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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02742/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frettetà le conclusioni del PG dcao il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Trapani sezione Misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di una somma pari ad euro 55.889,91 a titolo di stipendi, trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso di licenziamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetta a decreto di sequestro di prevenzione, emesso il 2 marzo 2010, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione dell'art. 1, comma 206, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. e 4 della decisione quadro 2005/212/Gai del Consiglio in data 24 febbraio 2005 (relativa alla confisca di beni strumento o provento di reato) e 1, comma 206, Legge cit. 2.1.Si evidenzia che nel caso di crediti sorti prima del sequestro di prevenzione (in questo caso precedenti all'entrata in vigore del d.

Igs. n. 159 del 2011 che, dunque, non troverebbe applicazione) l'Agenzia entro dieci giorni dall'entrata in vigore della Legge cd. stabilità (n. 228 del 2012) o dal momento in cui la confisca diviene definitiva, deve compiere gli adempimenti indicati, comunicando ai creditori di cui all'art. 1, comma 198, a mezzo p.e.c. e, comunque, mediante avviso inserito nel sito intemet dell'Agenzia, che possono proporre domanda di ammissione al credito, con indicazione della data di scadenza del termine e ogni altra utile informazione.

L'art. 1, comma 206, fa espresso obbligo all'Agenzia di tale comunicazione che, nella specie, secondo il ricorrente non risulterebbe inoltrata.

Si contesta, quindi, la decorrenza del termine per proporre istanza di ammissione, come invece ritenuto dal Tribunale di Trapani.

2.2. Si richiama, inoltre, la decisione quadro 2005/212/Gai del Consiglio in data 24 febbraio 2005 (relativa alla confisca di beni strumento o provento di reato), le disposizioni oggetto della direttiva n. 2012/0036/COD, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione Europea, art. 8, comma 1 (che prevede che ciascuno Stato deve adottare misure necessarie a garantire che le persone colpite da provvedimenti di cui alla direttiva, godano del diritto ai ricorso a un giudice imparziale) e la decisione del 26/6/2001 CM c.

Francia ove la partecipazione al procedimento di prevenzione è indicata come assicurata, secondo la disciplina comunitaria, esclusivamente a fronte del rispetto dell'art. 1, comma 206, Legge n. 228 del 2012 che, nella specie, si assume non avvenuto.2.3.Si richiama, infine, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 39608 del 3 settembre 2018, che, ai fini del decorso del termine di decadenza dei 180 giorni per la domanda di ammissione, richiede l'effettiva conoscenza da parte del creditore del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o, comunque, del provvedimento definitivo di confisca.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnalando che, nella specie, non sono allegati specifici elementi dai quali desumere l'incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento e del provvedimento, ma verrebbe soltanto denunciato l'omesso espletamento delle comunicazioni da parte dell'Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' noto il principio, affermato da questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nonché anche quelli appartenenti alle altre categorie di creditori richiamate dall'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 94 del 2015), devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

Tanto, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto si tratta di termine di decadenza che decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.

La Corte ha chiarito, poi, che l'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (Sez.

U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660).

1.1. Ciò posto, si osserva che rispetto all'effettività della conoscenza del procedimento il motivo di ricorso è genericamente formulato posto che il provvedimento censurato fa riferimento a comunicazioni dell'amministratore giudiziario (lettera di licenziamento del 5 gennaio 2012) e al deposito di istanz di ammissione del credito, del 20 marzo 2014, cui è seguito il provvedimento del Giudice delegato del 14 maggio 2014, tutti atti dai quali il Tribunale fa discendere, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, non attaccata direttamente dal ricorso, la consapevolezza della procedura di prevenzione, all'interno della quale, quindi, non è stata, secondo il provvedimento censurato, tempestivamente azionata la pretesa.

Orbene, rispetto a tale ratio decidendi il ricorso risulta generico in quanto non si confronta con specifiche argomentazioni poste a base della decisione, risultando aspecifico. 2.Va inoltre osservato, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il ricorso si appalesa carente dell'allegazione di specifici elementi dai quali derivare l'esistenza di una causa non imputabile relativa alla mancata conoscenza del procedimento, non potendosi ricavare detta mancanza di conoscenza soltanto dall'omesso espletamento delle comunicazioni da parte dell'Agenzia.

Sul punto, invero, si deve osservare che secondo questa Corte di legittimità, la comunicazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, o mediante avviso nel proprio sito Internet, ha natura di mera pubblicità notizia, dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore, ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2017.

Sicché, la decorrenza del termine di decadenza dei centottanta giorni di cui si discute deve essere, comunque, ancorata alla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca, essendo, inoltre, prevista, qualora l'omessa o tardiva comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, legge n. 228 del 2012 abbia impedito la tempestiva proposizione dell'istanza di ammissione, la possibilità di chiedere la remissione in termini ai sensi dell'art.175, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., Rv. 279952).

Ed infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia citata (Sez.

U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. cit.), deve ritenersi che il termine di decadenza previsto nei commi 199 e 205 decorra indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206; sul punto, si è significativamente evidenziato che la decorrenza di tale termine deve, comunque, essere ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.

