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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07357/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25887/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale incalce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Arl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procuraspeciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1488/2024depositata il 18/09/2024.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TerminiImerese l’[OSCURATO:PERSONA].

Coop a r.l. in liquidazione coattaamministrativa per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto in suo favore, perusucapione, ex art. 1158 c.c., dell’appezzamento di terreno sito nel [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, contrada Traversa, della superficie catastale di ettarisette, are sessantuno e centiare quarantaquattro, distinto nel catastoTerreni al Foglio 5, particelle 4-6-38-39 e 48.Esponeva che il terreno non era stato mai posseduto dalla società e che,invece, egli lo aveva utilizzato sin dal 1979, recintandolo in unico corpo coni terreni confinanti di proprietà sua e della moglie, con paletti di ferro, filospinato e reti metalliche, impedendo l’accesso e l’uso a chiunque altro,nonché facendovi pascolare i suoi capi di bestiame, circa 60 tra mucche,vitelli e tori; di aver creato, prima del 1979 e successivamente mantenuto,nel terreno un laghetto, mediante sistemazione dei suoi bordi e recinzioneal fine di impedire agli animali allevati di farvi accesso autonomo e libero,con il rischio di affossamento nel fango; le acque del lago, inoltre, eranostate utilizzate per abbeverare le bestie.Costituitasi in giudizio, la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, premesso di essere proprietaria giustodella domanda, contestando l’esistenza di un possesso idoneoall’usucapione, illustrando di: aver svolto costantemente attività di utilizzoe tutela della proprietà del fondo in oggetto, nonché, all’incirca qualche annodopo il 1990, realizzato una recinzione, con paletti in legno e filo spinatoper impedire sconfinamenti e per delimitare il confine della proprietà conquello dei fondi confinanti.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda, condannandol’attore al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di primo grado, ritenendoinammissibile la richiesta di prova testimoniale, perché relativa acircostanze che contrastavano con le evidenze documentali in atti oirrilevanti (atti di acquisto del 12 ottobre 1994 e del 07 luglio 1981), rilevavache l’attore non aveva fornito nessuna prova ai fini dell’acquisto dellaproprietà dell’immobile per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello censurando la sentenza per nonavere ritenuto provato il possesso utile all’usucapione, nonostante lo stessonon fosse stato contestato dalla convenuta, che si era limitata a rilevare chel’attore non avesse dato prova del predetto possesso, senza contrastarne isingoli atti costitutivi.Deduceva inoltre che la Cooperativa non avesse allegato una propriainterruttivi, non risultando a tal fine rilevanti lo svolgimento di gite esopralluoghi, la raccolta di olive e la realizzazione della recinzione del fondo,peraltro fatti tutti contestati e sforniti di prova.

Deduceva l’irrilevanza dellacircostanza per cui l’attore, nel 1979, fosse o meno proprietario dei terreniconfinanti con quello oggetto di causa, essendone comunque possessore,come invece emergeva dai documenti, in particolare dal contratto di venditadel 07 luglio 1981, in cui si dava atto che il Cirrincione, parte acquirente, sitrovava già immesso nella coltivazione de fondo da oltre un biennio.Veniva inoltre appellata la sentenza nella parte in cui non venivanoammessi i mezzi istruttori richiesti dall’appellante ed in particolare la provatestimoniale.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], contestando in toto l’assuntodell’appellante.1.

Ammessa ed espletata la richiesta prova testimoniale, con sentenza,n. 14888/2024, del 18.09.2024, la Corte d’appello di Palermo, rigettaval’appello, ritenendo non provato il necessario possesso ad usucapionem, aNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026fronte della contraddittorietà della testimonianza e della carenza di elementichiari e certi, anche documentali acquisiti al processo, che potesserofondare la domanda proposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta disette motivi.Ha resistito con controricorso la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”.È stata proposta la decisone accelerata per inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.La ricorrente ha chiesto la decisione.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente.In concreto, il ricorrente deduce che i fatti oggetto della domanda, nonessendo stati contestati da parte avversa, avrebbero dovuto essere ritenutiammessi senza necessità di prova ex art. 115 c.p.c., prova, tra l’altro,travisata, nella parte attinente alla circostanza del mancato impedimentoall’accesso a terzi, riscontrabile nella recinzione effettuata nel 1979 dalricorrente.La Corte d’appello avrebbe poi malamente valutato i fatti costitutivi delpossesso ad usucapionem del ricorrente, mal interpretando le norme intema di usucapione.Nell’illustrare il motivo, il ricorrente riporta nel ricorso consistenti stralcidegli atti del giudizio di primo grado (atto di citazione, comparsa di rispostae delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed atto di appello).Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1476 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., pernon aver il giudice di merito valutato le deduzioni del ricorrente circa ilpossesso del bene in data anteriore all’atto di acquisto stipulato dallaNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cooperativa ed aver errato nell’applicare l’art. 2697 c.c., non richiedendoall’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) la prova della materiale consegna delterreno e del suo possesso, ritenendolo erroneamente quale dato acquisito.I motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto criticano laricostruzione della Corte di merito sugli elementi costitutivi del possessoidoneo all’usucapione.In primo luogo, il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché risultautilizzata una tecnica alluvionale nell’esposizione del motivo di ricorso,consistente nella riproposizione di stralci di atti processuali e documenti taleda ostacolare l’intelligibilità delle questioni e violare i requisiti di cui all’art.366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. (Cass. n. 21297 del 20/10/2016, n.21297 e conf.

Cass. n. 8009 del 21/03/2019), in quanto l'esposizionesommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesidei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi diricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti (Cass. n. 16618 del 21/06/2025).Al di là di ciò, va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 7155del 2017), norma che, ove si rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguataalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la sottoponga acritica tale da consigliare ripensamento di legittimità, esonera la Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamentodi legittimità e consente una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”(Cass. n. 29629 del 28/12/2020).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato che:“l’attore non abbia fornito (come era suo rigoroso onere) la prova di averposto in essere, per il tempo richiesto, un possesso utile all’usucapione,ossia, come richiesto, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, nonNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria,costituente manifestazione del dominio esclusivo sulla res da partedell’interessato attraverso un’attività qualitativamente e quantitativamentecorrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, apertamentecontrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobileuna relazione materiale configurabile in termini excludendi alios" e, dunque,di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione digodimento con il cespite predetto”Dunque, la Corte territoriale, ha fatto puntuale applicazione dei principiin materia di prova dell’acquisto della proprietà per usucapione (Cass. Civ.,sez.

II, n. 1796/2022, in tema di recinzione), in cui, l'esigenza di un attentobilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ProtocolloAddizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigorenell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza deipresupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sulprecedente titolo dominicale (cfr. 28286 del 24/10/2025 e già n. 3487 del06/02/2019).Nel caso in oggetto, inoltre, la deduzione relativa alla motivazioneapparente risulta di mero stile, in quanto, nella stessa enunciazione deimotivi di ricorso, il ricorrente si rifà ai passaggi motivazionali della Corteterritoriale, tentando di confutarne i ragionamenti e le relative conclusioni.2.

Con il terzo motivo, si fa valere la violazione dell’art. 360 comma 5c.p.c., per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla creazione del laghetto ad opera delricorrente.Il motivo è inammissibile.L’esito dei giudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme»,ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilitàNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.

La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2,n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L,n. 24395 del 3 novembre 2020).In tali ipotesi, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del20/09/2023).Solo in sede di memorie, il ricorrente si cimenta ad argomentaresull’inesistenza, in concreto, della doppia conformità; tali deduzioni sono,però, inammissibili, in quanto le stesse non possono integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolvono all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 8949 del 30/03/2023).3.

Mediante il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 183 comma 7, 112, 115, 116, 202 e ss. c.p.c., 2697 c.c., per nonavere la sentenza impugnata ammesso la consulenza tecnica d’ufficio;nonché, violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulmotivo di appello concernente la realizzazione della recinzione dedotta dallaparte attrice; infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente,per non avere valutato le prove acquisite agli atti.In particolare, la CTU, secondo il ricorrente, era diretta a fornire laprova dell’esistenza della recinzione.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente,contestando la dichiarazione di inattendibilità dei testimoni escussi.Detti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengonoa censure relative ai mezzi di prova del giudizio in oggetto.Entrambi sono inammissibiliIn primo luogo, le censure relative all’errata valutazione delle recinzioni(in particolare alla mancata considerazione da parte della Corte di appelloche si trattasse di due recinzioni diverse) non rientrano affatto nel vizio diomessa motivazione, per quanto precedentemente argomentato, e sisostanziano, in concreto in inammissibili doglianze relative “all’omessoesame di argomentazione della parte, la quale svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 2961 del06/02/2025).È inammissibile, altresì, la doglianza attinente alla mancata ammissionedella consulenza tecnica d’ufficio, volta fornire la prova dell’esistenza dellarecinzione e della sua comprensività.Infatti, in linea generale, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorsoallo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regoladella cd.

"doppia conforme" (Sez.

L., n. 25281 del 25/08/2023; nonchéCass. n. 32094 del 10/12/2025 sulla consulenza percipiente).Sul punto, si richiama quanto sopra chiarito a riguardo del terzo motivodi ricorso.Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,per erronea valutazione dell’inattendibilità dei testimoni di parte attrice, ilmotivo, oltre a essere del tutto generico, rappresenta un’inammissibileNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026censura alla valutazione del "peso probatorio" delle testimonianze, rimessaal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 21187del 08/08/2019).4.

Con il sesto motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivodell’oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione degli artt. 1158,1476, 1165, 1166, 1167 e 1168, in quanto la motivazione della sentenzarisulterebbe equivoca e apparente, per mancata valutazione dei fatti e inparticolare del possesso ad usucapionem, che sarebbe comunque venuto inessere tra la presunta data della recinzione ad opera della Cooperativa e ladomanda giudiziale.Anche tale motivo è inammissibile.In primis, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Sez.

U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).Il ricorrente, al contrario, si limita in sei righi a censurare la violazionedi una serie di norme, poiché la Corte territoriale ha ricostruito la fattispeciein oggetto non riconoscendo l’acquisto ad usucapionem del ricorrente, puressendo passati ventisei anni dalla presa di possesso del bene.Pertanto, il motivo risulta altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis.1. c.p.c., per le stesse argomentazioni esposte in relazione ai primi duemotivi .Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

Attraverso il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.,in quanto, per la fondatezza della domanda attorea, le spese avrebberodovuto seguire la soccombenza a carico della Cooperativa.Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n.4, c.p.c., poiché la censura non considera le ragioni che sorreggono ladecisione impugnata e prescinde dalle stesse, risolvendosi in sostanza nellaproposizione di un "non motivo" (Cass. 22478/2018).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c., vigente art. 96, comma 4, cod.proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassadelle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.S.U. n. 27195/2023).9.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROPRIETA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25887/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale incalce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Arl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procuraspeciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1488/2024depositata il 18/09/2024.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TerminiImerese l’[OSCURATO:PERSONA].

Coop a r.l. in liquidazione coattaamministrativa per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto in suo favore, perusucapione, ex art. 1158 c.c., dell’appezzamento di terreno sito nel [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, contrada Traversa, della superficie catastale di ettarisette, are sessantuno e centiare quarantaquattro, distinto nel catastoTerreni al Foglio 5, particelle 4-6-38-39 e 48.Esponeva che il terreno non era stato mai posseduto dalla società e che,invece, egli lo aveva utilizzato sin dal 1979, recintandolo in unico corpo coni terreni confinanti di proprietà sua e della moglie, con paletti di ferro, filospinato e reti metalliche, impedendo l’accesso e l’uso a chiunque altro,nonché facendovi pascolare i suoi capi di bestiame, circa 60 tra mucche,vitelli e tori; di aver creato, prima del 1979 e successivamente mantenuto,nel terreno un laghetto, mediante sistemazione dei suoi bordi e recinzioneal fine di impedire agli animali allevati di farvi accesso autonomo e libero,con il rischio di affossamento nel fango; le acque del lago, inoltre, eranostate utilizzate per abbeverare le bestie.Costituitasi in giudizio, la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, premesso di essere proprietaria giustodella domanda, contestando l’esistenza di un possesso idoneoall’usucapione, illustrando di: aver svolto costantemente attività di utilizzoe tutela della proprietà del fondo in oggetto, nonché, all’incirca qualche annodopo il 1990, realizzato una recinzione, con paletti in legno e filo spinatoper impedire sconfinamenti e per delimitare il confine della proprietà conquello dei fondi confinanti.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda, condannandol’attore al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di primo grado, ritenendoinammissibile la richiesta di prova testimoniale, perché relativa acircostanze che contrastavano con le evidenze documentali in atti oirrilevanti (atti di acquisto del 12 ottobre 1994 e del 07 luglio 1981), rilevavache l’attore non aveva fornito nessuna prova ai fini dell’acquisto dellaproprietà dell’immobile per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello censurando la sentenza per nonavere ritenuto provato il possesso utile all’usucapione, nonostante lo stessonon fosse stato contestato dalla convenuta, che si era limitata a rilevare chel’attore non avesse dato prova del predetto possesso, senza contrastarne isingoli atti costitutivi.Deduceva inoltre che la Cooperativa non avesse allegato una propriainterruttivi, non risultando a tal fine rilevanti lo svolgimento di gite esopralluoghi, la raccolta di olive e la realizzazione della recinzione del fondo,peraltro fatti tutti contestati e sforniti di prova.

Deduceva l’irrilevanza dellacircostanza per cui l’attore, nel 1979, fosse o meno proprietario dei terreniconfinanti con quello oggetto di causa, essendone comunque possessore,come invece emergeva dai documenti, in particolare dal contratto di venditadel 07 luglio 1981, in cui si dava atto che il Cirrincione, parte acquirente, sitrovava già immesso nella coltivazione de fondo da oltre un biennio.Veniva inoltre appellata la sentenza nella parte in cui non venivanoammessi i mezzi istruttori richiesti dall’appellante ed in particolare la provatestimoniale.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], contestando in toto l’assuntodell’appellante.1.

Ammessa ed espletata la richiesta prova testimoniale, con sentenza,n. 14888/2024, del 18.09.2024, la Corte d’appello di Palermo, rigettaval’appello, ritenendo non provato il necessario possesso ad usucapionem, aNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026fronte della contraddittorietà della testimonianza e della carenza di elementichiari e certi, anche documentali acquisiti al processo, che potesserofondare la domanda proposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta disette motivi.Ha resistito con controricorso la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”.È stata proposta la decisone accelerata per inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.La ricorrente ha chiesto la decisione.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente.In concreto, il ricorrente deduce che i fatti oggetto della domanda, nonessendo stati contestati da parte avversa, avrebbero dovuto essere ritenutiammessi senza necessità di prova ex art. 115 c.p.c., prova, tra l’altro,travisata, nella parte attinente alla circostanza del mancato impedimentoall’accesso a terzi, riscontrabile nella recinzione effettuata nel 1979 dalricorrente.La Corte d’appello avrebbe poi malamente valutato i fatti costitutivi delpossesso ad usucapionem del ricorrente, mal interpretando le norme intema di usucapione.Nell’illustrare il motivo, il ricorrente riporta nel ricorso consistenti stralcidegli atti del giudizio di primo grado (atto di citazione, comparsa di rispostae delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed atto di appello).Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1476 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., pernon aver il giudice di merito valutato le deduzioni del ricorrente circa ilpossesso del bene in data anteriore all’atto di acquisto stipulato dallaNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cooperativa ed aver errato nell’applicare l’art. 2697 c.c., non richiedendoall’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) la prova della materiale consegna delterreno e del suo possesso, ritenendolo erroneamente quale dato acquisito.I motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto criticano laricostruzione della Corte di merito sugli elementi costitutivi del possessoidoneo all’usucapione.In primo luogo, il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché risultautilizzata una tecnica alluvionale nell’esposizione del motivo di ricorso,consistente nella riproposizione di stralci di atti processuali e documenti taleda ostacolare l’intelligibilità delle questioni e violare i requisiti di cui all’art.366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. (Cass. n. 21297 del 20/10/2016, n.21297 e conf.

Cass. n. 8009 del 21/03/2019), in quanto l'esposizionesommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesidei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi diricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti (Cass. n. 16618 del 21/06/2025).Al di là di ciò, va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 7155del 2017), norma che, ove si rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguataalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la sottoponga acritica tale da consigliare ripensamento di legittimità, esonera la Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamentodi legittimità e consente una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”(Cass. n. 29629 del 28/12/2020).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato che:“l’attore non abbia fornito (come era suo rigoroso onere) la prova di averposto in essere, per il tempo richiesto, un possesso utile all’usucapione,ossia, come richiesto, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, nonNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria,costituente manifestazione del dominio esclusivo sulla res da partedell’interessato attraverso un’attività qualitativamente e quantitativamentecorrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, apertamentecontrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobileuna relazione materiale configurabile in termini excludendi alios" e, dunque,di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione digodimento con il cespite predetto”Dunque, la Corte territoriale, ha fatto puntuale applicazione dei principiin materia di prova dell’acquisto della proprietà per usucapione (Cass. Civ.,sez.

II, n. 1796/2022, in tema di recinzione), in cui, l'esigenza di un attentobilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ProtocolloAddizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigorenell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza deipresupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sulprecedente titolo dominicale (cfr. 28286 del 24/10/2025 e già n. 3487 del06/02/2019).Nel caso in oggetto, inoltre, la deduzione relativa alla motivazioneapparente risulta di mero stile, in quanto, nella stessa enunciazione deimotivi di ricorso, il ricorrente si rifà ai passaggi motivazionali della Corteterritoriale, tentando di confutarne i ragionamenti e le relative conclusioni.2.

Con il terzo motivo, si fa valere la violazione dell’art. 360 comma 5c.p.c., per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla creazione del laghetto ad opera delricorrente.Il motivo è inammissibile.L’esito dei giudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme»,ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilitàNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.

La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2,n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L,n. 24395 del 3 novembre 2020).In tali ipotesi, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del20/09/2023).Solo in sede di memorie, il ricorrente si cimenta ad argomentaresull’inesistenza, in concreto, della doppia conformità; tali deduzioni sono,però, inammissibili, in quanto le stesse non possono integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolvono all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 8949 del 30/03/2023).3.

Mediante il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 183 comma 7, 112, 115, 116, 202 e ss. c.p.c., 2697 c.c., per nonavere la sentenza impugnata ammesso la consulenza tecnica d’ufficio;nonché, violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulmotivo di appello concernente la realizzazione della recinzione dedotta dallaparte attrice; infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente,per non avere valutato le prove acquisite agli atti.In particolare, la CTU, secondo il ricorrente, era diretta a fornire laprova dell’esistenza della recinzione.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente,contestando la dichiarazione di inattendibilità dei testimoni escussi.Detti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengonoa censure relative ai mezzi di prova del giudizio in oggetto.Entrambi sono inammissibiliIn primo luogo, le censure relative all’errata valutazione delle recinzioni(in particolare alla mancata considerazione da parte della Corte di appelloche si trattasse di due recinzioni diverse) non rientrano affatto nel vizio diomessa motivazione, per quanto precedentemente argomentato, e sisostanziano, in concreto in inammissibili doglianze relative “all’omessoesame di argomentazione della parte, la quale svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 2961 del06/02/2025).È inammissibile, altresì, la doglianza attinente alla mancata ammissionedella consulenza tecnica d’ufficio, volta fornire la prova dell’esistenza dellarecinzione e della sua comprensività.Infatti, in linea generale, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorsoallo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regoladella cd.

"doppia conforme" (Sez.

L., n. 25281 del 25/08/2023; nonchéCass. n. 32094 del 10/12/2025 sulla consulenza percipiente).Sul punto, si richiama quanto sopra chiarito a riguardo del terzo motivodi ricorso.Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,per erronea valutazione dell’inattendibilità dei testimoni di parte attrice, ilmotivo, oltre a essere del tutto generico, rappresenta un’inammissibileNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026censura alla valutazione del "peso probatorio" delle testimonianze, rimessaal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 21187del 08/08/2019).4.

Con il sesto motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivodell’oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione degli artt. 1158,1476, 1165, 1166, 1167 e 1168, in quanto la motivazione della sentenzarisulterebbe equivoca e apparente, per mancata valutazione dei fatti e inparticolare del possesso ad usucapionem, che sarebbe comunque venuto inessere tra la presunta data della recinzione ad opera della Cooperativa e ladomanda giudiziale.Anche tale motivo è inammissibile.In primis, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Sez.

U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).Il ricorrente, al contrario, si limita in sei righi a censurare la violazionedi una serie di norme, poiché la Corte territoriale ha ricostruito la fattispeciein oggetto non riconoscendo l’acquisto ad usucapionem del ricorrente, puressendo passati ventisei anni dalla presa di possesso del bene.Pertanto, il motivo risulta altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis.1. c.p.c., per le stesse argomentazioni esposte in relazione ai primi duemotivi .Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

Attraverso il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.,in quanto, per la fondatezza della domanda attorea, le spese avrebberodovuto seguire la soccombenza a carico della Cooperativa.Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n.4, c.p.c., poiché la censura non considera le ragioni che sorreggono ladecisione impugnata e prescinde dalle stesse, risolvendosi in sostanza nellaproposizione di un "non motivo" (Cass. 22478/2018).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c., vigente art. 96, comma 4, cod.proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassadelle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.S.U. n. 27195/2023).9.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente di euro 6.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della cassa delle ammende, della somma di euro 4.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente di euro 6.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della cassa delle ammende, della somma di euro 4.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25887/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale incalce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Arl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procuraspeciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1488/2024depositata il 18/09/2024.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TerminiImerese l’[OSCURATO:PERSONA]. Coop a r.l. in liquidazione coattaamministrativa per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto in suo favore, perusucapione, ex art. 1158 c.c., dell’appezzamento di terreno sito nel [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, contrada Traversa, della superficie catastale di ettarisette, are sessantuno e centiare quarantaquattro, distinto nel catastoTerreni al Foglio 5, particelle 4-6-38-39 e 48.Esponeva che il terreno non era stato mai posseduto dalla società e che,invece, egli lo aveva utilizzato sin dal 1979, recintandolo in unico corpo coni terreni confinanti di proprietà sua e della moglie, con paletti di ferro, filospinato e reti metalliche, impedendo l’accesso e l’uso a chiunque altro,nonché facendovi pascolare i suoi capi di bestiame, circa 60 tra mucche,vitelli e tori; di aver creato, prima del 1979 e successivamente mantenuto,nel terreno un laghetto, mediante sistemazione dei suoi bordi e recinzioneal fine di impedire agli animali allevati di farvi accesso autonomo e libero,con il rischio di affossamento nel fango; le acque del lago, inoltre, eranostate utilizzate per abbeverare le bestie.Costituitasi in giudizio, la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, premesso di essere proprietaria giustodella domanda, contestando l’esistenza di un possesso idoneoall’usucapione, illustrando di: aver svolto costantemente attività di utilizzoe tutela della proprietà del fondo in oggetto, nonché, all’incirca qualche annodopo il 1990, realizzato una recinzione, con paletti in legno e filo spinatoper impedire sconfinamenti e per delimitare il confine della proprietà conquello dei fondi confinanti.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda, condannandol’attore al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, ritenendoinammissibile la richiesta di prova testimoniale, perché relativa acircostanze che contrastavano con le evidenze documentali in atti oirrilevanti (atti di acquisto del 12 ottobre 1994 e del 07 luglio 1981), rilevavache l’attore non aveva fornito nessuna prova ai fini dell’acquisto dellaproprietà dell’immobile per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello censurando la sentenza per nonavere ritenuto provato il possesso utile all’usucapione, nonostante lo stessonon fosse stato contestato dalla convenuta, che si era limitata a rilevare chel’attore non avesse dato prova del predetto possesso, senza contrastarne isingoli atti costitutivi.Deduceva inoltre che la Cooperativa non avesse allegato una propriainterruttivi, non risultando a tal fine rilevanti lo svolgimento di gite esopralluoghi, la raccolta di olive e la realizzazione della recinzione del fondo,peraltro fatti tutti contestati e sforniti di prova. Deduceva l’irrilevanza dellacircostanza per cui l’attore, nel 1979, fosse o meno proprietario dei terreniconfinanti con quello oggetto di causa, essendone comunque possessore,come invece emergeva dai documenti, in particolare dal contratto di venditadel 07 luglio 1981, in cui si dava atto che il Cirrincione, parte acquirente, sitrovava già immesso nella coltivazione de fondo da oltre un biennio.Veniva inoltre appellata la sentenza nella parte in cui non venivanoammessi i mezzi istruttori richiesti dall’appellante ed in particolare la provatestimoniale.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], contestando in toto l’assuntodell’appellante.1. Ammessa ed espletata la richiesta prova testimoniale,  con sentenza,n. 14888/2024, del 18.09.2024, la Corte d’appello di Palermo, rigettaval’appello, ritenendo non provato il necessario possesso ad usucapionem, aNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026fronte della contraddittorietà della testimonianza e della carenza di elementichiari e certi, anche documentali acquisiti al processo, che potesserofondare la domanda proposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta disette motivi.Ha resistito con controricorso la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”.È stata proposta la decisone accelerata per inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.La ricorrente ha chiesto la decisione.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente.In concreto, il ricorrente deduce che i fatti oggetto della domanda, nonessendo stati contestati da parte avversa, avrebbero dovuto essere ritenutiammessi senza necessità di prova ex art. 115 c.p.c., prova, tra l’altro,travisata, nella parte attinente alla circostanza del mancato impedimentoall’accesso a terzi, riscontrabile nella recinzione effettuata nel 1979 dalricorrente.La Corte d’appello avrebbe poi malamente valutato i fatti costitutivi delpossesso ad usucapionem del ricorrente, mal interpretando le norme intema di usucapione.Nell’illustrare il motivo, il ricorrente riporta nel ricorso consistenti stralcidegli atti del giudizio di primo grado (atto di citazione, comparsa di rispostae delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed atto di appello).Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1476 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., pernon aver il giudice di merito valutato le deduzioni del ricorrente circa ilpossesso del bene in data anteriore all’atto di acquisto stipulato dallaNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cooperativa ed aver errato nell’applicare l’art. 2697 c.c., non richiedendoall’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) la prova della materiale consegna delterreno e del suo possesso, ritenendolo erroneamente quale dato acquisito.I motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto criticano laricostruzione della Corte di merito sugli elementi costitutivi del possessoidoneo all’usucapione.In primo luogo, il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché risultautilizzata una tecnica alluvionale nell’esposizione del motivo di ricorso,consistente nella riproposizione di stralci di atti processuali e documenti taleda ostacolare l’intelligibilità delle questioni e violare i requisiti di cui all’art.366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. (Cass. n. 21297 del 20/10/2016, n.21297 e conf. Cass. n. 8009 del 21/03/2019), in quanto l'esposizionesommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesidei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi diricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti (Cass. n.  16618 del 21/06/2025).Al di là di ciò, va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155del 2017), norma che, ove si rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguataalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la sottoponga acritica tale da consigliare ripensamento di legittimità, esonera la Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamentodi legittimità e consente una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”(Cass. n. 29629 del 28/12/2020).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato che:“l’attore non abbia fornito (come era suo rigoroso onere) la prova di averposto in essere, per il tempo richiesto, un possesso utile all’usucapione,ossia, come richiesto, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, nonNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria,costituente manifestazione del dominio esclusivo sulla res da partedell’interessato attraverso un’attività qualitativamente e quantitativamentecorrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, apertamentecontrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobileuna relazione materiale configurabile in termini excludendi alios" e, dunque,di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione digodimento con il cespite predetto”Dunque, la Corte territoriale, ha fatto puntuale applicazione dei principiin materia di prova dell’acquisto della proprietà per usucapione (Cass. Civ.,sez. II, n. 1796/2022, in tema di recinzione), in cui, l'esigenza di un attentobilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ProtocolloAddizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigorenell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza deipresupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sulprecedente titolo dominicale (cfr.  28286 del 24/10/2025 e già n. 3487 del06/02/2019).Nel caso in oggetto, inoltre, la deduzione relativa alla motivazioneapparente risulta di mero stile, in quanto, nella stessa enunciazione deimotivi di ricorso, il ricorrente si rifà ai passaggi motivazionali della Corteterritoriale, tentando di confutarne i ragionamenti e le relative conclusioni.2. Con il terzo motivo, si fa valere la violazione dell’art. 360 comma 5c.p.c., per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla creazione del laghetto ad opera delricorrente.Il motivo è inammissibile.L’esito dei giudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme»,ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilitàNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2,n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L,n. 24395 del 3 novembre 2020).In tali ipotesi, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del20/09/2023).Solo in sede di memorie, il ricorrente si cimenta ad argomentaresull’inesistenza, in concreto, della doppia conformità; tali deduzioni sono,però, inammissibili, in quanto le stesse non possono integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolvono all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 8949 del 30/03/2023).3. Mediante il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 183 comma 7, 112, 115, 116, 202 e ss. c.p.c., 2697 c.c., per nonavere la sentenza impugnata ammesso la consulenza tecnica d’ufficio;nonché, violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulmotivo di appello concernente la realizzazione della recinzione dedotta dallaparte attrice; infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente,per non avere valutato le prove acquisite agli atti.In particolare, la CTU, secondo il ricorrente, era diretta a fornire laprova dell’esistenza della recinzione.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente,contestando la dichiarazione di inattendibilità dei testimoni escussi.Detti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengonoa censure relative ai mezzi di prova del giudizio in oggetto.Entrambi sono inammissibiliIn primo luogo, le censure relative all’errata valutazione delle recinzioni(in particolare alla mancata considerazione da parte della Corte di appelloche si trattasse di due recinzioni diverse) non rientrano affatto nel vizio diomessa motivazione, per quanto precedentemente argomentato, e sisostanziano, in concreto in inammissibili doglianze relative “all’omessoesame di argomentazione della parte, la quale svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 2961 del06/02/2025).È inammissibile, altresì, la doglianza attinente alla mancata ammissionedella consulenza tecnica d’ufficio, volta fornire la prova dell’esistenza dellarecinzione e della sua comprensività.Infatti, in linea generale, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorsoallo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regoladella cd. "doppia conforme" (Sez. L., n. 25281 del 25/08/2023; nonchéCass. n. 32094 del 10/12/2025 sulla consulenza percipiente).Sul punto, si richiama quanto sopra chiarito a riguardo del terzo motivodi ricorso.Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,per erronea valutazione dell’inattendibilità dei testimoni di parte attrice, ilmotivo, oltre a essere del tutto generico, rappresenta un’inammissibileNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026censura alla valutazione del "peso probatorio" delle testimonianze, rimessaal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 21187del 08/08/2019).4.  Con il sesto motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivodell’oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione degli artt. 1158,1476, 1165, 1166, 1167 e 1168, in quanto la motivazione della sentenzarisulterebbe equivoca e apparente, per mancata valutazione dei fatti e inparticolare del possesso ad usucapionem, che sarebbe comunque venuto inessere tra la presunta data della recinzione ad opera della Cooperativa e ladomanda giudiziale.Anche tale motivo è inammissibile.In primis, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).Il ricorrente, al contrario, si limita in sei righi a censurare la violazionedi una serie di norme, poiché la Corte territoriale ha ricostruito la fattispeciein oggetto non riconoscendo l’acquisto ad usucapionem del ricorrente, puressendo passati ventisei anni dalla presa di possesso del bene.Pertanto, il motivo risulta altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis.1. c.p.c., per le stesse argomentazioni esposte in relazione ai primi duemotivi .Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/20265. Attraverso il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.,in quanto, per la fondatezza della domanda attorea, le spese avrebberodovuto seguire la soccombenza a carico della Cooperativa.Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n.4, c.p.c., poiché la censura non considera le ragioni che sorreggono ladecisione impugnata e prescinde dalle stesse, risolvendosi in sostanza nellaproposizione di un "non motivo" (Cass. 22478/2018).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c., vigente art. 96, comma 4, cod.proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassadelle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.S.U. n. 27195/2023).9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROPRIETA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25887/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale incalce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Arl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procuraspeciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1488/2024depositata il 18/09/2024.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TerminiImerese l’[OSCURATO:PERSONA]. Coop a r.l. in liquidazione coattaamministrativa per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto in suo favore, perusucapione, ex art. 1158 c.c., dell’appezzamento di terreno sito nel [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, contrada Traversa, della superficie catastale di ettarisette, are sessantuno e centiare quarantaquattro, distinto nel catastoTerreni al Foglio 5, particelle 4-6-38-39 e 48.Esponeva che il terreno non era stato mai posseduto dalla società e che,invece, egli lo aveva utilizzato sin dal 1979, recintandolo in unico corpo coni terreni confinanti di proprietà sua e della moglie, con paletti di ferro, filospinato e reti metalliche, impedendo l’accesso e l’uso a chiunque altro,nonché facendovi pascolare i suoi capi di bestiame, circa 60 tra mucche,vitelli e tori; di aver creato, prima del 1979 e successivamente mantenuto,nel terreno un laghetto, mediante sistemazione dei suoi bordi e recinzioneal fine di impedire agli animali allevati di farvi accesso autonomo e libero,con il rischio di affossamento nel fango; le acque del lago, inoltre, eranostate utilizzate per abbeverare le bestie.Costituitasi in giudizio, la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, premesso di essere proprietaria giustodella domanda, contestando l’esistenza di un possesso idoneoall’usucapione, illustrando di: aver svolto costantemente attività di utilizzoe tutela della proprietà del fondo in oggetto, nonché, all’incirca qualche annodopo il 1990, realizzato una recinzione, con paletti in legno e filo spinatoper impedire sconfinamenti e per delimitare il confine della proprietà conquello dei fondi confinanti.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda, condannandol’attore al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, ritenendoinammissibile la richiesta di prova testimoniale, perché relativa acircostanze che contrastavano con le evidenze documentali in atti oirrilevanti (atti di acquisto del 12 ottobre 1994 e del 07 luglio 1981), rilevavache l’attore non aveva fornito nessuna prova ai fini dell’acquisto dellaproprietà dell’immobile per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello censurando la sentenza per nonavere ritenuto provato il possesso utile all’usucapione, nonostante lo stessonon fosse stato contestato dalla convenuta, che si era limitata a rilevare chel’attore non avesse dato prova del predetto possesso, senza contrastarne isingoli atti costitutivi.Deduceva inoltre che la Cooperativa non avesse allegato una propriainterruttivi, non risultando a tal fine rilevanti lo svolgimento di gite esopralluoghi, la raccolta di olive e la realizzazione della recinzione del fondo,peraltro fatti tutti contestati e sforniti di prova. Deduceva l’irrilevanza dellacircostanza per cui l’attore, nel 1979, fosse o meno proprietario dei terreniconfinanti con quello oggetto di causa, essendone comunque possessore,come invece emergeva dai documenti, in particolare dal contratto di venditadel 07 luglio 1981, in cui si dava atto che il Cirrincione, parte acquirente, sitrovava già immesso nella coltivazione de fondo da oltre un biennio.Veniva inoltre appellata la sentenza nella parte in cui non venivanoammessi i mezzi istruttori richiesti dall’appellante ed in particolare la provatestimoniale.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], contestando in toto l’assuntodell’appellante.1. Ammessa ed espletata la richiesta prova testimoniale,  con sentenza,n. 14888/2024, del 18.09.2024, la Corte d’appello di Palermo, rigettaval’appello, ritenendo non provato il necessario possesso ad usucapionem, aNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026fronte della contraddittorietà della testimonianza e della carenza di elementichiari e certi, anche documentali acquisiti al processo, che potesserofondare la domanda proposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta disette motivi.Ha resistito con controricorso la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”.È stata proposta la decisone accelerata per inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.La ricorrente ha chiesto la decisione.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente.In concreto, il ricorrente deduce che i fatti oggetto della domanda, nonessendo stati contestati da parte avversa, avrebbero dovuto essere ritenutiammessi senza necessità di prova ex art. 115 c.p.c., prova, tra l’altro,travisata, nella parte attinente alla circostanza del mancato impedimentoall’accesso a terzi, riscontrabile nella recinzione effettuata nel 1979 dalricorrente.La Corte d’appello avrebbe poi malamente valutato i fatti costitutivi delpossesso ad usucapionem del ricorrente, mal interpretando le norme intema di usucapione.Nell’illustrare il motivo, il ricorrente riporta nel ricorso consistenti stralcidegli atti del giudizio di primo grado (atto di citazione, comparsa di rispostae delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed atto di appello).Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1476 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., pernon aver il giudice di merito valutato le deduzioni del ricorrente circa ilpossesso del bene in data anteriore all’atto di acquisto stipulato dallaNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cooperativa ed aver errato nell’applicare l’art. 2697 c.c., non richiedendoall’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) la prova della materiale consegna delterreno e del suo possesso, ritenendolo erroneamente quale dato acquisito.I motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto criticano laricostruzione della Corte di merito sugli elementi costitutivi del possessoidoneo all’usucapione.In primo luogo, il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché risultautilizzata una tecnica alluvionale nell’esposizione del motivo di ricorso,consistente nella riproposizione di stralci di atti processuali e documenti taleda ostacolare l’intelligibilità delle questioni e violare i requisiti di cui all’art.366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. (Cass. n. 21297 del 20/10/2016, n.21297 e conf. Cass. n. 8009 del 21/03/2019), in quanto l'esposizionesommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesidei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi diricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti (Cass. n.  16618 del 21/06/2025).Al di là di ciò, va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155del 2017), norma che, ove si rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguataalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la sottoponga acritica tale da consigliare ripensamento di legittimità, esonera la Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamentodi legittimità e consente una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”(Cass. n. 29629 del 28/12/2020).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato che:“l’attore non abbia fornito (come era suo rigoroso onere) la prova di averposto in essere, per il tempo richiesto, un possesso utile all’usucapione,ossia, come richiesto, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, nonNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria,costituente manifestazione del dominio esclusivo sulla res da partedell’interessato attraverso un’attività qualitativamente e quantitativamentecorrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, apertamentecontrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobileuna relazione materiale configurabile in termini excludendi alios" e, dunque,di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione digodimento con il cespite predetto”Dunque, la Corte territoriale, ha fatto puntuale applicazione dei principiin materia di prova dell’acquisto della proprietà per usucapione (Cass. Civ.,sez. II, n. 1796/2022, in tema di recinzione), in cui, l'esigenza di un attentobilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ProtocolloAddizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigorenell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza deipresupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sulprecedente titolo dominicale (cfr.  28286 del 24/10/2025 e già n. 3487 del06/02/2019).Nel caso in oggetto, inoltre, la deduzione relativa alla motivazioneapparente risulta di mero stile, in quanto, nella stessa enunciazione deimotivi di ricorso, il ricorrente si rifà ai passaggi motivazionali della Corteterritoriale, tentando di confutarne i ragionamenti e le relative conclusioni.2. Con il terzo motivo, si fa valere la violazione dell’art. 360 comma 5c.p.c., per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla creazione del laghetto ad opera delricorrente.Il motivo è inammissibile.L’esito dei giudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme»,ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilitàNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2,n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L,n. 24395 del 3 novembre 2020).In tali ipotesi, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del20/09/2023).Solo in sede di memorie, il ricorrente si cimenta ad argomentaresull’inesistenza, in concreto, della doppia conformità; tali deduzioni sono,però, inammissibili, in quanto le stesse non possono integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolvono all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 8949 del 30/03/2023).3. Mediante il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 183 comma 7, 112, 115, 116, 202 e ss. c.p.c., 2697 c.c., per nonavere la sentenza impugnata ammesso la consulenza tecnica d’ufficio;nonché, violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulmotivo di appello concernente la realizzazione della recinzione dedotta dallaparte attrice; infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente,per non avere valutato le prove acquisite agli atti.In particolare, la CTU, secondo il ricorrente, era diretta a fornire laprova dell’esistenza della recinzione.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente,contestando la dichiarazione di inattendibilità dei testimoni escussi.Detti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengonoa censure relative ai mezzi di prova del giudizio in oggetto.Entrambi sono inammissibiliIn primo luogo, le censure relative all’errata valutazione delle recinzioni(in particolare alla mancata considerazione da parte della Corte di appelloche si trattasse di due recinzioni diverse) non rientrano affatto nel vizio diomessa motivazione, per quanto precedentemente argomentato, e sisostanziano, in concreto in inammissibili doglianze relative “all’omessoesame di argomentazione della parte, la quale svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 2961 del06/02/2025).È inammissibile, altresì, la doglianza attinente alla mancata ammissionedella consulenza tecnica d’ufficio, volta fornire la prova dell’esistenza dellarecinzione e della sua comprensività.Infatti, in linea generale, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorsoallo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regoladella cd. "doppia conforme" (Sez. L., n. 25281 del 25/08/2023; nonchéCass. n. 32094 del 10/12/2025 sulla consulenza percipiente).Sul punto, si richiama quanto sopra chiarito a riguardo del terzo motivodi ricorso.Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,per erronea valutazione dell’inattendibilità dei testimoni di parte attrice, ilmotivo, oltre a essere del tutto generico, rappresenta un’inammissibileNumero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026censura alla valutazione del "peso probatorio" delle testimonianze, rimessaal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 21187del 08/08/2019).4.  Con il sesto motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivodell’oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione degli artt. 1158,1476, 1165, 1166, 1167 e 1168, in quanto la motivazione della sentenzarisulterebbe equivoca e apparente, per mancata valutazione dei fatti e inparticolare del possesso ad usucapionem, che sarebbe comunque venuto inessere tra la presunta data della recinzione ad opera della Cooperativa e ladomanda giudiziale.Anche tale motivo è inammissibile.In primis, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).Il ricorrente, al contrario, si limita in sei righi a censurare la violazionedi una serie di norme, poiché la Corte territoriale ha ricostruito la fattispeciein oggetto non riconoscendo l’acquisto ad usucapionem del ricorrente, puressendo passati ventisei anni dalla presa di possesso del bene.Pertanto, il motivo risulta altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis.1. c.p.c., per le stesse argomentazioni esposte in relazione ai primi duemotivi .Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/20265. Attraverso il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.,in quanto, per la fondatezza della domanda attorea, le spese avrebberodovuto seguire la soccombenza a carico della Cooperativa.Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n.4, c.p.c., poiché la censura non considera le ragioni che sorreggono ladecisione impugnata e prescinde dalle stesse, risolvendosi in sostanza nellaproposizione di un "non motivo" (Cass. 22478/2018).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c., vigente art. 96, comma 4, cod.proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassadelle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.S.U. n. 27195/2023).9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 25887/2024Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7357/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente di euro 6.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della cassa delle ammende, della somma di euro 4.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente di euro 6.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della cassa delle ammende, della somma di euro 4.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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