CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi che censurano l'omessa sospensione del processo con messa alla prova risultano generici in quanto non si confrontano con la parte della decisione che, a prescindere dalle ragioni processuali, ha messo in rilievo come né il [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravato da plurimi precedenti, né lo Scaglione, che aveva dimostrato particolare scaltrezza e "professionalità" nel portare a compimento il reato, fossero meritevoli di accedere a tale istituto, rendendo sul punto motivazione in fatto logica e completa (pagg. 3 e 4) non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. che risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto e diritto (pag. 6); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso