CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 42891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Francia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura di Stato, che ha concluso affinché il ricorso sia respinto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 20 gennaio 2017 - data in cui veniva tratto in arresto - al 7 agosto 2017 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma in data 15 febbraio 2023 (irrev. 1 giugno 2023). La misura cautelare fu disposta per i reati di tentata truffa e rapina aggravata, poi riqualificati in un'unica condotta di truffa consumata. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il Sibinovic fu tratto in arresto sulla scorta di un riconoscimento fotografico, confortato dal coinvolgimento in precedenti (ma analoghe) vicende illecite, dal rinvenimento presso di lui di denaro contraffatto, ed infine dalla iniziale latitanza. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando? in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio della motivazione. I giudici della riparazione sono incorsi in errore per aver utilizzato un registro valutativo del tutto inconferente rispetto al giudizio sulla riparazione. Il provvedimento impugnato, infatti, non descrive alcuna condotta, dolosa o gravemente colposa, che "risulti dalla sentenza di assoluzione e non dall'ordinanza di custodia cautelare" (p. 2). Tale non può essere la condotta tenuta al momento del fatto, in quanto il ricorrente si trovava in tutt'altro luogo, né quella tenuta in precedenti occasioni, men che meno la somiglianza con l'effettivo autore del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha presentato requisitoria scritta ex art.611 cod. proc. pen., nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso affinché il ricorso sia respinto, con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premette une circostanze in fatto. Il procedimento penale prendeva l'avvio dalla querela di [OSCURATO:PERSONA] (poi oggetto di integrazione), titolare di un'azienda di arredi scolastici, il quale sosteneva di essere entrato in trattativa con una ditta inglese per la fornitura di arredi per euro 80.000. Vi fu un primo incontro in Roma/presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA]. George (avvenuto il 5 maggio 2016){ con tale [OSCURATO:PERSONA]. Al successivo incontro, avvenuto il 15 maggio 2016, sempre in Roma ma presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa si recava con suo fratello (pure sentito dagli inquirenti), per discutere a sua volta con il fratello di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi come Simon. Come concordato, [OSCURATO:PERSONA] aveva portato con sé euro 80.000 in contanti, a fronte della quale avrebbe dovuto ricevere l'equivalente in franchi svizzeri, per ragioni di convenienza fiscale. Nel corso di questo secondo incontro, sempre secondo quanto riferito dalla persona offesa, alla consegna delle banconote in euro seguiva quella del controvalore in franchi, ma con banconote poi risultate false. Le persone offese riconoscevano in sede di individuazione il Sibinovic come colui il quale era presente al secondo incontro (tenendo una condotta minatoria e prelevando la valigetta con la cospicua somma di denaro), di cui avevano anche fornito una descrizione collimante con le foto segnaletiche in possesso della polizia giudiziaria. E' bene anticipare che le dichiarazioni dei fratelli Brauner sono state ritenute inattendibili. Il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nei fatti è stato però desunto anche da ulteriori elementi, poi ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Più in particolare, il giorno 25 maggio 2016 veniva posta in essere una analoga condotta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale fu raggiunto presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA] di Roma da un soggetto interessato ad un annuncio immobiliare, il quale gli propose la consegna di euro 100.000 in banconote di piccolo taglio, in cambio di banconote da euro 500 (il soggetto veniva descritto in termini corrispondenti a quello presente ai fatti consumati presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA]). La polizia giudiziaria, appreso del ripetuto verificarsi di incontri di questo genere presso l'hotel Montemartini, effettuava un servizio di appostamento in data 27 maggio 2016, in esito al quale ebbe ad identificare nel Sibinovic colui che aveva lo 3 _ incontrato una coppia di italian che voleva vendere un immobile in Salerno, chiedendo loro una somma per la provvigione. Infine, a carico del ricorrente risultava un fotosegnalamento dell'Il luglio 2014 per tentata truffa aggravata, avendo cercato di farsi consegnare da un imprenditore euro 220.000 in banconote di piccolo taglio, a fronte della consegna di pari somma in banconote da euro 500, poi risultate false. Emessa la misura cautelare, il Sibinovic risultava latitante. Successivamente, nel corso della perquisizione compiuta al momento dell'arresto venivano rinvenute delle banconote di euro 500 poi risultate false. Infine, durante l'interrogatorio di garanzia il Sibinovic ammetteva di essersi recato all'incontro del 27 maggio 2016 presso l'hotel Montemartini, ed aggiungeva che le banconote false erano relative all'episodio del 2014. 3. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 3.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte e costituiscano o meno reato, ma se queste si poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). . La valutazione deve essere effettuata ex ante.e. e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa , ) all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 3.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale, attenendosi a tali principi, ha ritenuto che la condotta del Sibinovic aveva contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illecito dal quale è scaturita, con rapporto di causa- effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. Il giudice della riparazione ha messo in evidenza una serie condotte precedenti e successive alla consumazione dei reati per i quali, in un momento successivo, fu tratto in arresto il Sibinovic, e la detenzione di ben 340 banconote da euro 500,00 contraffatte. Diversamente da quanto (immotivatamente) sostenuto in ricorso, la prova di tali accadimenti non è stata desunta dall'ordinanza di custodia cautelare, e comunque ha riguardato accadimenti la cui storicità non è stata esclusa dal giudice del merito (che si è limitato a dar conto dell'inattendibilità delle persone offese), essendo piuttosto fondata su altre fonti di prova (attività di polizia giudiziaria; sommarie informazioni), ed in parte confermata dallo stesso ricorrente. Né può assumere rilievo alcuno, ai fini della riparazione, la circostanza, addotta dal ricorrente (p. 2 ricorso), di essersi trovato altrove nel momento in cui furono consumate le condotte illecite. Nel resto, il ricorso si risolve nella mera negazione della condotta ostativa alla riparazione. In considerazione di ciò, il ricorso risulta aspecifico, in quanto omette di confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Per quest'ultimo aspetto giova ricordare che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Rileva inoltre il Collegio che il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso): la violazione di norme processuali, infatti, è deducibile solo se stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. 3.3. Deve infine escludersi che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui, come visto, limita l'accesso all'equa riparazione - sia in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 - 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311 - 01). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 4.1. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma si confronta con i motivi di ricorso, e quindi ffuricontributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).\() P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle