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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 01609/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 10/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto con cui è stato disposto nei confronti della società Guerinca s.r.I., indagata per l'illecito amministrativo ex art. 5-25 d.

Ivo. 231 del 2001, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei "saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari fino a concorrenza dell'importo di euro 5.800.000"; l'illecito per cui si procede avrebbe come reato presupposto quello di concorso in traffico di influenze illecite dei "saldi attivi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società.3.

E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal legale rappresentante dell'ente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 10/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto con cui è stato disposto nei confronti della società Guerinca s.r.I., indagata per l'illecito amministrativo ex art. 5-25 d. Ivo. 231 del 2001, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei "saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari fino a concorrenza dell'importo di euro 5.800.000"; l'illecito per cui si procede avrebbe come reato presupposto quello di concorso in traffico di influenze illecite dei "saldi attivi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società.3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal legale rappresentante dell'ente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I
Decreto Cassazione n. 01609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris