CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 10138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32393/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Migiurtinia, n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Anicia, n. 6; – controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8881/2020 della CORTE SUPREMA DI F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 13 maggio 2020, R.G.N. 25509/2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del novembre 1999, la società [OSCURATO:SOCIETA]., che svolge professionalmente attività di commercio di oro e preziosi, convenne in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), per ottenere la restituzione del prezzo di £ 14.450.000, oltre IVA e diritti d'asta, in ragione di vizi riscontrati nell'acquisto di alcuni preziosi durante un'asta organizzata, nel gennaio dello stesso anno, dall'Istituto di credito convenuto. Il tribunale rigettò la domanda, e condannò parte attrice alle spese, ritenendo le vendite attuate dal Monte di credito su pegno quali «vendite forzate» soggette alla disciplina prevista negli artt.2919 e ss. cod. civ. e, in particolare, a quella di cui all'art. 2922 cod. civ., che esclude per l'acquirente la possibilità di far valere la garanzia per i vizi della cosa ex art. 1490 cod. civ. ed esperire l'azione di rescissione per lesione ex art. 1448 cod. civ.. La soccombente interpose appello deducendo: con un primo motivo, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame dei punti decisivi della controversia, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attrice muovendo dall'erronea qualificazione dell'asta quale vendita forzata; con un secondo motivo, l’erronea qualificazione dei vizi come rilevanti ex art. 1490 cod. civ. anziché come tali da configurare una vendita F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 aliud pro alio. La Corte d'Appello di Bari dichiarò infondato sia il primo motivo, ritenendo di condividere le ragioni del primo giudice in punto di applicabilità al caso di specie dell'art. 2922 cod. civ., che il secondo, rilevando che non si vertesse in un'ipotesi di aliud pro alio; rigettò pertanto il gravame, condannando l’appellante alle spese. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propose ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, con il quale denunciò — ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — la violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 e 2922 cod. civ. per avere la corte d'appello erroneamente qualificato l'asta cui essa aveva partecipato come «vendita forzata», con la conseguenza di ritenere applicabili le disposizioni de quibus e non la speciale disciplina prevista dagli artt.2794 e ss. cod. civ., in materia di vendita della cosa ricevuta in pegno. 3. La S.C. ha rigettato il ricorso, provvedendo tuttavia ad una correzione della motivazione ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. 3.1. Ha, infatti, anzitutto rilevato che, come dedotto dalla ricorrente, la disciplina cui far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore in forma di asta, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non può essere individuata in quella relativa alla vendita forzata di cui agli artt. 2919 e ss. cod. civ., ma in quella desumibile dall'art. 2797 cod. civ. in tema di vendita delle cose date in pegno, il quale, prevedendo all’ultimo comma la possibilità perle parti di «convenire forme diverse», consente anche il ricorso ad una speciale procedura di «esecuzione privata» che, quale forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale, non è assimilabile all'esecuzione forzata di cui agli artt.2910 e ss. cod. civ.. 3.2. Ha però rilevato che, nella specie, è proprio il «regolamento d'asta accettato dai partecipanti ad avere efficacia dirimente».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Tale regolamento, infatti, esclude reclami postumi sulla quantità, qualità o condizione degli oggetti aggiudicati, con ciò prevedendo «una implicita deroga o, piuttosto, una limitazione temporale, convenzionalmente pattuita, della garanzia per i vizi della cosa, quale estrinsecazione del potere di autonomia negoziale garantita dal nostro ordinamento all'art. 1322 cod. civ., nei limiti di cui al suo secondo comma»; limiti che — ha soggiunto — sarebbero superati ove il regolamento d'asta comportasse anche l'esclusione della garanzia nelle ipotesi di vendita aliud pro alio, una tale ipotesi però non venendo in rilievo nella fattispecie avendo la corte di merito ritenuto, con giudizio di fatto insindacabile — non reso oggetto di specifico motivo di censura — che la fattispecie non riguarda un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, ma solo di mancanza di qualità promesse. 4. In relazione a tale seconda parte dell’iter motivazionale la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391- bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., con unico motivo, ascrivendo ad errore di fatto revocatorio l’assunto che ne è posto a base secondo cui il regolamento d'asta era stato accettato dalle parti. Vi resiste [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso, con il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto al di là del termine breve per impugnare. 5. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, poiché tardivo. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione Data pubblicazione 29/03/2022alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. L’eccezione preliminarmente opposta dalla resistente è fondata. A differenza di quanto si legge in ricorso, e come evidenziato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, l'ordinanza impugnata risulta notificata al procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 18 maggio 2020. Tanto emerge dagli atti prodotti dalla controricorrente, che ha depositato insieme al controricorso relata di notifica via p.e.c. eseguita, in tale data, ai sensi dell'art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53, corredata da stampa delle ricevute p.e.c. di accettazione e di consegna, il tutto con attestazione di conformità della copia analogica prodotta proveniente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Prive di pregio devono considerarsi le contestazioni al riguardo opposte, in memoria, dalla ricorrente. 3.1. Questa sostiene, invero, che l’atto ad essa notificato non sarebbe idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare perché: a) ciò che è stato notificato non sarebbe la copia autentica dell’ordinanza ma l’avviso effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art.133 cod. proc. civ., contenente il testo integrale della ordinanza stessa; ciò emergerebbe dalla copia depositata al n. 3 del fascicolo di parte controricorrente, atteso che questa riporta su tutta la prima pagina, trasversalmente, la scritta «copia notificata ai soli fini dell’art.133 c.p.c.»; ciò introdurrebbe, secondo la ricorrente, un «elemento di forte ambiguità che incide inevitabilmente sul fine acceleratorio e sulla idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione»; b) la copia notificata dell’ordinanza riporta l’attestazione di conformità con la data del 14/12/2020, successiva alla data di notifica dell’ordinanza stessa avvenuta il 18/05/2020. 3.2. In relazione al primo argomento occorre rammentare che, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidataData pubblicazione 29/03/2022si dopo il contrario precedente, rimasto isolato, di Cass. n. 4454 del 1997, la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (v. ex aliis Cass. 29/07/2015, n. 16104; 21/05/2015, n. 10514; 12/05/2014, n. 10224; 19/08/2004, n. 16317; 01/12/1984, n. 6272); nella specie, non emerge dalla memoria alcuna contestazione circa la completezza o la effettiva corrispondenza all'originale della copia in questione. La stampigliatura predetta, poi, non può valere a introdurre — come sostenuto dalla ricorrente — alcun elemento di ambiguità circa le finalità della notifica e la sua idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare, al riguardo dovendo aversi riguardo alla relata di notifica che, effettuata a mezzo p.e.c., ne attesta la provenienza dal procuratore della parte notificante ed è diretta, «ad ogni effetto di legge», al procuratore costituito della controparte. La composizione e collocazione grafica della stampigliatura, e soprattutto il suo riferimento all’art. 133 cod. proc. civ., valgono piuttosto (e soltanto) a rendere evidente che la copia utilizzata ai fini della detta notifica è quella stessa a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’art. 133 cod. proc. civ., che è un adempimento, appunto, di cancelleria e giammai della parte, di guisa che nessun equivoco potrebbe essa determinare in ordine alle finalità ed agli effetti della notifica. Tali effetti peraltro, giova rammentare, non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e, rispondendo a sopraordinato interesse di rilievo pubblicistico correlato alla formazione ed alla stabilità del giudicato, si producono comunque una volta che l’atto presenti, come nella specie, i requisiti previsti F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 dalla norma (cfr. Cass. 01/09/2014, n. 18493; 18/09/2009Data pubblicazione 29/03/2022, n. 20193; 08/05/2008, n. 11216; 11/05/2007, n. 10878; 21/11/2001, n. 14642). 3.3. Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la copia dell’ordinanza prodotta dalla controricorrente riporti l’attestazione di conformità con la data del 14 dicembre 2020, successiva alla data di notifica dell’ordinanza stessa avvenuta il 18 maggio 2020. Tale attestazione, infatti, non riguarda — come sembra supporre la ricorrente — la copia informatica oggetto della notifica a mezzo p.e.c. (la cui attestazione di conformità all’atto originale è contenuta nella relata di notifica telematica, ai sensi dell’art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell’ivi richiamato art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), bensì la copia cartacea dell’ordinanza, della relata di notifica e degli annessi messaggi RAC e RdAC, ricavata dall’originale informatico oggetto di notifica telematica, al fine del suo deposito nella cancelleria della Corte di cassazione. Ciò si ricava univocamente sia dal testo stesso della attestazione predetta — ove si dice che essa è fatta «ai sensi degli artt. 9 della legge n. 53 del 1994 e 23 comma 1 del CAD» e, dunque, in funzione del deposito in cancelleria dell’atto notificato — sia dal fatto che identica attestazione, recante la stessa data, è apposta in calce alla copia cartacea depositata della relata di notifica. 4. Attesa, dunque, l’idoneità della notifica a far decorrere il termine breve per impugnare, il ricorso per revocazione avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla stessa. Ciò ai sensi dell’art. 391-bis, comma primo, ultimo periodo, cod. proc. civ., nel testo — applicabile alla specie ratione temporis — modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, ai sensi del quale «la revocazione può essere chiesta entro il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei Data pubblicazione 29/03/2022 mesi dalla pubblicazione del provvedimento». Essendo stata la notifica effettuata, come detto, in data 18 maggio 2020, tale termine è venuto a scadere il 17 luglio 2020. 5. Il ricorso, proposto con atto notificato l’11 dicembre 2020, ben al di là di tale scadenza, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a