CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 31446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24398-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13537/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24398 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 13537 del 2021 dei Tribunale di Roma, esponendo che era stato convenuto da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione a precetto e, eccepita l'incompetenza, il Giudice di Pace adito l'aveva declinata fissando un termine per la riassunzione, e omettendo, però, sia di liquidare le spese che di pronunciarsi sulla formulata domanda a titolo di responsabilità processuale aggravata; aggiungeva che il Tribunale aveva disatteso l'appello ritenendo che le due pronunce rivendicate, sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata, presupponessero la verifica della fondatezza nel merito della domanda; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con i cinque motivi si prospetta complessivamente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale mancando di considerare che la pronuncia sulla competenza chiude il processo davanti al giudice della decisione, sicché lo stesso deve regolare le spese e, analogamente, deve statuire sulla domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; in particolare, con il primo, quarto e quinto motivo (quest'ultimo rinumerato 4 per errore) la parte prospetta, sostanzialmente, l'errore del Tribunale nel ritenere legittima, da parte del Giudice di Pace, la mancata pronuncia sulle spese e la mancata delibazione della domanda svolta a titolo di responsabilità processuale aggravata;questa Corte ha chiarito che in caso di declinatoria di competenza senza che siano liquidate le spese come necessario chiudendosi il processo davanti al relativo giudice, il mezzo d'impugnazione è fondatamente l'appello, non essendovi contestazione sulla decisione inerente alla competenza (Cass., 19/11/2015, n. 23727, Cass., 26/06/2019, n. 17187, Cass., 05/11/2021, n. 32003, Cass., 21/01/2022, n. 1848); logicamente, stessa conclusione concerne la pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, di natura prettamente accessoria; ribadito quanto sopra detto circa il mezzo d'impugnazione esperibile, il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere che correttamente il Giudice di Pace avrebbe omesso di provvedere sulle spese e sulla richiesta di pronuncia ex art. 96, cod. proc. civ., «non essendo arrivato a valutare il merito della controversia» atteso che le richieste del Lorusso «presupponevano entrambe il concetto di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno dell'azione»; va, infatti, ribadito che l'ordinanza con cui il giudic:e dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio al riguardo, con il conseguente obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé (Cass., 19/11/2015, n. 23727; v. anche Cass., 07/02/2017, n. 3122) e provvedere, altresì, sull'istanza di condanna ex art. 96, cod. proc. civ., per le ragioni già indicate; le suddette censure sono quindi fondate nei termini indicati; il secondo e terzo motivo, inerenti rispettivamente alla mancata considerazione del rigetto dell'eccezione avversaria d'inammissibilità dell'appello ex art. 342, cod. proc. civ., ai fini della possibile compensazione delle spese di lite in seconde cure, e all'infondatezza della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., pronunciata invece dal Tribunale, rimangono pertanto assorbiti; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rimessa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato;spese al giudice del rinvio che, sul punto, terrà conto del difetto della procura al difensore della parte controricorrente quale risultante in atti; P.Q.M. La Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma k perché, inethAo mi:55MM% p ovveda anche sulle spese del giudizi