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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27285/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - il giudice di primo grado aveva inflitto al ricorrente la pena di 5 anni di reclusione e 1.200 euro di multa; - nei motivi di appello il difensore aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto il fatto meritevole di pena contenuta nel minimo edittale, ma che, in realtà, al momento di commissione del fatto il minimo della pena era 4 anni di reclusione, non 5 (all'epoca del fatto, commesso il 22 marzo 2019, la pena edittale del reato di cui agli artt. 624- bis, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. era, in effetti, quella "della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000"; dopo la modifica della

I. 26 aprile 2019, n. 36, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, la pena edittale per il reato circostanziato oggetto del giudizio è divenuta quella "della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"); - nello sviluppare il motivo di appello il difensore si era riferito solo alla pena detentiva, non aveva mai citato quella pecuniaria; - la Corte d'appello aveva respinto il motivo, affermando che, anche se vi era stato un errore sul punto nella sentenza di primo grado, però la pena di 5 anni di reclusione era congrua rispetto al fatto commesso; - la pronuncia n. 128 del 2022 della Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la decisione di appello sostenendo che la stessa aveva determinato una indebita reformatio in peius in appello; in particolare la pronuncia di legittimità ha affermato: "Il giudice di secondo grado, pur riconosciuto l'errore commesso da quello di primo grado nella individuazione del limite minimo della forbice edittale (cinque anni di reclusione piuttosto che quattro), ha ritenuto che, anche alla stregua del compasso sanzionatorio vigente nel momento di commissione del fatto, la pena irrogata fosse congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati: così, facendo, ha, tuttavia, sostanzialmente violato il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

Avuto riguardo, infatti, al più favorevole limite minimo edittale, ratione temporis vigente, dal quale il Tribunale aveva inteso muovere ai fini della deter.minazione della pena da irrogare agli imputati, la Corte di appello, onde rapportare la misura del quantum sanzionatorio da irrogare al diverso rapporto proporzionale istituito dal legislatore tra offesa e pena, espresso dalla forbice edittale associata alla fattispecie astratta del furto in abitazione vigente al tempo di commissione della fattispecie concreta, avrebbe dovuto riprodurre, nell'ambito del corretto arco edittale, la medesima proporzione stabilita nella sentenza di primo grado: compito, questo, cui egli è, pertanto, tenuto ad adempiere, nei termini indicati, in sede di giudizio di rinvio"; - nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha inflitto, a quel punto, il minimo della pena detentiva, ovvero 4 anni di reclusione, ed ha abbassato anche la pena pecuniaria; dai 1.200 euro di multa, inflitti nella condanna originaria, a 945 euro di multa; - nel nuovo ricorso per cassazione il difensore ha rilevato che, ratione temporis, il minimo edittale della pena pecuniaria era, però, 927 euro, non 945 euro; - in realtà, però, il difensore nel motivo di appello aveva fatto riferimento alla sola pena detentiva, non alla pena pecuniaria, ed, infatti, nella sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 128 del 2022 la questione della pena pecuniaria non era mai stata affrontata, perché la sentenza della Suprema Corte si è limitata ad argomentare de "l'errore commesso da quello di primo grado nella individuazione del limite minimo della forbice edittale (cinque anni di reclusione piuttosto che quattro)", senza mai indicare la necessità per il giudice del rinvio di rideterminare anche la pena pecuniaria; - d'altronde, mentre nel caso della pena detentiva è sostenibile la tesi della confusione commessa dal giudice di primo grado (perché la pena edittale minima post novella era proprio quella di 5 anni di reclusione inflitta in concreto), alla pena pecuniaria non è applicabile lo stesso ragionamento, perchè la pena inflitta dal giudice di primo grado era 1.200 euro di multa, ovvero una pena diversa dal minimo edittale sia prima che dopo la novella della

I. n. 36 del 2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - il giudice di primo grado aveva inflitto al ricorrente la pena di 5 anni di reclusione e 1.200 euro di multa; - nei motivi di appello il difensore aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto il fatto meritevole di pena contenuta nel minimo edittale, ma che, in realtà, al momento di commissione del fatto il minimo della pena era 4 anni di reclusione, non 5 (all'epoca del fatto, commesso il 22 marzo 2019, la pena edittale del reato di cui agli artt. 624- bis, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. era, in effetti, quella "della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000"; dopo la modifica della I. 26 aprile 2019, n. 36, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, la pena edittale per il reato circostanziato oggetto del giudizio è divenuta quella "della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"); - nello sviluppare il motivo di appello il difensore si era riferito solo alla pena detentiva, non aveva mai citato quella pecuniaria; - la Corte d'appello aveva respinto il motivo, affermando che, anche se vi era stato un errore sul punto nella sentenza di primo grado, però la pena di 5 anni di reclusione era congrua rispetto al fatto commesso; - la pronuncia n. 128 del 2022 della Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la decisione di appello sostenendo che la stessa aveva determinato una indebita reformatio in peius in appello; in particolare la pronuncia di legittimità ha affermato: "Il giudice di secondo grado, pur riconosciuto l'errore commesso da quello di primo grado nella individuazione del limite minimo della forbice edittale (cinque anni di reclusione piuttosto che quattro), ha ritenuto che, anche alla stregua del compasso sanzionatorio vigente nel momento di commissione del fatto, la pena irrogata fosse congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati: così, facendo, ha, tuttavia, sostanzialmente violato il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Avuto riguardo, infatti, al più favorevole limite minimo edittale, ratione temporis vigente, dal quale il Tribunale aveva inteso muovere ai fini della deter.minazione della pena da irrogare agli imputati, la Corte di appello, onde rapportare la misura del quantum sanzionatorio da irrogare al diverso rapporto proporzionale istituito dal legislatore tra offesa e pena, espresso dalla forbice edittale associata alla fattispecie astratta del furto in abitazione vigente al tempo di commissione della fattispecie concreta, avrebbe dovuto riprodurre, nell'ambito del corretto arco edittale, la medesima proporzione stabilita nella sentenza di primo grado: compito, questo, cui egli è, pertanto, tenuto ad adempiere, nei termini indicati, in sede di giudizio di rinvio"; - nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha inflitto, a quel punto, il minimo della pena detentiva, ovvero 4 anni di reclusione, ed ha abbassato anche la pena pecuniaria; dai 1.200 euro di multa, inflitti nella condanna originaria, a 945 euro di multa; - nel nuovo ricorso per cassazione il difensore ha rilevato che, ratione temporis, il minimo edittale della pena pecuniaria era, però, 927 euro, non 945 euro; - in realtà, però, il difensore nel motivo di appello aveva fatto riferimento alla sola pena detentiva, non alla pena pecuniaria, ed, infatti, nella sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 128 del 2022 la questione della pena pecuniaria non era mai stata affrontata, perché la sentenza della Suprema Corte si è limitata ad argomentare de "l'errore commesso da quello di primo grado nella individuazione del limite minimo della forbice edittale (cinque anni di reclusione piuttosto che quattro)", senza mai indicare la necessità per il giudice del rinvio di rideterminare anche la pena pecuniaria; - d'altronde, mentre nel caso della pena detentiva è sostenibile la tesi della confusione commessa dal giudice di primo grado (perché la pena edittale minima post novella era proprio quella di 5 anni di reclusione inflitta in concreto), alla pena pecuniaria non è applicabile lo stesso ragionamento, perchè la pena inflitta dal giudice di primo grado era 1.200 euro di multa, ovvero una pena diversa dal minimo edittale sia prima che dopo la novella della I. n. 36 del 2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas