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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17058/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. (in relazione all'art. 640 cod. pen.) e 494 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità e pagg. 7 e 8 della sentenza sul compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine all'eccessiva quantificazione della pena inflitta, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. (in relazione all'art. 640 cod. pen.) e 494 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità e pagg. 7 e 8 della sentenza sul compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine all'eccessiva quantificazione della pena inflitta, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17058/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris