CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Veneton.245/2024 depositata il 06/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 22275/2024Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 23247/2026Data pubblicazione 15/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]