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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 27841/2025

Testo disponibile della fonte

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orso il difensore della Petrova, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà per omessa valutazione di prove decisive e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 666, 667, comma 4, 676 cod. proc. pen.

Dalla documentazione prodotta in sede di esecuzione, risulta evidente anche che la richiesta di restituzione non era una mera riproposizione di quelle precedenti, in quanto basata su elementi probatori nuovi.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 9.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la scarna, e reiterata, motivazione del giudice non ha tenuto conto di elementi sopravvenuti che sembrano contraddire gli elementi posti a sostegno dell’ipotesi d’accusa, e cioè che il natante fosse nella effettiva disponibilità di Ivanov e che l’intestazione del medesimo avesse natura fittizia: l’assenza di qualsivoglia motivazione su tali dati nuovi rende del tutto carente l’impianto logico ricostruttivo concernente il provvedimento ablativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dagli atti risulta che già il 12.12.2023 la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio una precedente ordinanza resa dal g.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 6.6.2023 su una istanza di restituzione presentata dalla Petrova.

Dalla lettura della sentenza rescindente, si evince che l’istanza era stata dichiarata inammissibile ed era di tenore analogo a quella oggetto dell’ordinanza oggi impugnata, giacché allegava elementi documentali dai quali – secondo la prospettazione difensiva – emergeva che l’imbarcazione confiscata era di proprietà della società amministrata dalla Petrova anziché da Ivanov.

La Corte aveva accolto il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità, rilevando che il g.i.p., pur affermando che l’istanza fosse la reiterazione di precedente istanza proposta già in numerose occasioni, non aveva svolto argomentazioni a sostegno per comprovare l’efficacia preclusiva delle precedenti decisioni e non aveva spiegato per quali ragioni la nuova richiesta, fondata sulla produzione di documentazione, dovesse ritenersi basata su elementi già valutati nei precedenti provvedimenti.

2. A seguito dell’annullamento, il giudice dell’esecuzione aveva fissato l’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza della Petrova e, dando atto preliminarmente di ritenere che fosse “sostanzialmente in toto analoga ad altre due istanze” del 27.6.2022 e del 15.7.2022, l’aveva rigettata.

Contro il provvedimento di rigetto del 2.7.2024, il difensore della Petrova ha proposto opposizione, lamentando, al di là del merito, che il giudice dell’esecuzione avesse omesso di confrontarsi con i documenti allegati all’originaria istanza, così ponendosi in palese contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di annullamento del 12.12.2023.

3. A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 21.1.2025, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’opposizione, riproponendo, anche graficamente, il medesimo provvedimento di rigetto opposto e senza prendere in alcuna considerazione i motivi esposti con l’opposizione stessa.

La sentenza rescindente, pur annullando l’ordinanza del 6.6.2023 per la mancanza della motivazione sulla decisione di inammissibilità, aveva evidenziato che la Petrova avesse fondato la sua istanza di restituzione sulla circostanza che al momento dell’accertamento del reato e del sequestro l’imbarcazione non era di proprietà di Ivanov, producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione, che la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità evidentemente non aveva consentito di prendere in esame.

Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, ove avesse superato la precedente statuizione di inammissibilità riconoscendo che l’istanza non era la mera riproposizione di quelle precedenti, avrebbe dovuto valutare nel merito l’istanza e, con essa, la documentazione che vi era stata allegata.

Ora, la difesa della Petrova con l’ultima istanza prospettava, al di là del merito che avrebbe dovuto appunto costituire oggetto della valutazione del giudice dell’esecuzione, alcuni elementi suscettibili, in astratto, di contrastare una serie di dati (l’oggetto sociale delle società che avevano gestito l’imbarcazione, il periodo complessivo di disponibilità dell’imbarcazione da parte di Ivanov, il ruolo formalmente rivestito da Ivanov nella [OSCURATO:PERSONA] al momento del sequestro dell’imbarcazione) su cui si era basato l’originario decreto di sequestro preventivo, al cui contenuto anche nell’ultimo provvedimento si è riportato per relationem il g.i.p..

L’ordinanza impugnata si è limitata a riprendere la motivazione della precedente ordinanza opposta e dei precedenti provvedimenti e non si è misurata con i motivi dell’opposizione e con i documenti prodotti a sostegno, foss’anche solo per disattendere motivatamente gli uni e gli altri.

Sotto questo profilo, la motivazione è carente.

Ne consegue, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza del 21.2.2025, con rinvio al g.i.p. del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame dell’opposizione alla luce di quanto fin qui osservato.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso il difensore della Petrova, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà per omessa valutazione di prove decisive e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 666, 667, comma 4, 676 cod. proc. pen. Dalla documentazione prodotta in sede di esecuzione, risulta evidente anche che la richiesta di restituzione non era una mera riproposizione di quelle precedenti, in quanto basata su elementi probatori nuovi. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 9.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la scarna, e reiterata, motivazione del giudice non ha tenuto conto di elementi sopravvenuti che sembrano contraddire gli elementi posti a sostegno dell’ipotesi d’accusa, e cioè che il natante fosse nella effettiva disponibilità di Ivanov e che l’intestazione del medesimo avesse natura fittizia: l’assenza di qualsivoglia motivazione su tali dati nuovi rende del tutto carente l’impianto logico ricostruttivo concernente il provvedimento ablativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dagli atti risulta che già il 12.12.2023 la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio una precedente ordinanza resa dal g.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 6.6.2023 su una istanza di restituzione presentata dalla Petrova. Dalla lettura della sentenza rescindente, si evince che l’istanza era stata dichiarata inammissibile ed era di tenore analogo a quella oggetto dell’ordinanza oggi impugnata, giacché allegava elementi documentali dai quali – secondo la prospettazione difensiva – emergeva che l’imbarcazione confiscata era di proprietà della società amministrata dalla Petrova anziché da Ivanov. La Corte aveva accolto il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità, rilevando che il g.i.p., pur affermando che l’istanza fosse la reiterazione di precedente istanza proposta già in numerose occasioni, non aveva svolto argomentazioni a sostegno per comprovare l’efficacia preclusiva delle precedenti decisioni e non aveva spiegato per quali ragioni la nuova richiesta, fondata sulla produzione di documentazione, dovesse ritenersi basata su elementi già valutati nei precedenti provvedimenti. 2. A seguito dell’annullamento, il giudice dell’esecuzione aveva fissato l’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza della Petrova e, dando atto preliminarmente di ritenere che fosse “sostanzialmente in toto analoga ad altre due istanze” del 27.6.2022 e del 15.7.2022, l’aveva rigettata. Contro il provvedimento di rigetto del 2.7.2024, il difensore della Petrova ha proposto opposizione, lamentando, al di là del merito, che il giudice dell’esecuzione avesse omesso di confrontarsi con i documenti allegati all’originaria istanza, così ponendosi in palese contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di annullamento del 12.12.2023. 3. A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 21.1.2025, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’opposizione, riproponendo, anche graficamente, il medesimo provvedimento di rigetto opposto e senza prendere in alcuna considerazione i motivi esposti con l’opposizione stessa. La sentenza rescindente, pur annullando l’ordinanza del 6.6.2023 per la mancanza della motivazione sulla decisione di inammissibilità, aveva evidenziato che la Petrova avesse fondato la sua istanza di restituzione sulla circostanza che al momento dell’accertamento del reato e del sequestro l’imbarcazione non era di proprietà di Ivanov, producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione, che la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità evidentemente non aveva consentito di prendere in esame. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, ove avesse superato la precedente statuizione di inammissibilità riconoscendo che l’istanza non era la mera riproposizione di quelle precedenti, avrebbe dovuto valutare nel merito l’istanza e, con essa, la documentazione che vi era stata allegata. Ora, la difesa della Petrova con l’ultima istanza prospettava, al di là del merito che avrebbe dovuto appunto costituire oggetto della valutazione del giudice dell’esecuzione, alcuni elementi suscettibili, in astratto, di contrastare una serie di dati (l’oggetto sociale delle società che avevano gestito l’imbarcazione, il periodo complessivo di disponibilità dell’imbarcazione da parte di Ivanov, il ruolo formalmente rivestito da Ivanov nella [OSCURATO:PERSONA] al momento del sequestro dell’imbarcazione) su cui si era basato l’originario decreto di sequestro preventivo, al cui contenuto anche nell’ultimo provvedimento si è riportato per relationem il g.i.p.. L’ordinanza impugnata si è limitata a riprendere la motivazione della precedente ordinanza opposta e dei precedenti provvedimenti e non si è misurata con i motivi dell’opposizione e con i documenti prodotti a sostegno, foss’anche solo per disattendere motivatamente gli uni e gli altri. Sotto questo profilo, la motivazione è carente. Ne consegue, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza del 21.2.2025, con rinvio al g.i.p. del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame dell’opposizione alla luce di quanto fin qui osservato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impug
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