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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14741/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 18 novembre 2024 il Tribunale di Milano ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui alli art. 4 legge n. 110 del 1975; letto il ricorso con il quale è stato eccepito, primo motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del "giustificato motivo" della detenzione in luogo pubblico e conseguente mancata assoluzione dell'imputato in ordine al reato contestato e, secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione; letta la memoria del difensore; ritenuto che, quanto al primo motivo, la censura sia del tutto generica in ragione del fatto che il Tribunale ha adeguatamente motivato sull'assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello; ritenuto, inoltre, infondato l'asserito vizio di motivazione, poichè il Tribunale ha chiarito che la condizione di senza fissa dimora non può, di per sé, legittimare il porto indiscriminato e ingiustificato di strumenti da punta e taglio.

La condanna, basata su questa motivazione, appare coerente, considerato che Zenari si è limitato ad affermare di essere senza fissa dimora; ritenuto anche il secondo motivo inammissibile in quanto ripropositivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 18 novembre 2024 il Tribunale di Milano ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui alli art. 4 legge n. 110 del 1975; letto il ricorso con il quale è stato eccepito, primo motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del "giustificato motivo" della detenzione in luogo pubblico e conseguente mancata assoluzione dell'imputato in ordine al reato contestato e, secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione; letta la memoria del difensore; ritenuto che, quanto al primo motivo, la censura sia del tutto generica in ragione del fatto che il Tribunale ha adeguatamente motivato sull'assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello; ritenuto, inoltre, infondato l'asserito vizio di motivazione, poichè il Tribunale ha chiarito che la condizione di senza fissa dimora non può, di per sé, legittimare il porto indiscriminato e ingiustificato di strumenti da punta e taglio. La condanna, basata su questa motivazione, appare coerente, considerato che Zenari si è limitato ad affermare di essere senza fissa dimora; ritenuto anche il secondo motivo inammissibile in quanto ripropositivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 14741/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris