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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13778/2026

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e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimato-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 8472/2021, depositata il 30 novembre2021.Numero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso depositato presso la Commissione tributariaprovinciale di Napoli in data 6 gennaio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] CerboneS.r.l. si opponeva, chiedendone l’annullamento, alla cartella dipagamento n. 71 2019 01206719 43 contenente l’iscrizione a ruoloa titolo definitivo di somme dovute sulla base dell’atto di recuperocrediti 251VI2019AA03102, impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli con sentenza n.6254/01/20, depositata il 29 settembre 2020, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania consentenza n. 8472/2021, depositata il 30 novembre 2021, accoglieval’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 421, e comma 422, l. n. 311del 2004 e dell’art. 27, comma 19 e seguenti, d.l. n. 185 del 2008,conv. con l. n. 2 del 2009, anche con riferimento agli artt. 2697 eNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/20262909 c.c. e agli artt. 324, 325 e 327 c.p.c. e dell’art. 124 disp. att.c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione dellaCommissione tributaria regionale è stata resa in un caso diriscossione delle somme dovute in base ad un avviso di recupero delcredito IVA per indebite compensazioni emesso ai sensi dell’art. 1,comma 421, l. n. 311 del 2004.

L’atto di recupero del credito,prodromico alla cartella di pagamento, era stato impugnato in unseparato giudizio, attualmente pendente innanzi alla Commissionetributaria regionale.

Secondo la Commissione tributaria regionale, ilparziale accoglimento, nel giudizio di primo grado, del ricorsoavverso l’atto prodromico, con una decisione ancora non definitiva,conduceva all’annullamento della cartella di pagamento.

La decisionesarebbe illegittima ed errata.

Dal combinato disposto delle normerichiamate sarebbe evidente l’errore giuridico in cui è incorsa laCommissione tributaria regionale, la quale ha ritenuto ostativaall’emissione della cartella una pronuncia non definitiva di parzialeannullamento dell’atto prodromico all’emissione della cartella.

Ilcomma 19 dell’art. 27, d.l. n. 185 del 2008, al contrario, dispone chel’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973,delle somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16deve essere disposta anche se l’atto di recupero non è ancoradefinitivo.

Si tratta di una norma posta a garanzia del credito erarialeche deroga alla riscossione frazionata del tributo prevista, in caso diimpugnazione dell’atto impositivo innanzi al giudice tributario, aisensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, quindi, non avrebbe potuto disporre l’annullamento dellacartella impugnata sulla base della mera produzione della decisione1319/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, maavrebbe avuto l’onere di verificare che tale decisione avesse il“crisma” della “definitività”.

La prova della formazione del giudicatoNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026doveva essere fornita dalla ricorrente.

E tale prova non avrebbepotuto essere data, atteso che avverso la pronuncia dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli n. 1319/20 pendeappello innanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania.Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295c.p.c., nonché dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Premesso che, sulla basedel motivo che precede, la sentenza non definitiva sull’attopresupposto della cartella impugnata alcun peso poteva avere ai finidella richiesta di annullamento, ove pure si dovesse ritenere che unqualche rilievo siffatta decisione poteva avere nel limitato ambito delgiudizio avverso l’atto di riscossione, la sentenza della Commissionetributaria regionale della Campania risulta irrimediabilmente viziatada un’applicazione non corretta della normativa al caso concreto(rapporto di pregiudizialità tra legittimità dell’atto di recupero econnesso giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento dellesomme portate nell’atto di recupero).

Il giudice regionale ha fattomal governo dei principi di diritto e della logica processuale cheregola i casi di sospensione processuale, art. 295 c.p.c., in combinatodisposto con l’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (comenovellato dal d.lgs. n. 156 del 2015), giungendo nel caso di speciein una pronuncia contra legem.

La cartella di pagamento di cui sidiscute nel presente giudizio è stata emessa nei confronti dellaAgricola [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza della notifica preventiva di untutt’oggi sub iudice presso la Commissione tributaria regionale dellaCampania e, dunque, non è definitivo.

Una siffatta situazionedetermina oggettivamente una condizione di pregiudizialità cheNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026l’organo giudicante ha ritenuto erroneamente di risolvere annullandola cartella emessa nei confronti della odierna resistente.

Ad esserestata mal applicata ed interpretata nel caso di specie sarebbe lacosiddetta “pregiudizialità interna” cioè il caso in cui la causapregiudiziale e quella strettamente dipendente pendono entrambedavanti a giudici tributari.

Qualora risultino pendenti, davanti agiudici diversi procedimenti inscindibilmente legati tra loro da unrapporto di pregiudizialità al fine di evitare conflitti di giudicati e alfine di preservare l’economia processuale, il giudice adito deveprovvedere alla sospensione necessaria.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 37, d.P.R. n. 131 del1986 e 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Quand’anche si dovesse reputareche l’annullamento parziale - non definitivo - dell’atto potesserilevare nel giudizio relativo alla cartella di pagamento, la decisionedella Commissione tributaria regionale sarebbe errata sotto altroprofilo.

Atteso che, come espressamente argomentato nellasentenza oggetto di impugnazione, il giudizio sull’atto di recupero inCommissione tributaria provinciale, seppur non definitivo, era statosolo parziale, la Commissione tributaria regionale della Campanianon avrebbe potuto annullare in toto la cartella di pagamento ma,semmai, avrebbe dovuto dichiarare a quel momento dovute lesomme quali rideterminate per effetto della sentenza parzialmenteannullatoria dell’atto di recupero dell’imposta.1.1. – I motivi da trattarsi congiuntamente sono infondati.Il comma 19 dell’art. 27, d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2del 2009, norma richiamata dalla stessa Agenzia delle entrate nelcaso di specie, prevede che «In caso di mancato pagamento entroil termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessantaNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602».L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delleimposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso diaccertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo perla riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, lacui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivopresupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervengauna sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato,che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così comeil giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella dipagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizionegiudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, segià effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio,o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. n.22938/2020; Cass., Sez.

Un., n. 758/2017).Se, dunque, il giudice tributario - conformemente al consolidatoorientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributarioè annoverabile non tra quelli di «impugnazione-annullamento» bensìtra quelli di «impugnazione-merito», in quanto è diretto non allamera eliminazione dell'atto impugnato, ma, estendendosi al rapportod'imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva siadella dichiarazione del contribuente sia dell'accertamentodell'amministrazione (Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 19750/2014) -annulla, totalmente o parzialmente, l'atto impositivo (pur se in vianon definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione),quest'ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parteNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo alegittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione diriscossione provvisoria, anche avente natura cautelare (Cass., Sez.Un., n. 758/2017).Riconoscere all'istituto in esame una capacità di resistenzaall'annullamento, ancorché non ancora irretrattabile, dell'avviso diaccertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, indefinitiva, al venir meno anche della mera probabilità di fondatezzadella pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata (equindi dell'esistenza del diritto di credito il cui soddisfacimento siintende garantire), non ha fondamento normativo e non risponde adun equo bilanciamento degli interessi contrapposti.Posto, dunque, che l'iscrizione nei ruoli straordinari non sisottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva,che incide sulla legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce iltitolo, ne deriva il pieno adeguamento dello strumento cautelare allastatuizione del giudice; con la conseguenza, quindi, che il ruolo (ilcui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo) deve esseresgravato in conformità al decisum, dall'ente impositore, o la relativacartella annullata, nella stessa misura, dal giudice eventualmenteadito.Nel caso di specie, la sentenza n. 1319/2020 della Commissionetributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso riguardo al diniegodella definizione agevolata, riconoscendo l'esistenza di unaviolazione formale dell'utilizzo del credito in compensazione eannullando l'atto impugnato nella parte in cui aveva proceduto alrecupero dell'imposta, disponendo l’applicabilità delle sanzionisecondo le regole del cumulo giuridico e non materiale.Numero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026Dunque, il venir meno dell’atto presupposto, a seguito del suoannullamento da parte di una sentenza, seppur non definitiva, hacomportato la completa ridefinizione del contenuto della cartella.Peraltro, limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, daeffettuarsi secondo il cumulo giuridico, l’amministrazione non haprospettato né il loro effettivo ammontare né la permanenza delleragioni del fondato pericolo per la riscossione, poste a base dellamisura cautelare adottata ai sensi degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R.n. 602 del 1973 a garanzia del credito erariale.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione delle parti intimate.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimato-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 8472/2021, depositata il 30 novembre2021.Numero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso depositato presso la Commissione tributariaprovinciale di Napoli in data 6 gennaio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] CerboneS.r.l. si opponeva, chiedendone l’annullamento, alla cartella dipagamento n. 71 2019 01206719 43 contenente l’iscrizione a ruoloa titolo definitivo di somme dovute sulla base dell’atto di recuperocrediti 251VI2019AA03102, impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli con sentenza n.6254/01/20, depositata il 29 settembre 2020, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania consentenza n. 8472/2021, depositata il 30 novembre 2021, accoglieval’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 421, e comma 422, l. n. 311del 2004 e dell’art. 27, comma 19 e seguenti, d.l. n. 185 del 2008,conv. con l. n. 2 del 2009, anche con riferimento agli artt. 2697 eNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/20262909 c.c. e agli artt. 324, 325 e 327 c.p.c. e dell’art. 124 disp. att.c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La decisione dellaCommissione tributaria regionale è stata resa in un caso diriscossione delle somme dovute in base ad un avviso di recupero delcredito IVA per indebite compensazioni emesso ai sensi dell’art. 1,comma 421, l. n. 311 del 2004. L’atto di recupero del credito,prodromico alla cartella di pagamento, era stato impugnato in unseparato giudizio, attualmente pendente innanzi alla Commissionetributaria regionale. Secondo la Commissione tributaria regionale, ilparziale accoglimento, nel giudizio di primo grado, del ricorsoavverso l’atto prodromico, con una decisione ancora non definitiva,conduceva all’annullamento della cartella di pagamento. La decisionesarebbe illegittima ed errata. Dal combinato disposto delle normerichiamate sarebbe evidente l’errore giuridico in cui è incorsa laCommissione tributaria regionale, la quale ha ritenuto ostativaall’emissione della cartella una pronuncia non definitiva di parzialeannullamento dell’atto prodromico all’emissione della cartella. Ilcomma 19 dell’art. 27, d.l. n. 185 del 2008, al contrario, dispone chel’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973,delle somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16deve essere disposta anche se l’atto di recupero non è ancoradefinitivo. Si tratta di una norma posta a garanzia del credito erarialeche deroga alla riscossione frazionata del tributo prevista, in caso diimpugnazione dell’atto impositivo innanzi al giudice tributario, aisensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, quindi, non avrebbe potuto disporre l’annullamento dellacartella impugnata sulla base della mera produzione della decisione1319/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, maavrebbe avuto l’onere di verificare che tale decisione avesse il“crisma” della “definitività”. La prova della formazione del giudicatoNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026doveva essere fornita dalla ricorrente. E tale prova non avrebbepotuto essere data, atteso che avverso la pronuncia dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli n. 1319/20 pendeappello innanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania.Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295c.p.c., nonché dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Premesso che, sulla basedel motivo che precede, la sentenza non definitiva sull’attopresupposto della cartella impugnata alcun peso poteva avere ai finidella richiesta di annullamento, ove pure si dovesse ritenere che unqualche rilievo siffatta decisione poteva avere nel limitato ambito delgiudizio avverso l’atto di riscossione, la sentenza della Commissionetributaria regionale della Campania risulta irrimediabilmente viziatada un’applicazione non corretta della normativa al caso concreto(rapporto di pregiudizialità tra legittimità dell’atto di recupero econnesso giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento dellesomme portate nell’atto di recupero). Il giudice regionale ha fattomal governo dei principi di diritto e della logica processuale cheregola i casi di sospensione processuale, art. 295 c.p.c., in combinatodisposto con l’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (comenovellato dal d.lgs. n. 156 del 2015), giungendo nel caso di speciein una pronuncia contra legem. La cartella di pagamento di cui sidiscute nel presente giudizio è stata emessa nei confronti dellaAgricola [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza della notifica preventiva di untutt’oggi sub iudice presso la Commissione tributaria regionale dellaCampania e, dunque, non è definitivo. Una siffatta situazionedetermina oggettivamente una condizione di pregiudizialità cheNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026l’organo giudicante ha ritenuto erroneamente di risolvere annullandola cartella emessa nei confronti della odierna resistente. Ad esserestata mal applicata ed interpretata nel caso di specie sarebbe lacosiddetta “pregiudizialità interna” cioè il caso in cui la causapregiudiziale e quella strettamente dipendente pendono entrambedavanti a giudici tributari. Qualora risultino pendenti, davanti agiudici diversi procedimenti inscindibilmente legati tra loro da unrapporto di pregiudizialità al fine di evitare conflitti di giudicati e alfine di preservare l’economia processuale, il giudice adito deveprovvedere alla sospensione necessaria.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 37, d.P.R. n. 131 del1986 e 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Quand’anche si dovesse reputareche l’annullamento parziale - non definitivo - dell’atto potesserilevare nel giudizio relativo alla cartella di pagamento, la decisionedella Commissione tributaria regionale sarebbe errata sotto altroprofilo. Atteso che, come espressamente argomentato nellasentenza oggetto di impugnazione, il giudizio sull’atto di recupero inCommissione tributaria provinciale, seppur non definitivo, era statosolo parziale, la Commissione tributaria regionale della Campanianon avrebbe potuto annullare in toto la cartella di pagamento ma,semmai, avrebbe dovuto dichiarare a quel momento dovute lesomme quali rideterminate per effetto della sentenza parzialmenteannullatoria dell’atto di recupero dell’imposta.1.1. – I motivi da trattarsi congiuntamente sono infondati.Il comma 19 dell’art. 27, d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2del 2009, norma richiamata dalla stessa Agenzia delle entrate nelcaso di specie, prevede che «In caso di mancato pagamento entroil termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessantaNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602».L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delleimposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso diaccertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo perla riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, lacui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivopresupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervengauna sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato,che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così comeil giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella dipagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizionegiudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, segià effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio,o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. n.22938/2020; Cass., Sez. Un., n. 758/2017).Se, dunque, il giudice tributario - conformemente al consolidatoorientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributarioè annoverabile non tra quelli di «impugnazione-annullamento» bensìtra quelli di «impugnazione-merito», in quanto è diretto non allamera eliminazione dell'atto impugnato, ma, estendendosi al rapportod'imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva siadella dichiarazione del contribuente sia dell'accertamentodell'amministrazione (Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 19750/2014) -annulla, totalmente o parzialmente, l'atto impositivo (pur se in vianon definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione),quest'ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parteNumero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo alegittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione diriscossione provvisoria, anche avente natura cautelare (Cass., Sez.Un., n. 758/2017).Riconoscere all'istituto in esame una capacità di resistenzaall'annullamento, ancorché non ancora irretrattabile, dell'avviso diaccertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, indefinitiva, al venir meno anche della mera probabilità di fondatezzadella pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata (equindi dell'esistenza del diritto di credito il cui soddisfacimento siintende garantire), non ha fondamento normativo e non risponde adun equo bilanciamento degli interessi contrapposti.Posto, dunque, che l'iscrizione nei ruoli straordinari non sisottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva,che incide sulla legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce iltitolo, ne deriva il pieno adeguamento dello strumento cautelare allastatuizione del giudice; con la conseguenza, quindi, che il ruolo (ilcui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo) deve esseresgravato in conformità al decisum, dall'ente impositore, o la relativacartella annullata, nella stessa misura, dal giudice eventualmenteadito.Nel caso di specie, la sentenza n. 1319/2020 della Commissionetributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso riguardo al diniegodella definizione agevolata, riconoscendo l'esistenza di unaviolazione formale dell'utilizzo del credito in compensazione eannullando l'atto impugnato nella parte in cui aveva proceduto alrecupero dell'imposta, disponendo l’applicabilità delle sanzionisecondo le regole del cumulo giuridico e non materiale.Numero registro generale 5420/2022Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 13778/2026Data pubblicazione 12/05/2026Dunque, il venir meno dell’atto presupposto, a seguito del suoannullamento da parte di una sentenza, seppur non definitiva, hacomportato la completa ridefinizione del contenuto della cartella.Peraltro, limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, daeffettuarsi secondo il cumulo giuridico, l’amministrazione non haprospettato né il loro effettivo ammontare né la permanenza delleragioni del fondato pericolo per la riscossione, poste a base dellamisura cautelare adottata ai sensi degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R.n. 602 del 1973 a garanzia del credito erariale.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione delle parti intimate. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris