CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 19193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27469/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 / B, presso lo studio legale PESSI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 199/2019 , depositata il19/03/2019, R.G.N. 1412/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Bari ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento dei danni subiti a causa delle modalità di svolgimento della selezione pubblica per l’assunzione di tremila portalettere con contratto di apprendistato di durata triennale, in contrasto con i canoni di cui agli artt. 1175 e 1735 c.c. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'avviso al pubblico del 9 gennaio 2002, pur contenendo l'indicazione delle modalità attraverso le quali si sarebbe dovuta svolgere la selezione del personale, nonché del profilo professionale (portalettere) e della durata del rapporto (tre anni) a cui era preordinata la procedura medesima, non recasse alcuna specificazione in ordine ad elementi essenziali del futuro contratto da concludere con chi, all'esito della procedura, si fosse collocato in posizione utile. In particolare, l'avviso in questione ometteva di indicare il livello di inquadramento che sarebbe stato riconosciuto ai vincitori, la tipologia contrattuale da adottarsi e finanche la data di inizio del rapporto (comparendo solo un generico riferimento alla primavera 2002), il luogo della prestazione lavorativa (leggendosi nell'avviso che la selezione “inizierà da quattro regioni del nord, Lombardia, Veneto, [OSCURATO:PERSONA], Toscana, l'operazione verrà poi allargata in tutto il territorio italiano”), il trattamento retributivo spettante in base alla contrattazione collettiva applicabile. Ha quindi escluso che l'avviso di selezione in oggetto potesse essere qualificato come offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., mancando gli elementi essenziali del futuro contratto di lavoro. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 c.c. in merito alla natura giuridica di offerta al pubblico dell'avviso di selezione del febbraio 2002 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si sostiene che l'avviso di selezione pubblicato da [OSCURATO:PERSONA] conteneva tutti gli elementi (trascritti alle pagine 22 e 23 del ricorso) necessari a configurare l'offerta al pubblico. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali, error in procedendo, errore di percezione del contenuto oggettivo della prova in merito ad una circostanza oggetto di discussione; violazione e falsa applicazione del principio di libero convincimento in base alle prove (art. 360 n. 4 c.p.c.). Si ribadisce che gli elementi necessari ai fini dell'articolo 1336 c.c. sono tutti presenti nell'avviso di selezione e sono stati provati dalla attuale ricorrente attraverso specifiche prove documentali e testimoniali che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato. 6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione; totale omissione di valutazione di elementi di fatto rilevanti che conducono ad una diversa soluzione della causa; omessa valutazione di fatto storico decisivo e controverso; motivazione apparente e obiettiva carenza dell'iter logico argomentativo; omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali e omessa indicazione degli elementi probatori da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento. 7. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione logica e parziale sovrapposizione, non possono trovare accoglimento. 8. Questa Corte, con le sentenze Cass. n. 14894 del 2020 e Cass. n. 6930 del 2018, esaminando fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ha ribadito che l'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta contrattuale caratterizzata dall'essere rivolta ad una generalità di destinatari indeterminati. Il legislatore, all'art. 1336 c.c., dispone che l'offerta al pubblico "vale come proposta" quando "contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi". Per valere come proposta, dunque, l'offerta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta. Inoltre, deve essere idonea a manifestare, anche tacitamente, la volontà del proponente. Nella sussistenza di tali requisiti,il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di uno dei destinatari. 9. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo..." (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16501, Cass. 24.6.2014 n. 14275, Cass. 22.9.2015 n. 18685). 10. Diverso è il caso in cui la procedura selettiva sia affidata a società esterna ed in cui non tutti gli elementi del futuro contratto risultino compiutamente indicati, ove, come nella specie, la società terza partecipi ai "giovani di entrambi i sessi interessati a svolgere un'attività" ... di portalettere, che l'azienda ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) offre un contratto di apprendistato di 3 anni nel corso del quale sarà erogata la prestazione prevista dalla L. 196/1997, precisando che l'assunzione è comunque subordinata al superamento di una visita medica di idoneità ed in cui vengano indicati con compiutezza solo i requisiti di partecipazione ("età non inferiore a “24 anni" ... , "possesso della patente"..., "obblighi di leva assolti, diploma di scuola media superiore o, in subordine, la licenza media inferiore" residenza in una delle sette Regioni indicate"..., "iscrizione liste di collocamento"..., "sana e robusta costituzione, conoscenza di base del personal computer, disponibilità a muoversi nell'ambito del territorio della regione di residenza"), senza precisare ulteriori rilevanti elementi del contratto, sia pure di apprendistato, quali data di inizio della prestazione, luogo preciso di svolgimento dell'attività, ed ulteriori specificazioni utili alla conclusione del contratto. 11. E’ stato, invero, affermato che, "qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell'operato del terzo, non si è in presenza di un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazionedegli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa nella specie assente" (cfr. Cass. civ. 20.3.2018 n. 6930). Nella pronuncia da ultimo richiamata si evidenzia come, invece, nella diversa ipotesi dell'offerta al pubblico, giuridicamente obbligante, è prevista una manifestazione della volontà del datore di lavoro di procedere, per la copertura di posti di una determinata qualifica, mediante un concorso interno: a tal fine pubblicando un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli) e prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale sia destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, così impegnandosi ad adempiere le obbligazioni assunte (cfr., in tali termini, Cass. 6930/2018 cit.). 12. La sentenza d’appello si è attenuta ai citati principi e si sottrae pertanto alle censure di violazione dell’art. 1336 c.c., dovendosi peraltro rilevare come le critiche oggetto del primo motivo di ricorso, in quanto denunciano la violazione di legge sulla base di una diversa ricostruzione in fatto, specificamente riguardo al contenuto dell’avviso di selezione, neanche astrattamente sono riconducibili al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Come ripetutamente precisato da questa Corte (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016), l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; difatti, il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 13. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto censurano la valutazione delle risultanze istruttorie, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze n. 5083 e n. 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; i motivi di ricorso in esame investono non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo (v. Cass.n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015). 14. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, caratteristiche non rinvenibili nei motivi di ricorso in esame. 15. Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale denunciabile in cassazione (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014) quale violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., posto che la sentenza impugnata contiene una motivazione priva di intrinseche illogicità e che solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 16. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 17. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 18. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p