Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 26250/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PETRUZZELLA Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 3 dicembre 2021 del Tribunale per il riesame di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, limitatamente al delitto di cui al capo c), il rigetto del ricorso in riferimento al capo a); uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato ordinanza del GIP in data 11 febbraio 2022, con la quale è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della misura "domiciliare" applicata in riferimento al delitto di cui al capo C; gli stessi difensori hanno altresì riferito che il GIP, con ordinanza in data 28 febbraio 2022, ha sostituito, quanto al capo a), la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari; i difensori hanno quindi illustrato i motivi di ricorso, dei quali hanno chiesto l'accoglimento, limitatamente alla misura in essere per il delitto di cui al capo A.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo escludeva, per i reati contestati, l'aggravante delle finalità di agevolazione del sodalizio mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e confermava parzialmente (riformando in senso domiciliare il presidio cautelare per il delitto tentato di cui al capo c), l'ordinanza emessa in data 10 novembre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e concreta attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e pericolo di attentato alla genuinità della prova, oltre alla adeguatezza del solo presidio carcerario, in riferimento ai delitti di riciclaggio (capo A) e di tentata intestazione fraudolentemente fittizia di valori (capo C), per il quale in ragione dei limiti edittali sostituiva al presidio inframurario quello domiciliare.

1.1. Come documentato e rappresentato dai difensori in udienza, in riferimento al delitto tentato di cui al capo c), la misura è stata dichiarata inefficace, per superamento dei termini massimi di fase, con ordinanza del GIP in data 11 febbraio 2022; mentre, con riferimento al delitto di cui al capo a (riciclaggio), la misura inframuraria è stata dal GIP sostituita (ordinanza 28 febbraio 2022) con quella degli arresti domiciliari.

Non residua pertanto più interesse a ricorrere in riferimento alla misura applicata per il delitto tentato di cui al capo c.

2. Con i motivi di impugnazione il ricorrente deduce:

2.1. violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento al delitto di riciclaggio di cui al capo A), difettando qualsivoglia idoneità in concreto dell'effetto dissimulatorio che costituisce elemento specializzante della fattispecie, in quanto l'operazione finanziaria favorita dall'opera professionale del ricorrente si è di fatto risolta in un banale giroconto, che mantiene immutata la titolarità del conto corrente in capo al precedente intestatario, mutando solo la sede e la identità della banca trattaria, con piena tracciabilità dell'operazione finanziaria.

2.2. Lo stesso vizio è dedotto anche con il secondo motivo di ricorso, avendo il tribunale irragionevolmente escluso che la condotta di riciclaggio "autonomo" contestato al professionista potesse viceversa qualificarsi in termini di concorso in autoriciclaggio, ai sensi degli artt. 110 e 117 cod. pen., condotta concretamente inidonea alla realizzazione del risultato, atteso che i fondi trasferiti presso la banca di Tirana furono bloccati dalle autorità locali, così inibendo ogni successiva ipotizzabile condotta volta all'allontanamento di ricchezza mobile dalla sua traccia illecita.

2.3. Ancora, violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo il tribunale della valutazione cautelare evidentemente errato nella stima della consistenza del quadro indiziario relativo alla tentata fraudolenta intestazione di somme e valori finanziari, atteso che allorquando il ricorrente si accingeva a depositare in banca la delega ad operare sul conto intestato al disponente le somme erano state già bloccate dall'autorità locale ed il tentativo era dunque assolutamente inidoneo a realizzare il risultato programmato per indisponibilità concreta dell'oggetto.

Motivo per il quale, a seguito della dichiarata inefficacia, non residua interesse al ricorso.

2.4. Vizio di motivazione, per illogicità e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, in riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. a e c, 275 cod. proc. pen.) attinge la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per fatti che non possono prestarsi ad aggravamento o reiterazione e, soprattutto, quando alla divisata adeguatezza del solo presidio cautelare inframurario applicato, argomentata con formula generica, che non pare confrontarsi con le specificità della fattispecie concreta; anche per l'assoluto difetto di manifestazioni di trasgressività o insofferenza alle restrizioni imposte dalla giurisdizione (e per la eventualità che il presidio domiciliare possa accompagnarsi al divieto concreto di mantenere contatti con terzi estranei ai familiari conviventi). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile quanto alla misura applicata per il delitto tentato di cui al capo c), per soprà(/enuta carenza di interesse, attesa la inefficacia dichiarata dal GIP, relativamente a tale capo, con ordinanza in data 11 febbraio 2022.

Quanto al delitto di riciclaggio contestato in cautela al capo a), la sopravvenuta sostituzione del presidio cautelare in forma domiciliare ha fatto perdere al ricorso l'unico iniziale elemento di stimata fondatezza.

Il ricorso va pertanto sul punto rigettato.

Deve premettersi, quanto al perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare, che: ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della ordinanza intervenuta a seguito della istanza di riesame si salda con quella emessa in sede genetica, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici della impugnazione concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione.

Del resto, la reciproca integrazione osmotica della ordinanza genetica e di quella intervenuta a seguito della proposizione di istanza di riesame è principio immanente nel nostro sistema processuale, che ha resistito anche alla novella processuale del 2015 (tra le più recenti massimate, Sez. 6, n. 10590, del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; tra le più remote, Sez. 2, n. 292 del 24/1/1997, Rv. 207137).

I motivi sviluppati in ricorso, sul merito della gravità indiziarla per l'ipotesi contestata al capo a) della imputazione, sollecitano peraltro la Corte di legittimità ad una differente lettura delle evidenze indiziarie di natura intercettiva e logico deduttiva, scivolando evidentemente verso la censura di merito, inammissibile in questa sede (Sez. 2, n. 27866, del 17/6/2019, Rv. 276976: In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.) Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione in caso di "conformità verticale" delle decisioni sul merito della stimata gravità indiziaria, va rilevato come la prima deduzione difensiva sia volta a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze indiziarie (in particolare, del peso degli argomenti offerti dai documenti esaminati e dalle conversazioni intercettate, per ravvisare nelle condotte l'intento dissimulatorio che deve accompagnare le modalità del trasferimento del denaro o dei valori, operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità).

Deve ancora rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (sebbene criptico o cifrato) costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301, del 20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez.

U., n. 22471, del 26 febbraio 2015, Rv. 263715).

1. Quanto alla divisata gravità indiziaria per l'ipotesi riciclaggio contestata in cautela, incontestata la ontologica cronologia dei fatti di trasferimento mobiliare, la difesa si duole della divisata idoneità dissimulatoria di trasferimenti finanziari tracciabili, nella medesimezza del soggetto disponente e beneficiato.

Si tratterebbe in sostanza di un "giroconto" realizzato a beneficio dello stesso intestatario del conto che custodiva la provvista.

Per altro verso, la difesa fa rimarcare l'assoluta impossibilità di realizzare il trasferimento ritenuto illecito, atteso che la disponibilità delle somme sul conto del disponente fu bloccata prima ancora che il ricorrente potesse depositare la delega ad operare su quel conto, rilasciata in suo favore.

Nulla viceversa è stato dedotto in punto di illiceità della provvista illecita trasferita, trattandosi peraltro di somme, almeno parzialmente, oggetto di provvedimento definitivo di confisca di prevenzione.

1.1. Quanto a idoneità della condotta a realizzare la dissimulazione della traccia illecita d'origine, il tribunale per il riesame diffusamente argomenta fino a pagina 11 della ordinanza impugnata, valorizzando, non solo la prova documentale, ma anche il vasto e pertinente compendio di intercettazioni acquisito al processo, che ha consentito di identificare un "percorso dissimulatorio" programmato nei dettagli.

Le ingenti somme oggetto riciclaggio sono state infatti prima svincolate dalla loro destinazione (fondazione familiare), sono quindi state "trasferite", grazie all'opera professionale diretta del ricorrente, dal conto corrente acceso presso istituto di diritto elvetico al deposito in istituto albanese, ove era stato già aperto un conto parallelo intestato al ricorrente e dove i fondi (trasferiti dalla Svizzera all'Albania) sarebbero dovuti confluire, perdendo così la traccia identitaria del titolare, per poi ulteriormente transitare in istituti del lontano oriente e così "sparire".

Questo il chiaro programma da realizzare, interrotto in Albania dalle autorità locali, che hanno bloccato la disponibilità delle somme sul conto che aveva ricevuto la provvista elvetica.

Il tribunale della cautela non ha inoltre mancato di osservare che tali condotte di articolato trasferimento finanziario si sarebbero realizzate con l'ausilio di soggetti terzi anche stranieri (tecnici, imprenditori, politici e intermediari finanziari), tutti retribuiti per l'opera prestata, col fine ultimo di far perdere alla provvista la traccia illecita d'origine.

Il che non pare affatto contrastare con la lettera della norma incriminatrice, giacché il trasferimento finanziario, per quanto potenzialmente identificabile, consentiva di allontanare, grazie alla nuova identità del titolare del conto di programmata destinazione, la traccia della delittuosa provenienza (sul punto Sez. 2, n. 16908, del 5/3/2019, Rv. 276419; si veda anche Sez. 2, n. 7860/2020; Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Rv. 278374: Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto.).

La traccia (intercettiva) recente della programmata "dissoluzione" rende quindi piena contezza della infondatezza del motivo che denunzia difetto di tipicità.

1.2. Quanto al negato concorso atipico nel delitto di autoriciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo B. Il motivo non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, che ha valorizzato l'impegno professionale autonomo del commercialista, retribuito proprio in ragione dell'opera professionale svolta, condotta indipendente rispetto a quella tenuta dal titolare della provvista illecita.

Deve dunque ritenersi che nella fattispecie le due condotte (quella dell'investitore-produttore e quella del professionista riciclatore) restano scisse nel titolo di reato, rispondendo ciascuno della condotta tipica a lui addebitata (sul punto, Sez. 2, n. 16519, del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 281596; Sez. 2, n. 17235, del 17/1/2018, Rv. 276252: in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto- presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus).

In ogni caso, deve pure rilevarsi che dalla differente qualificazione giuridica del fatto non deriverebbe alcun concreto vantaggio cautelare per il ricorrente, atteso che anche l'autoriciclaggio è titolo cautelare detentivo; né l'enfasi nell'uso dell'avverbio "concretamente", proprio solo della fattispecie di più recente incriminazione, che colora la condotta dissimulatoria, appare influente nella fattispecie, attesa la granitica solidità del programma di trasferimenti a catena in corso di completamento.

1.3. Si è già detto sopra della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il terzo motivo di ricorso, che resta pertanto inammissibile.

1.4. Quanto a valutazione della attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, Il tribunale ha ritenuto ricorrere le esigenze di prevenzione speciale di cui alla lett. c dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., in ragione del collegamento del ricorrente con i produttori delle risorse illecite e con i "tecnici" del riciclaggio internazionale.

E' stato altresì ritenuto il pericolo per la prova in formazione, in ragione delle condotte di occultamento già programmate ed in parte realizzate.

In relazione alla natura coercitiva ed al carattere detentivo inframurario della misura imposta, il tribunale ha valorizzato le modalità dettagliatamente organizzate della condotta ed i radicati contatti con i professionisti del settore, talché la misura domiciliare invocata in subordine non sarebbe comunque in grado di inibire pericolosi contatti del ricorrente con i settori finanziari in grado di realizzare e portare a compimento i programmi già avviati con la complicità di altri professionisti, imprenditori e tecnici bancari compiutamente identificati.

1.4.1. Il giudizio cautelare di merito ha quindi inteso valorizzare quegli elementi di fatto, tratti dalla esperienza del caso concreto complessivamente analizzato, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro l'indagato, se non etero determinato nella coercizione (inframuraria), possa ripetere quelle condotte finanziarie nelle quali ha palesato di essere particolarmente versato, oltre a turbare la genuinità della prova.

1.4.2. Come dichiarato dai difensori in udienza, con ordinanza in data 28 febbraio 2022 la misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Residua, pertanto, interesse a coltivare il ricorso solo in ordine alla ritenuta sussistenza e grado delle esigenze cautelari.

Sul tema non può sottacersi il significato da annettere alle modalità (contabili e finanziarie) dei fatti contestati, assai efficacemente ideate e realizzate, servendosi del favore offerto da numerosi altri soggetti tecnici e politici, soprattutto all'estero, in Paesi collocati extra UE.

Può, dunque, concretamente ritenersi che il ricorrente abbia già manifestato particolari attitudini finanziarie (non lecite) nell'occorso, tali da concretamente consentirgli di adempiere il mandato e spendersi professionalmente in analoghe transazioni internazionali, così come può del pari ritenersi che le esigenze cautelari ritenute devono parametrarsi alla specificità della condotta, la cui futura iterazione può senz'altro essere in concreto inibita, come già divisato dal giudice per le indagini preliminari, anche attraverso l'applicazione del meno afflittivo presidio domiciliare.

2. Il ricorso va pertanto sul punto rigettato.

2.1. Al rigetto del motivo di ricorso consegue, ai sensi di quanto disposto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla inammissibilità del secondo motivo di ricorso non consegue la sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende atteso che la sopravvenuta carenza di interesse è dipesa dall'esito favorevole della vicenda cautelare relativamente a tale capo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al capo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PETRUZZELLA Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 3 dicembre 2021 del Tribunale per il riesame di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, limitatamente al delitto di cui al capo c), il rigetto del ricorso in riferimento al capo a); uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato ordinanza del GIP in data 11 febbraio 2022, con la quale è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della misura "domiciliare" applicata in riferimento al delitto di cui al capo C; gli stessi difensori hanno altresì riferito che il GIP, con ordinanza in data 28 febbraio 2022, ha sostituito, quanto al capo a), la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari; i difensori hanno quindi illustrato i motivi di ricorso, dei quali hanno chiesto l'accoglimento, limitatamente alla misura in essere per il delitto di cui al capo A.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo escludeva, per i reati contestati, l'aggravante delle finalità di agevolazione del sodalizio mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e confermava parzialmente (riformando in senso domiciliare il presidio cautelare per il delitto tentato di cui al capo c), l'ordinanza emessa in data 10 novembre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e concreta attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e pericolo di attentato alla genuinità della prova, oltre alla adeguatezza del solo presidio carcerario, in riferimento ai delitti di riciclaggio (capo A) e di tentata intestazione fraudolentemente fittizia di valori (capo C), per il quale in ragione dei limiti edittali sostituiva al presidio inframurario quello domiciliare. 1.1. Come documentato e rappresentato dai difensori in udienza, in riferimento al delitto tentato di cui al capo c), la misura è stata dichiarata inefficace, per superamento dei termini massimi di fase, con ordinanza del GIP in data 11 febbraio 2022; mentre, con riferimento al delitto di cui al capo a (riciclaggio), la misura inframuraria è stata dal GIP sostituita (ordinanza 28 febbraio 2022) con quella degli arresti domiciliari. Non residua pertanto più interesse a ricorrere in riferimento alla misura applicata per il delitto tentato di cui al capo c. 2. Con i motivi di impugnazione il ricorrente deduce: 2.1. violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento al delitto di riciclaggio di cui al capo A), difettando qualsivoglia idoneità in concreto dell'effetto dissimulatorio che costituisce elemento specializzante della fattispecie, in quanto l'operazione finanziaria favorita dall'opera professionale del ricorrente si è di fatto risolta in un banale giroconto, che mantiene immutata la titolarità del conto corrente in capo al precedente intestatario, mutando solo la sede e la identità della banca trattaria, con piena tracciabilità dell'operazione finanziaria. 2.2. Lo stesso vizio è dedotto anche con il secondo motivo di ricorso, avendo il tribunale irragionevolmente escluso che la condotta di riciclaggio "autonomo" contestato al professionista potesse viceversa qualificarsi in termini di concorso in autoriciclaggio, ai sensi degli artt. 110 e 117 cod. pen., condotta concretamente inidonea alla realizzazione del risultato, atteso che i fondi trasferiti presso la banca di Tirana furono bloccati dalle autorità locali, così inibendo ogni successiva ipotizzabile condotta volta all'allontanamento di ricchezza mobile dalla sua traccia illecita. 2.3. Ancora, violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo il tribunale della valutazione cautelare evidentemente errato nella stima della consistenza del quadro indiziario relativo alla tentata fraudolenta intestazione di somme e valori finanziari, atteso che allorquando il ricorrente si accingeva a depositare in banca la delega ad operare sul conto intestato al disponente le somme erano state già bloccate dall'autorità locale ed il tentativo era dunque assolutamente inidoneo a realizzare il risultato programmato per indisponibilità concreta dell'oggetto. Motivo per il quale, a seguito della dichiarata inefficacia, non residua interesse al ricorso. 2.4. Vizio di motivazione, per illogicità e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, in riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. a e c, 275 cod. proc. pen.) attinge la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per fatti che non possono prestarsi ad aggravamento o reiterazione e, soprattutto, quando alla divisata adeguatezza del solo presidio cautelare inframurario applicato, argomentata con formula generica, che non pare confrontarsi con le specificità della fattispecie concreta; anche per l'assoluto difetto di manifestazioni di trasgressività o insofferenza alle restrizioni imposte dalla giurisdizione (e per la eventualità che il presidio domiciliare possa accompagnarsi al divieto concreto di mantenere contatti con terzi estranei ai familiari conviventi). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile quanto alla misura applicata per il delitto tentato di cui al capo c), per soprà(/enuta carenza di interesse, attesa la inefficacia dichiarata dal GIP, relativamente a tale capo, con ordinanza in data 11 febbraio 2022. Quanto al delitto di riciclaggio contestato in cautela al capo a), la sopravvenuta sostituzione del presidio cautelare in forma domiciliare ha fatto perdere al ricorso l'unico iniziale elemento di stimata fondatezza. Il ricorso va pertanto sul punto rigettato. Deve premettersi, quanto al perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare, che: ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della ordinanza intervenuta a seguito della istanza di riesame si salda con quella emessa in sede genetica, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici della impugnazione concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione. Del resto, la reciproca integrazione osmotica della ordinanza genetica e di quella intervenuta a seguito della proposizione di istanza di riesame è principio immanente nel nostro sistema processuale, che ha resistito anche alla novella processuale del 2015 (tra le più recenti massimate, Sez. 6, n. 10590, del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; tra le più remote, Sez. 2, n. 292 del 24/1/1997, Rv. 207137). I motivi sviluppati in ricorso, sul merito della gravità indiziarla per l'ipotesi contestata al capo a) della imputazione, sollecitano peraltro la Corte di legittimità ad una differente lettura delle evidenze indiziarie di natura intercettiva e logico deduttiva, scivolando evidentemente verso la censura di merito, inammissibile in questa sede (Sez. 2, n. 27866, del 17/6/2019, Rv. 276976: In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.) Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione in caso di "conformità verticale" delle decisioni sul merito della stimata gravità indiziaria, va rilevato come la prima deduzione difensiva sia volta a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze indiziarie (in particolare, del peso degli argomenti offerti dai documenti esaminati e dalle conversazioni intercettate, per ravvisare nelle condotte l'intento dissimulatorio che deve accompagnare le modalità del trasferimento del denaro o dei valori, operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità). Deve ancora rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (sebbene criptico o cifrato) costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301, del 20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez. U., n. 22471, del 26 febbraio 2015, Rv. 263715). 1. Quanto alla divisata gravità indiziaria per l'ipotesi riciclaggio contestata in cautela, incontestata la ontologica cronologia dei fatti di trasferimento mobiliare, la difesa si duole della divisata idoneità dissimulatoria di trasferimenti finanziari tracciabili, nella medesimezza del soggetto disponente e beneficiato. Si tratterebbe in sostanza di un "giroconto" realizzato a beneficio dello stesso intestatario del conto che custodiva la provvista. Per altro verso, la difesa fa rimarcare l'assoluta impossibilità di realizzare il trasferimento ritenuto illecito, atteso che la disponibilità delle somme sul conto del disponente fu bloccata prima ancora che il ricorrente potesse depositare la delega ad operare su quel conto, rilasciata in suo favore. Nulla viceversa è stato dedotto in punto di illiceità della provvista illecita trasferita, trattandosi peraltro di somme, almeno parzialmente, oggetto di provvedimento definitivo di confisca di prevenzione. 1.1. Quanto a idoneità della condotta a realizzare la dissimulazione della traccia illecita d'origine, il tribunale per il riesame diffusamente argomenta fino a pagina 11 della ordinanza impugnata, valorizzando, non solo la prova documentale, ma anche il vasto e pertinente compendio di intercettazioni acquisito al processo, che ha consentito di identificare un "percorso dissimulatorio" programmato nei dettagli. Le ingenti somme oggetto riciclaggio sono state infatti prima svincolate dalla loro destinazione (fondazione familiare), sono quindi state "trasferite", grazie all'opera professionale diretta del ricorrente, dal conto corrente acceso presso istituto di diritto elvetico al deposito in istituto albanese, ove era stato già aperto un conto parallelo intestato al ricorrente e dove i fondi (trasferiti dalla Svizzera all'Albania) sarebbero dovuti confluire, perdendo così la traccia identitaria del titolare, per poi ulteriormente transitare in istituti del lontano oriente e così "sparire". Questo il chiaro programma da realizzare, interrotto in Albania dalle autorità locali, che hanno bloccato la disponibilità delle somme sul conto che aveva ricevuto la provvista elvetica. Il tribunale della cautela non ha inoltre mancato di osservare che tali condotte di articolato trasferimento finanziario si sarebbero realizzate con l'ausilio di soggetti terzi anche stranieri (tecnici, imprenditori, politici e intermediari finanziari), tutti retribuiti per l'opera prestata, col fine ultimo di far perdere alla provvista la traccia illecita d'origine. Il che non pare affatto contrastare con la lettera della norma incriminatrice, giacché il trasferimento finanziario, per quanto potenzialmente identificabile, consentiva di allontanare, grazie alla nuova identità del titolare del conto di programmata destinazione, la traccia della delittuosa provenienza (sul punto Sez. 2, n. 16908, del 5/3/2019, Rv. 276419; si veda anche Sez. 2, n. 7860/2020; Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Rv. 278374: Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto.). La traccia (intercettiva) recente della programmata "dissoluzione" rende quindi piena contezza della infondatezza del motivo che denunzia difetto di tipicità. 1.2. Quanto al negato concorso atipico nel delitto di autoriciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo B. Il motivo non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, che ha valorizzato l'impegno professionale autonomo del commercialista, retribuito proprio in ragione dell'opera professionale svolta, condotta indipendente rispetto a quella tenuta dal titolare della provvista illecita. Deve dunque ritenersi che nella fattispecie le due condotte (quella dell'investitore-produttore e quella del professionista riciclatore) restano scisse nel titolo di reato, rispondendo ciascuno della condotta tipica a lui addebitata (sul punto, Sez. 2, n. 16519, del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 281596; Sez. 2, n. 17235, del 17/1/2018, Rv. 276252: in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto- presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus). In ogni caso, deve pure rilevarsi che dalla differente qualificazione giuridica del fatto non deriverebbe alcun concreto vantaggio cautelare per il ricorrente, atteso che anche l'autoriciclaggio è titolo cautelare detentivo; né l'enfasi nell'uso dell'avverbio "concretamente", proprio solo della fattispecie di più recente incriminazione, che colora la condotta dissimulatoria, appare influente nella fattispecie, attesa la granitica solidità del programma di trasferimenti a catena in corso di completamento. 1.3. Si è già detto sopra della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il terzo motivo di ricorso, che resta pertanto inammissibile. 1.4. Quanto a valutazione della attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, Il tribunale ha ritenuto ricorrere le esigenze di prevenzione speciale di cui alla lett. c dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., in ragione del collegamento del ricorrente con i produttori delle risorse illecite e con i "tecnici" del riciclaggio internazionale. E' stato altresì ritenuto il pericolo per la prova in formazione, in ragione delle condotte di occultamento già programmate ed in parte realizzate. In relazione alla natura coercitiva ed al carattere detentivo inframurario della misura imposta, il tribunale ha valorizzato le modalità dettagliatamente organizzate della condotta ed i radicati contatti con i professionisti del settore, talché la misura domiciliare invocata in subordine non sarebbe comunque in grado di inibire pericolosi contatti del ricorrente con i settori finanziari in grado di realizzare e portare a compimento i programmi già avviati con la complicità di altri professionisti, imprenditori e tecnici bancari compiutamente identificati. 1.4.1. Il giudizio cautelare di merito ha quindi inteso valorizzare quegli elementi di fatto, tratti dalla esperienza del caso concreto complessivamente analizzato, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro l'indagato, se non etero determinato nella coercizione (inframuraria), possa ripetere quelle condotte finanziarie nelle quali ha palesato di essere particolarmente versato, oltre a turbare la genuinità della prova. 1.4.2. Come dichiarato dai difensori in udienza, con ordinanza in data 28 febbraio 2022 la misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Residua, pertanto, interesse a coltivare il ricorso solo in ordine alla ritenuta sussistenza e grado delle esigenze cautelari. Sul tema non può sottacersi il significato da annettere alle modalità (contabili e finanziarie) dei fatti contestati, assai efficacemente ideate e realizzate, servendosi del favore offerto da numerosi altri soggetti tecnici e politici, soprattutto all'estero, in Paesi collocati extra UE. Può, dunque, concretamente ritenersi che il ricorrente abbia già manifestato particolari attitudini finanziarie (non lecite) nell'occorso, tali da concretamente consentirgli di adempiere il mandato e spendersi professionalmente in analoghe transazioni internazionali, così come può del pari ritenersi che le esigenze cautelari ritenute devono parametrarsi alla specificità della condotta, la cui futura iterazione può senz'altro essere in concreto inibita, come già divisato dal giudice per le indagini preliminari, anche attraverso l'applicazione del meno afflittivo presidio domiciliare. 2. Il ricorso va pertanto sul punto rigettato. 2.1. Al rigetto del motivo di ricorso consegue, ai sensi di quanto disposto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla inammissibilità del secondo motivo di ricorso non consegue la sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende atteso che la sopravvenuta carenza di interesse è dipesa dall'esito favorevole della vicenda cautelare relativamente a tale capo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al capo
Sentenza Cassazione n. 26250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris