CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che la pena è stata già determinata in misura inferiore (sei mesi) al minimo edittale (un anno), anche considerando la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il I sidente