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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 39825/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivo, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 27 marzo 2023, sicché, anche tenendo conto della maggiorazione di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente il termine di trenta giorni per l'impugnazione è scaduto il 26 aprile 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivo, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 27 marzo 2023, sicché, anche tenendo conto della maggiorazione di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente il termine di trenta giorni per l'impugnazione è scaduto il 26 aprile 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 39825/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris