CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 39205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16568/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla prescrizione; Ritenuti tutti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (recidiva), e dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. pag. 3 sentenza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.