CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 18285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto al N.R.G936/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M15 A509G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A49 E839R), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza della Libertà, n. 20; -ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H62 A501E), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Angelico, n. 32; -altra ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L21 A501L), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente R.G.N. 936/’17 C.C. 11/5/2023 SERVITU’ domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; -controricorrente- ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]’ NONE (C.F.: 9007400252), in persona dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - altro controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44L43 H199I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B24 E897S), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale il 19 gennaio 2017 allegata alla copia del ricorso notificata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. G.B. Vico, n. 1; -resistenti - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1188/2016 (pubblicata in data 26/5/2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e considerato che non può ritenersi validamente effettuata la nuova costituzione, per i ricorrenti, con la rappresentanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando conferitagli una mera procura speciale in data 27 aprile 2023, depositata in atti, senza l’osservanza delle modalità necessarie previste dalla previgente formulazione dell’art. 83 c.p.c. (ovvero con comparsa di nuova costituzione nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata), risultando la causa introdotta anteriormente al 4 luglio 2009; Rilevato: -che, con sentenza n. 1188/2016 (pubblicata il 26 maggio 2016), la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Belluno n. 314/2011, costituiva servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, per la larghezza di tremetri, in favore dei fondi siti nel Comune di Auronzo di Cadore, censiti al C.T. al foglio 66, mappali 105, 104 e 106, a carico dei fondi censiti al foglio 66, mappali 214 e 107, nonché a favore dei mappali 108 e 109, a carico dei mappali 105, 104, 106, 214 e 107, secondo il tracciato rappresentato in colore azzurro nella planimetria di cui all’allegato 9 della relazione del c.t.u. (depositata il 20 luglio 2015), con l’autorizzazione alle conseguenti trascrizioni e volture e la determinazione delle relative indennità dovute ai sensi dell’art. 1053 c.c.; -che, con la stessa sentenza, la Corte veneta respingeva gli appelli incidentali formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di primo grado e disponendo la compensazione integrale delle spese processuali, salvo che per quelle occorse per le due c.t.u.; - che, avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, in via principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (basato su due motivi), [OSCURATO:PERSONA] (riferito a quattro motivi), nonché ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] (affidato a cinque motivi). Considerato: - che, tra i numerosi motivi formulati con i proposti ricorsi, sono state prospettate alcune questioni di particolare rilevanza giuridica in materia di servitù, quali quelle concernenti: a) l’ammissibilità, o meno, dalla chiamata a titolo di garanzia (con riferimento alla possibile operatività dell’art. 1485 c.c.) nei confronti del terzo venditore ad opera dell’acquirente convenuto, a fronte di una proposta azione – in epoca successiva alla vendita – introdotta, nei suoi riguardi, da altri soggetti di costituzione coattiva di servitù di passaggio sul bene oggetto di alienazione; b) l’ammissibilità, o meno, dell’azione di costituzione coattiva di servitù agricola da parte dei titolari degli asseriti fondi dominanti, benché questi ultimi ricadano in zona aventi destinazione urbanistica ed edificata (anche se in parte); c) sul piano processuale, la configurabilità o meno del vizio di ultrapetizione nel caso in cui il giudice, con l’emessa sentenza costitutiva di servitù di passaggio, abbia individuato il percorso discostandosi sia dalle indicazioni costituenti oggetto della domanda degli appellanti principali sia da quelle riconducibili all’oggetto delle domande avanzate dai proprietari dei fondi interclusi costituitisi nel giudizio di secondo grado, riferite ad un solo tracciato catastalmente identificato con assoluta precisione. Ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per procedere alla trattazione e definizione dei ricorsi nelle forme della pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]