motivi di ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. 2/11/2018, n. 28060); 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, 1 comma, n. 5 cod.proc.civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ' anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo considerato che il Consorzio aveva chiesto in appello la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e al ripristino della condotta. La ricorrente è convinta che, stante la proposizione della domanda di responsabilità nei confronti del Comune, per parte sua potesse solo chiedere il rigetto dell'appello e non più indicare a carico di quale delle parti del giudizio dovesse essere pronunciata la condanna al risarcimento del danno, essendo stata la domanda alternativa già formulata ed essendo già stato quantificato il danno in primo grado. Non solo: il Consorzio aveva chiesto che il Comune fosse condannato al ripristino della condotta, quindi, avrebbe ammesso di essere il custode del canale e che esso abbisognava di manutenzione; anche l'epigrafe di questo motivo deduce erroneamente, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. Pur correggendo d'ufficio detto errore di sussunzione, il mezzo impugnatorio non merita accoglimento: oltre a prescindere dal mancato soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., stante la natura meramente assertiva del riferimento al fatto che il Consorzio non avesse rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni alla richiesta nei confronti dell'ente comunale- il soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., comunque, sempre necessario lo era ancor di più nel caso di specie, atteso che il Consorzio, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sostiene, a p. 9, di aver precisato nella comparsa conclusionale di non avere mai inteso chiedere la condanna del Comune né di voler coltivare la richiesta di condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ed al ripristino della condotta idrica e conclude, sottolineando di avere espressamente rinunziato alla richiesta di condanna del Comune - la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda del Consorzio. Infatti, la statuizione della Corte d'Appello sul punto è motivata come segue: gli appellati non hanno riproposto in appello la domanda nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'appello senza richiamare o comunque fare alcun , riferimento alla domanda risarcitoria formulata nei confronti di entrambi convenuti e non potevano supplire a tale carenza con la domanda eventualmente formulata dal Consorzio - al di là della sua irrituale rinuncia con la comparsa conclusionale - essendo necessaria la volontà espressa del danneggiato di riproporre la pretesa risarcitoria; se ne deduce che la censura della ricorrente non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata circa la ritenuta rinuncia implicita alla domanda nei confronti del Comune; la ricorrente si limita ad affermare che il Consorzio aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni e al ripristino della condotta, ma non si confronta con la sentenza impugnata né nella parte in cui ha affermato che, non avendola riproposta, la domanda risarcitoria era da intendersi rinunciata, né in quella in cui ha affermato che a tale scopo essa non poteva giovarsi della domanda formulata dal Consorzio (se si esclude l'affermazione del tutto tautologica con cui, a p. 12, la ricorrente sostiene che, stante la proposizione della domanda da parte del Consorzio, null'altro avrebbe potuto chiedere oltre al rigetto dell'appello); 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 , cod.proc.civ., la violazione, per mancato rigetto dell'appello, della norma processuale sul regolamento delle spese di lite (art. 91 cod.proc.civ.); nella sostanza la ricorrente domanda la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del Consorzio al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità; la censura non si traduce in un vizio cassatorio, quindi, non merita accoglimento, giacché si limita ad ipotizzare l'accoglimento del ricorso per cassazione e ad a basare su di esso la decisione sulle spese di lite. Ricorso incidentale 5) con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2051 cod.civ. Secondo il ricorrente l'esclusione della responsabilità del Consorzio di irrigazione sarebbe frutto di un'inadeguata e superficiale disamina del profilo relativo alla custodia, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della circostanza che la disponibilità delle acque della condotta era ad esclusivo vantaggio del Consorzio che avrebbe dovuto, dunque, essere considerato responsabile dei danni verificatisi in quanto custode, anche là dove - circostanza comunque contestata - la proprietà fosse passata al Comune. Secondo il ricorrente il giudice a quo sarebbe stato tratto in inganno dal fatto che le acque piovane confluissero nella condotta; premesso che il motivo riproduce sostanzialmente le argomentazioni del primo motivo del ricorso principale, anch'esso risulta inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione dei fatti di causa, infatti, imputa alla Corte d'Appello di avere proceduto ad una loro disamina superficiale e frettolosa, in particolare per non aver tenuto conto, lasciandosi trarre in inganno dal fatto che anche le acque piovane confluivano nella condotta irrigua, che solo il Consorzio traeva utilità dalla condotta ; come la ricorrente principale anche il ricorrente incidentale attribuisce inutile rilievo alla titolarità del diritto di proprietà sulla condotta irrigua, profondendosi in uno sforzo confutativo del tutto superfluo; 6) con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., in relazione all'art. 2043 cod.civ. L'ipotesi sostenuta è che, essendo stato accertato che il danno era derivato dalle falle e dalle ostruzioni presenti nella tubazione, del danno ingiusto derivatone avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere il Consorzio, che si serviva della condotta per l'espletamento della sua attività di distribuzione delle acque irrigue, che ne aveva omesso la manutenzione e che non aveva chiesto al Comune di provvedere né aveva segnalato allo stesso l'esigenza di farlo; il motivo è inammissibile, proprio come il secondo motivo del ricorso principale, perché, in aggiunta al vizio di sussunzione, evoca l'applicazione dell'art. 2043 cod.civ., nonostante tutta la causa sia incentrata sulla responsabilità per cose in custodia; 7) con il terzo motivo alla sentenza impugnata è addebitata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ. Nella redazione dell'atto di appello e nelle richieste conclusive, il Consorzio aveva chiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e al ripristino della condotta; su tale domanda la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., ed avrebbe errato affermando che la domanda di condanna nei confronti del Comune non era stata riproposta in sede di gravame ed avrebbe sbagliato ancora, ritenendo che i danneggiati, appellati, non riproponendo in appello la domanda risarcitoria nei confronti del Comune, avessero rinunciato alla stessa, perché per considerare rinunciata la domanda risarcitoria sarebbe stato necessario un chiaro, manifesto e non equivoco atto di rinuncia;le argomentazioni a supporto del motivo in scrutinio - quelle che non riproducono il tessuto deduttivo del terzo motivo del ricorso principale - non vanno a segno, perché il ricorrente si limita a negare che la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune possa considerarsi rinunziata, affermando che i danneggiati non avevano mai chiaramente, manifestamente ed inequivocamente rinunciato alla domanda risarcitoria; tale difesa oltre che generica ed assertoria è anche infondata, perché la giurisprudenza di questa Corte pone a carico dell'appellato vittorioso in primo grado, pena la presunzione di rinuncia ai sensi dell'art, 346 cod.proc.civ., l'onere di riproporre la domanda non accolta o la domanda assorbita, come in questo caso, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940); 8) con l'ultimo motivo, il quarto, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigettare l'appello e perché l'accoglimento del ricorso dovrebbe portare alla condanna del Consorzio al pagamento delle spese processuali dei due giudizi di merito, oltre che del giudizio di legittimità; il motivo rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell'art. 91, ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell'art. 336, primo comma, cod.proc.civ.; 8) il ricorso principale e quello incidentale sono, quindi, infondati; 9) le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale sono compensate; 10) entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo; 11) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale; condanna la ricorrente principale e quello incidentale al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ
Sentenza Cassazione n. 18636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris