CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Izzo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3211/2024depositata il 15/10/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 8712/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 11288/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Merola, difensori antistatari; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],antistatari.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele