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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19428/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di atto di fusione perincorporazione del 23/11/2022, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Parisi (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende in forzadi procura speciale alle liti in calce al ricorso.- ricorrente -controcuratore avv. [OSCURATO:PERSONA].- intimato -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti il 5/4/2024, depositato indata 8/4/2024;Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Patti - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delconfermando il decreto del g.d. di diniego della richiesta di ammissione alpassivo fallimentare avanzata dalla società opponente.1.1 Il Tribunale di Patti ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che:(i) in merito alla validità della fideiussione omnibus dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prestata daImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. su tutte le posizioni debitorie di [OSCURATO:SOCIETA]e sulla scorta della quale l’istituto bancario aveva chiesto l’ammissione alpassivo dell’intero credito azionato in giudizio, risultava corretta la decisionedel g.d. laddove la stessa aveva evidenziato che la fideiussione, posta afondamento della domanda di ammissione al passivo, doveva ritenersi estintaper decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.; (ii) in base alladetta norma perché l’obbligazione del fideiussore non si estingua, ènecessario che la Banca rispetti, per le istanze da promuovere, il terminetemporale ivi indicato, non essendo bastevole un semplice atto stragiudiziale(Cass. n. 283/1997) e neppure il precetto notificato dal creditore ma nonseguito dall’esecuzione (Cass. n. 1724/2016); (iii) la Banca - nonostante lascadenza prevista per l’obbligazione principale al 21/4/2012 - non avevapromosso nei termini di legge nessuna azione volta al recupero del creditovantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., anzi aveva mantenuto una posizionedi stallo in ordine al finanziamento ipotecario sino al marzo 2016, facendoaltresì maturare a proprio vantaggio rilevanti interessi ed oneri, con gravepregiudizio nei confronti del fideiussore; (iv) peraltro, anche l’eccezionesollevata dalla banca opponente - secondo cui la sopra riportata obiezionedella curatela in ordine alla decadenza della fideiussione (e che avrebbedeterminato l’invalidità di quest’ultima) sarebbe stata infondata, in quantol’operatività della citata norma era stata espressamente derogata nell’atto difideiussione - non era condivisibile; (v) infatti, la questione relativa alla nullitàNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026della predetta clausola era stata già posta sia nella fase procedimentale dellavalutazione della domanda di ammissione al passivo, sia nell’ambito delgiudizio di opposizione, così che l’eccepita estinzione della fideiussioneomnibus per inerzia dell’istituto bancario ex art. 1957 c.c. da parte dellacuratela investiva tutte le questioni che attenevano alla predetta inattività,compresa, dunque, anche l’applicabilità della norma al caso di specie nonchél’eventuale invalidità della clausola derogatoria; (vi) la clausola di cui all’art.7 del contratto in atti risultava, invero, pienamente conforme allo schema difideiussione omnibus predisposto dall’ABI e dichiarato illegittimo dalla Bancad’Italia; (vii) occorreva, pertanto, concludere per l’invalidità parziale di taleclausola, sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite, che hannodefinitivamente chiarito che "i contratti di fideiussione "a valle" di intesedichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle soleclausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) eart. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dellaLegge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole cheriproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che siadesumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontàdelle parti" (Cass., Sez.

Un., 30/12/2021, n. 41994); (viii) facendoapplicazione di tale principio di diritto, non poteva che ribadirsi, allora,l’avvenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria, come già rilevato dallacuratela fallimentare, posta la nullità della clausola n. 7 del contrattodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] siccome derogatoria dell’art. 1957 c.c.; (ix) pertanto, dallapredicata nullità di tale previsione negoziale discendeva automaticamentel’applicabilità, al caso di specie, della disposizione codicistica di cui all’art.1957, comma 1, c.c., a tenore della quale “il fideiussore rimane obbligatoanche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entrosei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia condiligenza continuate”; (x) infatti, secondo la tradizionale interpretazionegiurisprudenziale, l’istanza del creditore, a cui fa riferimento la norma, nonpoteva consistere nella notifica di un mero atto stragiudiziale, ma dovevaessere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso a unNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione oesecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed ilsoddisfacimento della pretesa creditoria (v.

