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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16065/2026

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-già controricorrenti-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21635/2025 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di erroremateriale dell’ordinanza n. 21635/2025 depositata da questa Corte in data28/07/2025, con la quale è stato così deciso: «La Corte accoglie il quartoNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della società contribuente;condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»2.

Il ricorrente rileva, in particolare, che la statuizione di condanna alpagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio di legittimità nonreca la distrazione in favore del procuratore antistatario, sebbeneformalmente richiesta nel ricorso.Considerato che:1.

L’istanza di correzione deve essere accolta, dal momento che, nelricorso in cassazione, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]aveva chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratoreantistatario.1.1.

Considerato che la correzione dell’errore materiale può essere fattaanche d’ufficio e che dalla lettura dell’ordinanza n. 21365/2025 risulta chesi siano costituite sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Stato deve essere corretto (anche) l’erroremateriale che vede indicata la controricorrente (al singolare), anziché lecontroricorrenti (al plurale).

P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.21635/2025, pubblicata il 28/07/2025, laddove è scritto:«condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»si legga invece:«condanna le controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratoreantistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti lespese relative ai gradi di merito del presente giudizio.»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-già controricorrenti-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21635/2025 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di erroremateriale dell’ordinanza n. 21635/2025 depositata da questa Corte in data28/07/2025, con la quale è stato così deciso: «La Corte accoglie il quartoNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della società contribuente;condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»2. Il ricorrente rileva, in particolare, che la statuizione di condanna alpagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio di legittimità nonreca la distrazione in favore del procuratore antistatario, sebbeneformalmente richiesta nel ricorso.Considerato che:1. L’istanza di correzione deve essere accolta, dal momento che, nelricorso in cassazione, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]aveva chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratoreantistatario.1.1. Considerato che la correzione dell’errore materiale può essere fattaanche d’ufficio e che dalla lettura dell’ordinanza n. 21365/2025 risulta chesi siano costituite sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Stato deve essere corretto (anche) l’erroremateriale che vede indicata la controricorrente (al singolare), anziché lecontroricorrenti (al plurale). P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.21635/2025, pubblicata il 28/07/2025, laddove è scritto:«condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»si legga invece:«condanna le controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratoreantistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti lespese relative ai gradi di merito del presente giudizio.»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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