CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 07647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente r2i ORDINANZA sul ricorso 12496-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7406/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 20 settembre 2019 la Commissione tributaria rggionale della Campania, Re7inne tc, distaccdi Salerno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2012, veniva imputato al contribuente maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per avere la CTR copiato la motivazione della sentenza di primo grado, in tal modo non motivando sull'oggetto del giudizio di appello, individuato dai motivi di impugnazione. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR Ric. 2020 n. 12496 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di appello formulati dall'Ufficio. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che il vizio di omessa motivazione sub specie di motivazione apparente integra un error in procedendo e non un vizio motivazionale denunziabile ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. Giova rammentare che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Con specifico riferimento alla motivazione della sentenza d'appello, si è osservato che «Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per Ric. 2020 n. 12496 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure» (Cass. n. 16057 del 2018). Analogamente, in fattispecie in cui l'acritica condivisione della sentenza di primo grado è stata espressa dal giudice d'appello non attraverso la sostanziale riproduzione di quest'ultima, ma richiamandola per relationem, questa Corte ha affermato che « In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (Cass. n. 27112 del 2018; conf. Cass n. 20883 del 2019). Tanto premesso, dalla comparazione della sentenza di primo grado (allegata al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza) e la sentenza della CTR emerge che il giudice di appello ha sostanzialmente trascritto il contenuto della decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato annullato (con sentenza non passata in giudicato) -, affermando, infine, che «per le argomentazioni espresse, le doglianze dell'Agenzia delle entrate non possono essere accolte»; nella sentenza della CTR, tuttavia, non vi è alcun riferimento alle articolate critiche mosse dall'Ufficio nei confronti della decisione di primo grado con l'atto di appello, Ric. 2020 n. 12496 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- allegato al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza. Alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]