CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 40959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14bis ord. pen., disposto con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenuto che con unico motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione 6r- dtjartt. 14bis ord. pen., perché la motivazione del provvedimento si basa su un episodio di aggressione del reclamante in danno di un compagno di detenzione, ma si limita a richiamare le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, che non sarebbero presenti nel fascicolo, e senza rivalutare gli argomenti contenuti nel decreto reclamato; che le doglianze sono manifestamente infondate poiché il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a riproporre le valutazioni contenute nel decreto impugnato ma ha evidenziato la gravità di un episodio culminato nella commissione del reato di lesioni gravissime e che non aveva avuto ulteriori conseguenze per il tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria, che ha riferito di tale intervento ben prima dell'esame delle videoriprese; che in ogni caso il fatto non è contestato dal ricorrente; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così o il 10 ottobre 2024 ensore Il P esid nte V iani [OSCURATO:PERSONA] iN CANCL .1SIUA 07 N