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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 1974

Cassazione n. 32486/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il 16/12/1974 avverso la ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza emessa il 3 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/con la quale è rigettata la istanza di applicazione della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. • •4 309 per il trasporto di 248 kg di mariyliana e 34 kg di hashish, applicando alla predetta la massima misura custodiale.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della indagata deducendo i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, giustificata su una base probabilistica senza confrontarsi con la documentazione acquisita e con la motivazione resa dal primo provvedimento di rigetto.

Invero sia la documentazione riguardante la bolla di carico e il documento di trasporto fsia le dichiarazioni omogenee rese dalla ricorrente e dal coindagato Taborda, superavano il sospetto investigativo secondo il quale gli indagati avessero conoscenza del fatto che nel camion vi fosse occultata sostanza stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza assoluta della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. 2.3 E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del ricorso e proponendo motivo aggiunto con il quale si deduce violazione degli artt. 143 e 292 c.p.p. e dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancata traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, mancata traduzione dell'atto di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania e mancata traduzione del decreto di citazione e della ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catania.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2.

Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del preliminare motivo nuovo proposto dal ricorrente in quanto non collegato a quelli proposti con il ricorso principale, dovendosi ribadire l'orientamento di legittimità secondo il quale il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 - 01).

3. Il primo motivo di ricorso principale è fondato e assorbente.

4. L'ordinanza impugnata, nel riformare il primo negativo provvedimento cautelare - incentrando la vicenda sull'incarico ricevuto dal coindagato Taborda di trasportare il rilevante quantitativo di stupefacente - si è limitatq a ritenere inverosimili le ragioni "turistiche" del suo accompagnamento da parte della ricorrente, affermando che la sua presenza a bordo dell'automezzo era un mero espediente volto a evitare controlli da parte delle forze dell'ordine.

5. Ritiene questo Collegio che le ragioni poste a base della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla consapevole condotta concorsuale della ricorrente sono solo apoditticamente affermate, in quanto non correlate ad alcun elemento concreto, rispetto al solo dato fattuale costituito dalla mera presenza della donna a bordo dell'automezzo guidato dal cognato coindagato.

6. Al rilievo della radicale mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il 16/12/1974 avverso la ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza emessa il 3 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/con la quale è rigettata la istanza di applicazione della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. • •4 309 per il trasporto di 248 kg di mariyliana e 34 kg di hashish, applicando alla predetta la massima misura custodiale. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della indagata deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, giustificata su una base probabilistica senza confrontarsi con la documentazione acquisita e con la motivazione resa dal primo provvedimento di rigetto. Invero sia la documentazione riguardante la bolla di carico e il documento di trasporto fsia le dichiarazioni omogenee rese dalla ricorrente e dal coindagato Taborda, superavano il sospetto investigativo secondo il quale gli indagati avessero conoscenza del fatto che nel camion vi fosse occultata sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza assoluta della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. 2.3 E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del ricorso e proponendo motivo aggiunto con il quale si deduce violazione degli artt. 143 e 292 c.p.p. e dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancata traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, mancata traduzione dell'atto di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania e mancata traduzione del decreto di citazione e della ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catania. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del preliminare motivo nuovo proposto dal ricorrente in quanto non collegato a quelli proposti con il ricorso principale, dovendosi ribadire l'orientamento di legittimità secondo il quale il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 - 01). 3. Il primo motivo di ricorso principale è fondato e assorbente. 4. L'ordinanza impugnata, nel riformare il primo negativo provvedimento cautelare - incentrando la vicenda sull'incarico ricevuto dal coindagato Taborda di trasportare il rilevante quantitativo di stupefacente - si è limitatq a ritenere inverosimili le ragioni "turistiche" del suo accompagnamento da parte della ricorrente, affermando che la sua presenza a bordo dell'automezzo era un mero espediente volto a evitare controlli da parte delle forze dell'ordine. 5. Ritiene questo Collegio che le ragioni poste a base della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla consapevole condotta concorsuale della ricorrente sono solo apoditticamente affermate, in quanto non correlate ad alcun elemento concreto, rispetto al solo dato fattuale costituito dalla mera presenza della donna a bordo dell'automezzo guidato dal cognato coindagato. 6. Al rilievo della radicale mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la o
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