Proprio in forza di tale argomentazione il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il terzo creditore non possa prospettare, in sede di domanda di ammissione, la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà, comunque, accedere alla rimessione in termini, provando che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile (nozione, questa, in cui la Corte non fa rientrare l'omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in quanto si tratta di mera pubblicità notizia, facendovi di contro rientrare, eventualmente, l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non sia venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non abbia comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza). 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il P ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frettetà le conclusioni del PG dcao il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Trapani sezione Misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di una somma pari ad euro 55.889,91 a titolo di stipendi, trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso di licenziamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetta a decreto di sequestro di prevenzione, emesso il 2 marzo 2010, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione dell'art. 1, comma 206, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. e 4 della decisione quadro 2005/212/Gai del Consiglio in data 24 febbraio 2005 (relativa alla confisca di beni strumento o provento di reato) e 1, comma 206, Legge cit. 2.1.Si evidenzia che nel caso di crediti sorti prima del sequestro di prevenzione (in questo caso precedenti all'entrata in vigore del d. Igs. n. 159 del 2011 che, dunque, non troverebbe applicazione) l'Agenzia entro dieci giorni dall'entrata in vigore della Legge cd. stabilità (n. 228 del 2012) o dal momento in cui la confisca diviene definitiva, deve compiere gli adempimenti indicati, comunicando ai creditori di cui all'art. 1, comma 198, a mezzo p.e.c. e, comunque, mediante avviso inserito nel sito intemet dell'Agenzia, che possono proporre domanda di ammissione al credito, con indicazione della data di scadenza del termine e ogni altra utile informazione. L'art. 1, comma 206, fa espresso obbligo all'Agenzia di tale comunicazione che, nella specie, secondo il ricorrente non risulterebbe inoltrata. Si contesta, quindi, la decorrenza del termine per proporre istanza di ammissione, come invece ritenuto dal Tribunale di Trapani. 2.2. Si richiama, inoltre, la decisione quadro 2005/212/Gai del Consiglio in data 24 febbraio 2005 (relativa alla confisca di beni strumento o provento di reato), le disposizioni oggetto della direttiva n. 2012/0036/COD, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione Europea, art. 8, comma 1 (che prevede che ciascuno Stato deve adottare misure necessarie a garantire che le persone colpite da provvedimenti di cui alla direttiva, godano del diritto ai ricorso a un giudice imparziale) e la decisione del 26/6/2001 CM c. Francia ove la partecipazione al procedimento di prevenzione è indicata come assicurata, secondo la disciplina comunitaria, esclusivamente a fronte del rispetto dell'art. 1, comma 206, Legge n. 228 del 2012 che, nella specie, si assume non avvenuto.2.3.Si richiama, infine, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 39608 del 3 settembre 2018, che, ai fini del decorso del termine di decadenza dei 180 giorni per la domanda di ammissione, richiede l'effettiva conoscenza da parte del creditore del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o, comunque, del provvedimento definitivo di confisca. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnalando che, nella specie, non sono allegati specifici elementi dai quali desumere l'incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento e del provvedimento, ma verrebbe soltanto denunciato l'omesso espletamento delle comunicazioni da parte dell'Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' noto il principio, affermato da questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nonché anche quelli appartenenti alle altre categorie di creditori richiamate dall'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 94 del 2015), devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. Tanto, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto si tratta di termine di decadenza che decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. La Corte ha chiarito, poi, che l'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660). 1.1. Ciò posto, si osserva che rispetto all'effettività della conoscenza del procedimento il motivo di ricorso è genericamente formulato posto che il provvedimento censurato fa riferimento a comunicazioni dell'amministratore giudiziario (lettera di licenziamento del 5 gennaio 2012) e al deposito di istanz di ammissione del credito, del 20 marzo 2014, cui è seguito il provvedimento del Giudice delegato del 14 maggio 2014, tutti atti dai quali il Tribunale fa discendere, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, non attaccata direttamente dal ricorso, la consapevolezza della procedura di prevenzione, all'interno della quale, quindi, non è stata, secondo il provvedimento censurato, tempestivamente azionata la pretesa. Orbene, rispetto a tale ratio decidendi il ricorso risulta generico in quanto non si confronta con specifiche argomentazioni poste a base della decisione, risultando aspecifico. 2.Va inoltre osservato, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il ricorso si appalesa carente dell'allegazione di specifici elementi dai quali derivare l'esistenza di una causa non imputabile relativa alla mancata conoscenza del procedimento, non potendosi ricavare detta mancanza di conoscenza soltanto dall'omesso espletamento delle comunicazioni da parte dell'Agenzia. Sul punto, invero, si deve osservare che secondo questa Corte di legittimità, la comunicazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, o mediante avviso nel proprio sito Internet, ha natura di mera pubblicità notizia, dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore, ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2017. Sicché, la decorrenza del termine di decadenza dei centottanta giorni di cui si discute deve essere, comunque, ancorata alla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca, essendo, inoltre, prevista, qualora l'omessa o tardiva comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, legge n. 228 del 2012 abbia impedito la tempestiva proposizione dell'istanza di ammissione, la possibilità di chiedere la remissione in termini ai sensi dell'art.175, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., Rv. 279952). Ed infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia citata (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. cit.), deve ritenersi che il termine di decadenza previsto nei commi 199 e 205 decorra indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206; sul punto, si è significativamente evidenziato che la decorrenza di tale termine deve, comunque, essere ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. Proprio in forza di tale argomentazione il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il terzo creditore non possa prospettare, in sede di domanda di ammissione, la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà, comunque, accedere alla rimessione in termini, provando che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile (nozione, questa, in cui la Corte non fa rientrare l'omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in quanto si tratta di mera pubblicità notizia, facendovi di contro rientrare, eventualmente, l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non sia venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non abbia comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza). 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il P ente
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