CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 707 cod. pen., oltre ad essere privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, è manifestamente infondato in quanto la pronuncia impugnata risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, con cui la Corte territoriale ha valorizzato gli elemento fondativi della colpevolezza del prevenuto, facendo riferimento alla non credibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa il possesso dei beni, alla luce della natura e della funzione degli strumenti, nonché all'atteggiamento assunto dal reo al momento dell'accertamento del fatto, incompatibile con la presunta liceità del possesso (pag. 1 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen., oltre ad essere privo dei necessari profili di specificità censoria, è meramente riproduttivo dì profili dì censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda pag. 2 sul riferimento, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla gravità del reato per il numero consistente dei beni ed alla capacità a delinquere del reo desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie e Estensore Il P