CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 31389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti di: [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Reggio calabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del procuratore generalee conclude per l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura.Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 324cod. proc. pen., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudiceper le indagini preliminari presso il medesimo tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a oggetto la suddetta società e il relativo complesso aziendale, in relazioneai delitti di cui agli artt. 416, 615 ter, 476-479 e 640 cod. pen., oggetto dellacontestazione provvisoria. L’ipotesi accusatoria ritiene dimostrata l’esistenza diun’associazione a delinquere, finalizzata alla realizzazione di una pluralità di truffeai danni di enti pubblici attraverso molteplici reati-fine: falso in atto pubblico;accesso abusivo a sistema informatico in forma aggravata e falsità ideologicacommessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative,condotte tutte realizzate in un contesto nel quale assume rilievo centrale ladistribuzione dell’ossigeno medicale nell’ambito dell’ossigenoterapia a lungotermine (OTLT) gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], secondo un modello procedimentale dettagliatamentedisciplinato dalla normativa di settore e compiutamente ricostruito dai giudici dimerito. Le risultanze investigative avrebbero fatto emergere una gestione illecitadella distribuzione delle bombole destinate all’ossigenoterapia, il cui trasportoveniva curato dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, con attribuzioni in sovrannumero apazienti aventi diritto (eccedenze contabilizzate ai fini del rimborso, ma maiconsegnate), consegne a soggetti non titolati in quanto in buona salute e perfinoa soggetti deceduti”. [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione cautelare, pur riconoscendo lasussistenza dei requisiti del fumus dei delitti in questione e del periculum in mora,sia in senso impeditivo, per evitare l’aggravamento dei reati commessi o lapossibilità di commissione di altri reati, sia in quanto il sequestro deve ritenersifinalizzato alla confisca del mezzo attraverso il quale i reati per cui si procede sonostati commessi, vale a dire la “[OSCURATO:PERSONA]” e il suo complesso aziendale,ha, tuttavia, rilevato la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Ciòin quanto il sequestro ha avuto a oggetto l’intera azienda della società, che vantaun fatturato annuo di 500.000,00 euro, a fronte di un profitto illecito per la“[OSCURATO:PERSONA]” di soli 47.650,00 per i quattro anni (dal 2019 al 2022) in cuisarebbe stata operativa l’indicata associazione a delinquere (cfr. pp. 7-8dell’impugnata ordinanza).2. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], senza indicare specificamente i vizi da cui il suddettoprovvedimento sarebbe affetto, insistendo, piuttosto, sul completo asservimentodella società in precedenza indicata e del relativo complesso aziendale alle finalitàillecite perseguite dal [OSCURATO:PERSONA] e dai coindagati. 3. Con memoria del 28aprile 2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedeche il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato 3. Il ricorso va dichiaratoinammissibile per le seguenti ragioni. 4. E invero non può non rilevarsi come tuttii motivi articolati dal ricorrente siano versati in fatto, in quanto con essi il PubblicoMinistero, deduce vizi di motivazione, non scrutinabili in questa sede di legittimità,come appare evidente nel rilievo con cui si deduce la contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata (cfr. p. 3 del ricorso) Come è noto, infatti,il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656). Orbene nel caso in esame l’impugnata ordinanza ècontraddistinta da un percorso motivazionale esaustivo e coerente, che dà conto,anche attraverso il richiamo operato al contenuto del provvedimento applicativodella misura cautelare reale di cui si discute, delle ragioni che hanno giustificatol’annullamento del provvedimento cautelare reale. [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazionecautelare, del resto, ha fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, che impongono il rispetto dei principi diproporzionalità e adeguatezza nell’adozione dei provvedimenti di sequestropreventivo impeditivo o finalizzato alla confisca, tanto nella fase genetica dellamisura quanto in quella della sua esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 17763 del13/12/2018, Rv. 275886; Sez. 6, n. 20649 del 15/2/2023, Rv. 284757; Sez. 6, n.6832 del 28/01/2026, Rv. 289344 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del p.m.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]