Cass. n. 1724/2016, Cass. n.7502/2004, Cass. n. 6823/2001, Cass. n. 203/1997, Cass. n. 6604/1994);(xi) la conseguente applicabilità dell’art. 1957 c.c. al caso in esame conducevaa ritenere corretta la motivazione articolata dalla curatela in merito alladedotta estinzione dell’obbligazione fideiussoria, sulla base della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato la domanda di ammissioneal passivo del garante “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].” per tutte le posizionidebitorie vantate nei confronti del soggetto garantito [OSCURATO:SOCIETA].; (xii)peraltro, la questione relativa alla validità della deroga di cui all’art. 7 delcontratto di fideiussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era “confluita” nel “themadecidendum” per effetto dell’eccezione mossa dalla Curatela e delle difesearticolate da parte opponente rispetto a cui le pronunce richiamate da [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. 9719/1992, Cass. 786/1989, Cass.9455/2012, Cass. 4444/2002) e il principio nelle stesse affermato (secondocui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimentodell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto dellamancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale,può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi dipattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcunprincipio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per ilgarante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizionipatrimoniali del debitore) erano sì condivisibili ma non applicabili quando,come nel caso di specie, la clausola contrattuale era nulla per contrarietà allalegge (legislazione antitrust), determinando automaticamente - quale effettoconsequenziale dell'accertata nullità - l'applicazione alla fattispecie in esamedella regola espressa dalla citata norma del codice quando afferma che ilfideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazioneprincipale purché il creditore entro sei mesi abbia presentato le sue istanzecontro il debitore e le abbia regolarmente coltivate.2.

Il decreto, pubblicato il 5/4/2024, è stato impugnato da Siena NPL 2018S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., intimato, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 4c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c.e degli artt. 98 e 99 l. fall., sul rilievo che l’opposizione allo stato passivosarebbe stata rigettata in virtù di un’eccezione sollevata d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le deduzioni formulate dal curatore e dal giudicedelegato.1.1 Aggiunge la ricorrente che il potere di rilevare d’ufficio la nullità di dettaclausola avrebbe dovuto essere eventualmente esercitato dal giudice nelrispetto del diritto di difesa del creditore e del principio del contraddittorio.Mai la creditrice era stata - invece - posta nelle condizioni di eccepire alcunchéin relazione alla possibile nullità della clausola contenuta all’art. 7 dellafideiussione.1.2 Ricorda la ricorrente che, a norma dell’art. 101 c.p.c., “se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riservala decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiorea venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il depositoin cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.Ne consegue che il giudice, pertanto, a pena di nullità non può fondare ladecisione su una questione sollevata d’ufficio e non oggetto di discussione sesu di essa le parti non siano state poste in grado di contraddire.Così, i giudici del Tribunale di Patti, rilevando l’eccezione solo nel decretoimpugnato, avrebbero impedito alla creditrice di dispiegare nuove difese eindicare nuovi mezzi di prova.

Ciò determinando una grave compromissionedel diritto difesa e del principio del contraddittorio statuito nella normadell’art. 101 c.p.c., con l’assoluta nullità del provvedimento impugnato.1.3 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentodei restanti motivi.Le obiezioni della società ricorrente colgono, infatti, nel segno laddovedenunciano la violazione dell’art. 101 c.p.c. da parte del Tribunale che - dopoaver rilevato officiosamente il profilo di nullità parziale della clausola previstaNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’art. 7 del contratto di fideiussione (perché contrastante con gli artt. 2,comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ai sensi dell'art.1419 c.c., sulla base dell’insegnamento di questa Corte: vedi, Cass. Sez.

U.,30/12/2021, n. 41994) - non ha tuttavia concesso un termine alle parti (edin particolar modo alla parte oggi ricorrente) per poter controdedurre sulpredetto rilievo officioso della nullità del contratto.Sul punto giova ricordare in termini generali che, sempre secondo lagiurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (vedi Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 416 del 8/1/2025) in tema di intese restrittive dellaconcorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle"dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in sensolato", è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in grado di appello a prescinderedalla relativa allegazione di parte.In termini sempre di inquadramento generale, va ulteriormente ricordato cheil rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichialle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse,finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma ancheeventualmente della corrispondente attività probatoria (Cass. Sez. 3,5/9/2023, n. 25849; vedi anche: Cass. Sez.

L., 9/6/2025, n. 15277; Cass.Sez.

U., 12/12/2014, n. 26243).1.4 Ciò posto e ricordato, va sottolineato come dalla lettura delprovvedimento impugnato emerga con chiarezza solo che la curatelafallimentare avesse sollevato, in sede di verifica del passivo, la questione delladecadenza della fideiussione, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, c.c., perla mancata proposizione di azioni da parte del creditore contro il debitoreprincipale (se ne dà atto, invero, nel paragrafo 5.1 e a pag. 17 del decretoimpugnato).Più precisamente, emerge che il Tribunale, riportando le controdeduzioni insede di verifica del cessionario, ove si parla di nullità, così si era espresso: “ilGiudice Delegato, a giustificazione della proposta di rigetto della domanda,sembra eccepire pure una inesistente nullità della fideiussione prestata perviolazione dell’art. 1957 c.c.

L’eccezione è infondata in quanto l’operativitàdella citata norma è stata espressamente derogata nell’atto di fideiussione”Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026(cfr. pag. 10).

Di nuovo, a pag. 17, il Tribunale evidenzia: “la questionerelativa alla validità della deroga di cui all’art. 7 del contratto di fideiussionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è confluita nel “thema decidendum” per effetto dell’eccezionemossa dalla Curatela e delle difese articolate da parte opponente rispetto acui le pronunce richiamate da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (Cass.20.8.1992 n.9719; Cass. 08.02.1989 n.786; Cass. civ., sez.

III; 11 giugno2012, n. 9455; Cass. civ., sez.

III, 27 marzo 2002, n.4444)”.Si deduce da ciò che, in sede di prima verifica dei crediti, si era discusso, insenso proprio, di legittimità della deroga negoziale all’art. 1957 c.c. (e divessatorietà della clausola derogativa) e dunque di nullità per violazione dinorma imperativa non derogabile ex art. 1418 c.c..Tuttavia, la motivazione del provvedimento qui impugnato - con la quale si èrigettata la proposta opposizione - si appoggia su altro ed ulteriore profilo, ecioè sul profilo della nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto difideiussione (derogativa del disposto normativo di cui all’art. 1957, primocomma, c.c.) per la violazione della normativa anticoncorrenziale previstaartt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE.1.5 Ebbene, per quanto sopra detto, se è vero che la predetta eccezione dinullità parziale (vedi Cass. Sez.

Un. n. 41994/2021, cit. supra) ben avrebbepotuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, risulta altrettanto vero che talerilievo officioso avrebbe tuttavia richiesto la concessione di un termine adifesa ex art. 101 c.p.c., tanto più che la stessa integra con evidenza unaquestione non di mero diritto.1.6 I restanti motivi rimangono assorbiti.2.

Con il secondo mezzo si deduce, infatti, ex art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c..3.

Con il terzo motivo si censura, poi, il provvedimento impugnato ex art.360, comma I, n. 3) c.p.c. in riferimento all’art. 7 dell’accordo di fideiussionestipulato in data 8/8/2006 riproducente le clausole di cui all’artt. 2, 6 e 8 delmodello ABI, oggetto di provvedimento della Banca d’Italia del 2/5/2005, peravere il Tribunale ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1957 c.c e invalidala fideiussione omnibus dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prestata da [OSCURATO:PERSONA]AntonioS.r.l. su tutte le posizioni debitorie della [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/20264.

Si propone, infine, un quarto motivo col quale si denuncia ex art. 360,comma I, n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c.nella parte in cui il Tribunale ha fatto discendere la sua automaticaapplicabilità dalla asserita nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione.Occorre pertanto cassare il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto,per rinnovare il giudizio alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di atto di fusione perincorporazione del 23/11/2022, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Parisi (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende in forzadi procura speciale alle liti in calce al ricorso.- ricorrente -controcuratore avv. [OSCURATO:PERSONA].- intimato -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti il 5/4/2024, depositato indata 8/4/2024;Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Patti - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delconfermando il decreto del g.d. di diniego della richiesta di ammissione alpassivo fallimentare avanzata dalla società opponente.1.1 Il Tribunale di Patti ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che:(i) in merito alla validità della fideiussione omnibus dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prestata daImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. su tutte le posizioni debitorie di [OSCURATO:SOCIETA]e sulla scorta della quale l’istituto bancario aveva chiesto l’ammissione alpassivo dell’intero credito azionato in giudizio, risultava corretta la decisionedel g.d. laddove la stessa aveva evidenziato che la fideiussione, posta afondamento della domanda di ammissione al passivo, doveva ritenersi estintaper decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.; (ii) in base alladetta norma perché l’obbligazione del fideiussore non si estingua, ènecessario che la Banca rispetti, per le istanze da promuovere, il terminetemporale ivi indicato, non essendo bastevole un semplice atto stragiudiziale(Cass. n. 283/1997) e neppure il precetto notificato dal creditore ma nonseguito dall’esecuzione (Cass. n. 1724/2016); (iii) la Banca - nonostante lascadenza prevista per l’obbligazione principale al 21/4/2012 - non avevapromosso nei termini di legge nessuna azione volta al recupero del creditovantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., anzi aveva mantenuto una posizionedi stallo in ordine al finanziamento ipotecario sino al marzo 2016, facendoaltresì maturare a proprio vantaggio rilevanti interessi ed oneri, con gravepregiudizio nei confronti del fideiussore; (iv) peraltro, anche l’eccezionesollevata dalla banca opponente - secondo cui la sopra riportata obiezionedella curatela in ordine alla decadenza della fideiussione (e che avrebbedeterminato l’invalidità di quest’ultima) sarebbe stata infondata, in quantol’operatività della citata norma era stata espressamente derogata nell’atto difideiussione - non era condivisibile; (v) infatti, la questione relativa alla nullitàNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026della predetta clausola era stata già posta sia nella fase procedimentale dellavalutazione della domanda di ammissione al passivo, sia nell’ambito delgiudizio di opposizione, così che l’eccepita estinzione della fideiussioneomnibus per inerzia dell’istituto bancario ex art. 1957 c.c. da parte dellacuratela investiva tutte le questioni che attenevano alla predetta inattività,compresa, dunque, anche l’applicabilità della norma al caso di specie nonchél’eventuale invalidità della clausola derogatoria; (vi) la clausola di cui all’art.7 del contratto in atti risultava, invero, pienamente conforme allo schema difideiussione omnibus predisposto dall’ABI e dichiarato illegittimo dalla Bancad’Italia; (vii) occorreva, pertanto, concludere per l’invalidità parziale di taleclausola, sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite, che hannodefinitivamente chiarito che "i contratti di fideiussione "a valle" di intesedichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle soleclausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) eart. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dellaLegge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole cheriproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che siadesumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontàdelle parti" (Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994); (viii) facendoapplicazione di tale principio di diritto, non poteva che ribadirsi, allora,l’avvenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria, come già rilevato dallacuratela fallimentare, posta la nullità della clausola n. 7 del contrattodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] siccome derogatoria dell’art. 1957 c.c.; (ix) pertanto, dallapredicata nullità di tale previsione negoziale discendeva automaticamentel’applicabilità, al caso di specie, della disposizione codicistica di cui all’art.1957, comma 1, c.c., a tenore della quale “il fideiussore rimane obbligatoanche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entrosei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia condiligenza continuate”; (x) infatti, secondo la tradizionale interpretazionegiurisprudenziale, l’istanza del creditore, a cui fa riferimento la norma, nonpoteva consistere nella notifica di un mero atto stragiudiziale, ma dovevaessere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso a unNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione oesecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed ilsoddisfacimento della pretesa creditoria (v. Cass. n. 1724/2016, Cass. n.7502/2004, Cass. n. 6823/2001, Cass. n. 203/1997, Cass. n. 6604/1994);(xi) la conseguente applicabilità dell’art. 1957 c.c. al caso in esame conducevaa ritenere corretta la motivazione articolata dalla curatela in merito alladedotta estinzione dell’obbligazione fideiussoria, sulla base della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato la domanda di ammissioneal passivo del garante “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].” per tutte le posizionidebitorie vantate nei confronti del soggetto garantito [OSCURATO:SOCIETA].; (xii)peraltro, la questione relativa alla validità della deroga di cui all’art. 7 delcontratto di fideiussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era “confluita” nel “themadecidendum” per effetto dell’eccezione mossa dalla Curatela e delle difesearticolate da parte opponente rispetto a cui le pronunce richiamate da [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. 9719/1992, Cass. 786/1989, Cass.9455/2012, Cass. 4444/2002) e il principio nelle stesse affermato (secondocui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimentodell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto dellamancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale,può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi dipattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcunprincipio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per ilgarante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizionipatrimoniali del debitore) erano sì condivisibili ma non applicabili quando,come nel caso di specie, la clausola contrattuale era nulla per contrarietà allalegge (legislazione antitrust), determinando automaticamente - quale effettoconsequenziale dell'accertata nullità - l'applicazione alla fattispecie in esamedella regola espressa dalla citata norma del codice quando afferma che ilfideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazioneprincipale purché il creditore entro sei mesi abbia presentato le sue istanzecontro il debitore e le abbia regolarmente coltivate.2. Il decreto, pubblicato il 5/4/2024, è stato impugnato da Siena NPL 2018S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., intimato, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 4c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c.e degli artt. 98 e 99 l. fall., sul rilievo che l’opposizione allo stato passivosarebbe stata rigettata in virtù di un’eccezione sollevata d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le deduzioni formulate dal curatore e dal giudicedelegato.1.1 Aggiunge la ricorrente che il potere di rilevare d’ufficio la nullità di dettaclausola avrebbe dovuto essere eventualmente esercitato dal giudice nelrispetto del diritto di difesa del creditore e del principio del contraddittorio.Mai la creditrice era stata - invece - posta nelle condizioni di eccepire alcunchéin relazione alla possibile nullità della clausola contenuta all’art. 7 dellafideiussione.1.2 Ricorda la ricorrente che, a norma dell’art. 101 c.p.c., “se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riservala decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiorea venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il depositoin cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.Ne consegue che il giudice, pertanto, a pena di nullità non può fondare ladecisione su una questione sollevata d’ufficio e non oggetto di discussione sesu di essa le parti non siano state poste in grado di contraddire.Così, i giudici del Tribunale di Patti, rilevando l’eccezione solo nel decretoimpugnato, avrebbero impedito alla creditrice di dispiegare nuove difese eindicare nuovi mezzi di prova. Ciò determinando una grave compromissionedel diritto difesa e del principio del contraddittorio statuito nella normadell’art. 101 c.p.c., con l’assoluta nullità del provvedimento impugnato.1.3 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentodei restanti motivi.Le obiezioni della società ricorrente colgono, infatti, nel segno laddovedenunciano la violazione dell’art. 101 c.p.c. da parte del Tribunale che - dopoaver rilevato officiosamente il profilo di nullità parziale della clausola previstaNumero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’art. 7 del contratto di fideiussione (perché contrastante con gli artt. 2,comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ai sensi dell'art.1419 c.c., sulla base dell’insegnamento di questa Corte: vedi, Cass. Sez. U.,30/12/2021, n. 41994) - non ha tuttavia concesso un termine alle parti (edin particolar modo alla parte oggi ricorrente) per poter controdedurre sulpredetto rilievo officioso della nullità del contratto.Sul punto giova ricordare in termini generali che, sempre secondo lagiurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (vedi Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 416 del 8/1/2025) in tema di intese restrittive dellaconcorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle"dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in sensolato", è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in grado di appello a prescinderedalla relativa allegazione di parte.In termini sempre di inquadramento generale, va ulteriormente ricordato cheil rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichialle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse,finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma ancheeventualmente della corrispondente attività probatoria (Cass. Sez. 3,5/9/2023, n. 25849; vedi anche: Cass. Sez. L., 9/6/2025, n. 15277; Cass.Sez. U., 12/12/2014, n. 26243).1.4 Ciò posto e ricordato, va sottolineato come dalla lettura delprovvedimento impugnato emerga con chiarezza solo che la curatelafallimentare avesse sollevato, in sede di verifica del passivo, la questione delladecadenza della fideiussione, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, c.c., perla mancata proposizione di azioni da parte del creditore contro il debitoreprincipale (se ne dà atto, invero, nel paragrafo 5.1 e a pag. 17 del decretoimpugnato).Più precisamente, emerge che il Tribunale, riportando le controdeduzioni insede di verifica del cessionario, ove si parla di nullità, così si era espresso: “ilGiudice Delegato, a giustificazione della proposta di rigetto della domanda,sembra eccepire pure una inesistente nullità della fideiussione prestata perviolazione dell’art. 1957 c.c. L’eccezione è infondata in quanto l’operativitàdella citata norma è stata espressamente derogata nell’atto di fideiussione”Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/2026(cfr. pag. 10). Di nuovo, a pag. 17, il Tribunale evidenzia: “la questionerelativa alla validità della deroga di cui all’art. 7 del contratto di fideiussionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è confluita nel “thema decidendum” per effetto dell’eccezionemossa dalla Curatela e delle difese articolate da parte opponente rispetto acui le pronunce richiamate da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (Cass.20.8.1992 n.9719; Cass. 08.02.1989 n.786; Cass. civ., sez. III; 11 giugno2012, n. 9455; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2002, n.4444)”.Si deduce da ciò che, in sede di prima verifica dei crediti, si era discusso, insenso proprio, di legittimità della deroga negoziale all’art. 1957 c.c. (e divessatorietà della clausola derogativa) e dunque di nullità per violazione dinorma imperativa non derogabile ex art. 1418 c.c..Tuttavia, la motivazione del provvedimento qui impugnato - con la quale si èrigettata la proposta opposizione - si appoggia su altro ed ulteriore profilo, ecioè sul profilo della nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto difideiussione (derogativa del disposto normativo di cui all’art. 1957, primocomma, c.c.) per la violazione della normativa anticoncorrenziale previstaartt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE.1.5 Ebbene, per quanto sopra detto, se è vero che la predetta eccezione dinullità parziale (vedi Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, cit. supra) ben avrebbepotuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, risulta altrettanto vero che talerilievo officioso avrebbe tuttavia richiesto la concessione di un termine adifesa ex art. 101 c.p.c., tanto più che la stessa integra con evidenza unaquestione non di mero diritto.1.6 I restanti motivi rimangono assorbiti.2. Con il secondo mezzo si deduce, infatti, ex art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c..3. Con il terzo motivo si censura, poi, il provvedimento impugnato ex art.360, comma I, n. 3) c.p.c. in riferimento all’art. 7 dell’accordo di fideiussionestipulato in data 8/8/2006 riproducente le clausole di cui all’artt. 2, 6 e 8 delmodello ABI, oggetto di provvedimento della Banca d’Italia del 2/5/2005, peravere il Tribunale ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1957 c.c e invalidala fideiussione omnibus dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prestata da [OSCURATO:PERSONA]AntonioS.r.l. su tutte le posizioni debitorie della [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 11825/2024Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 19428/2026Data pubblicazione 12/06/20264. Si propone, infine, un quarto motivo col quale si denuncia ex art. 360,comma I, n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c.nella parte in cui il Tribunale ha fatto discendere la sua automaticaapplicabilità dalla asserita nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione.Occorre pertanto cassare il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto,per rinnovare il giudizio alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris