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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 19813/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14205/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1081/2022 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che lespese vanno liquidate, in favore della parte controricorrente, come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e pone le spese a carico della parte ricorrente, spese che liquida in € 800,00, oltre 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma,il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14205/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1081/2022 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che lespese vanno liquidate, in favore della parte controricorrente, come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e pone le spese a carico della parte ricorrente, spese che liquida in € 800,00, oltre 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma,il 1