Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38873/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del foro di Enna, che insiste per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna, che chiede l'inammissibilità del ricorso. //1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Enna, la Corte di appello di Caltanissetta assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tre violazioni all'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione agli artt. 40, comma 2, e 483, comma 1, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.

In particolare, all'imputata, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, era contestato di aver falsamente attestato, con riferimento alle domande uniche di pagamento presentate nel 2014 (capo A), nel 2015 (capo B) e nel 2016 (capo C), al pubblico ufficiale dell'Agea fatti dei quali l'atto, espressamente compilato ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, è destinato a provare la verità; segnatamente la donna attestava come sussistenti le condizioni per l'accesso agli aiuti comunitari in agricoltura, dichiarando di essere nella disponibilità giuridica le particelle 51 e 60 del foglio 12 catasto terreni del comune di Nissoria per complessivi tre ettari circa illegittimi a fronte di terreni legalmente detenuti per quarantanove ettari circa, laddove si accertava che, con sentenza del Tribunale di Nicosia n. 242/2018, dep. il 2 dicembre 2008, detti terreni erano stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], con ordine di rilascio, circostanza nota all'imputata in quanto convenuta nel processo civile.

2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un composito motivo, che deduce il vizio di motivazione.

Assume il difensore che la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ritiene, da una parte, applicabile la previsione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. e, dall'altra, non sussistente la tesi dell'errore sulla legge extrapenale, che si è tradotto in un errore sul fatto.

Aggiunge il difensore che, in ogni caso, l'art. 483 cod. pen. si qualifica come norma penale in bianco, sicché l'errore su di essa non è scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen.

La Corte di merito, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione l'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario richiesto dalla ricorrente e trascritto il 26 luglio 2012, né la cronologia e il contenuto degli atti sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di affittuaria, e nemmeno avrebbe considerato che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'imputata, titolare di un'impresa agricola di notevoli dimensioni, da dodici anni aveva presentato domande di contribuzione, sicché era ben consapevole di dichiarare il falso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.2.

Si rammenta che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

3. Nel caso di specie, pacifica la falsità delle attestazioni contenute nelle domande uniche di pagamento presentate negli anni 2014, 2015 e 2016 con riferimento alla disponibilità giuridica, da parte dell'imputata, delle particelle 51 e 60 del foglio 12 catasto terreni del comune di Nissoria, la Corte di merito ha escluso la sussistenza del dolo facendo leva su un duplice ordine di argomentazioni.

4. In primo luogo, la Corte di merito ha ravvisato l'errore su legge extrapenale, il quale, ove si rifletta sul fatto, esclude in dolo ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen., avendo ritenuto che l'imputata avesse errato nel considerare non produttiva di effetti la sentenza di primo grado in materia di divisione dell'asse ereditario appellata soltanto da una delle parti del primo grado di giudizio, errore che, secondo l'insindacabile apprezzamento di fatto della Corte d'appello, fu indotto, sia pur involontariamente, dalla stessa parte civile, la quale, con il proposto gravame, aveva richiesto la modifica dell'intero asse ereditario e, quindi, anche dei terreni oggetto del presente processo, che erano nella concreta disponibilità dell'imputata.A sostegno di tale convincimento, la Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che, nell'intervallo tra la sentenza civile di primo grado, emessa nel 2008, e la rescissione dei contratti di affitto da parte dell'imputata, verificatasi nel 2016, la parte civile non aveva posto in essere alcuna azione per ottenere il rilascio dei terreni nella disponibilità dell'imputata medesima, come se, appunto, stesse aspettando l'esito del giudizio in grado di appello, e quindi rafforzando nella Castrogiovanni il convincimento di avere la disponibilità giuridica di tali beni immobili, circostanza confermata - a riprova della buona fede della donna - dal fatto che costei rescisse immediatamente i contratti di affitti una volta divenuta definitiva la sentenza emessa in sede civile dalla Corte di appello.

Da queste promesse di fatto, la Corte ha perciò ritenuto, in maniera non certo implausibile, che l'imputata versasse in errore su legge extrapenale non integrativa del fatto, essendosi falsamente rappresentata un dato normativo che nemmeno è richiamato dal precetto penale e che nemmeno concorre a descriverlo, ossia, si ribadisce, il considerare non produttiva di effetti la sentenza di primo grado in materia di divisione dell'asse ereditario appellata soltanto da una delle parti del primo grado di giudizio, e, quindi, rappresentandosi la (falsa) convinzione di continuare a mantenere la disponibilità non solo di fatto ma anche di diritto dei terreni agricoli in esame.

5. Sotto altro profilo, la Corte di merito ha ritenuto l'insussistenza del dolo anche sotto altro profilo, ossia che, in ogni caso, l'imputata compilò in maniera superficiale i moduli poi presentati all'Agea, espressamente richiamando il principio, qui da ribadire, secondo cui, in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l'integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul signifipato delle indicazioni contenute nel modulo (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 22/01/2020, Della Polla, Rv. 278134).

6. Orbene, a fronte di tale apparato argomentativo, completo, adeguato e immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, la ricorrente confeziona censure che, per un verso, sono giuridicamente errate, in quanto l'errore su legge extrapenale, che - come in questo caso - non sia integrativa del precetto, trova la sua disciplina non nell'art. 5 cod. pen, ma, come detto, nell'art. 47, comma 3, cod. pen., e, per altro verso, hanno contenuto valutativo, e, quindi, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del foro di Enna, che insiste per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna, che chiede l'inammissibilità del ricorso. //1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Enna, la Corte di appello di Caltanissetta assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tre violazioni all'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione agli artt. 40, comma 2, e 483, comma 1, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. In particolare, all'imputata, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, era contestato di aver falsamente attestato, con riferimento alle domande uniche di pagamento presentate nel 2014 (capo A), nel 2015 (capo B) e nel 2016 (capo C), al pubblico ufficiale dell'Agea fatti dei quali l'atto, espressamente compilato ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, è destinato a provare la verità; segnatamente la donna attestava come sussistenti le condizioni per l'accesso agli aiuti comunitari in agricoltura, dichiarando di essere nella disponibilità giuridica le particelle 51 e 60 del foglio 12 catasto terreni del comune di Nissoria per complessivi tre ettari circa illegittimi a fronte di terreni legalmente detenuti per quarantanove ettari circa, laddove si accertava che, con sentenza del Tribunale di Nicosia n. 242/2018, dep. il 2 dicembre 2008, detti terreni erano stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], con ordine di rilascio, circostanza nota all'imputata in quanto convenuta nel processo civile. 2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un composito motivo, che deduce il vizio di motivazione. Assume il difensore che la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ritiene, da una parte, applicabile la previsione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. e, dall'altra, non sussistente la tesi dell'errore sulla legge extrapenale, che si è tradotto in un errore sul fatto. Aggiunge il difensore che, in ogni caso, l'art. 483 cod. pen. si qualifica come norma penale in bianco, sicché l'errore su di essa non è scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione l'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario richiesto dalla ricorrente e trascritto il 26 luglio 2012, né la cronologia e il contenuto degli atti sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di affittuaria, e nemmeno avrebbe considerato che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'imputata, titolare di un'impresa agricola di notevoli dimensioni, da dodici anni aveva presentato domande di contribuzione, sicché era ben consapevole di dichiarare il falso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.2. Si rammenta che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). 3. Nel caso di specie, pacifica la falsità delle attestazioni contenute nelle domande uniche di pagamento presentate negli anni 2014, 2015 e 2016 con riferimento alla disponibilità giuridica, da parte dell'imputata, delle particelle 51 e 60 del foglio 12 catasto terreni del comune di Nissoria, la Corte di merito ha escluso la sussistenza del dolo facendo leva su un duplice ordine di argomentazioni. 4. In primo luogo, la Corte di merito ha ravvisato l'errore su legge extrapenale, il quale, ove si rifletta sul fatto, esclude in dolo ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen., avendo ritenuto che l'imputata avesse errato nel considerare non produttiva di effetti la sentenza di primo grado in materia di divisione dell'asse ereditario appellata soltanto da una delle parti del primo grado di giudizio, errore che, secondo l'insindacabile apprezzamento di fatto della Corte d'appello, fu indotto, sia pur involontariamente, dalla stessa parte civile, la quale, con il proposto gravame, aveva richiesto la modifica dell'intero asse ereditario e, quindi, anche dei terreni oggetto del presente processo, che erano nella concreta disponibilità dell'imputata.A sostegno di tale convincimento, la Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che, nell'intervallo tra la sentenza civile di primo grado, emessa nel 2008, e la rescissione dei contratti di affitto da parte dell'imputata, verificatasi nel 2016, la parte civile non aveva posto in essere alcuna azione per ottenere il rilascio dei terreni nella disponibilità dell'imputata medesima, come se, appunto, stesse aspettando l'esito del giudizio in grado di appello, e quindi rafforzando nella Castrogiovanni il convincimento di avere la disponibilità giuridica di tali beni immobili, circostanza confermata - a riprova della buona fede della donna - dal fatto che costei rescisse immediatamente i contratti di affitti una volta divenuta definitiva la sentenza emessa in sede civile dalla Corte di appello. Da queste promesse di fatto, la Corte ha perciò ritenuto, in maniera non certo implausibile, che l'imputata versasse in errore su legge extrapenale non integrativa del fatto, essendosi falsamente rappresentata un dato normativo che nemmeno è richiamato dal precetto penale e che nemmeno concorre a descriverlo, ossia, si ribadisce, il considerare non produttiva di effetti la sentenza di primo grado in materia di divisione dell'asse ereditario appellata soltanto da una delle parti del primo grado di giudizio, e, quindi, rappresentandosi la (falsa) convinzione di continuare a mantenere la disponibilità non solo di fatto ma anche di diritto dei terreni agricoli in esame. 5. Sotto altro profilo, la Corte di merito ha ritenuto l'insussistenza del dolo anche sotto altro profilo, ossia che, in ogni caso, l'imputata compilò in maniera superficiale i moduli poi presentati all'Agea, espressamente richiamando il principio, qui da ribadire, secondo cui, in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l'integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul signifipato delle indicazioni contenute nel modulo (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 22/01/2020, Della Polla, Rv. 278134). 6. Orbene, a fronte di tale apparato argomentativo, completo, adeguato e immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, la ricorrente confeziona censure che, per un verso, sono giuridicamente errate, in quanto l'errore su legge extrapenale, che - come in questo caso - non sia integrativa del precetto, trova la sua disciplina non nell'art. 5 cod. pen, ma, come detto, nell'art. 47, comma 3, cod. pen., e, per altro verso, hanno contenuto valutativo, e, quindi, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 38873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris