CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 48570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nelle forme della detenzione domiciliare, da svolgersi nello Stato di residenza (Germania), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di quattro mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. A ragione della decisione il Tribunale poneva, con riferimento alla misura della detenzione domiciliare, l'assenza di un . domicilio in Italia, mentre, con riferimento all'affidamento in prova - pur ritenendo la domanda astrattamente ammissibile, mostrando di conoscere l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità secondo cui «a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1 n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338) - stigmatizzava l'assenza di un comportamento collaborativo da parte del condannato (che aveva veicolato l'istanza per il tramite del difensore, senza presentarsi all'udienza) ed evidenziava che la pena da eseguire, di quattro mesi di reclusione, era inferiore alla soglia di sei mesi stabilita dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 38 del 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia e, con un unico, articolato motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai presupposti applicativi delle misure alternative invocate. Il Tribunale ha errato nel ritenere non collaborativo l'atteggiamento del condannato che, difatti, subito dopo la presentazione dell'istanza aveva eletto domicilio in Italia. , E', inoltre, irragionevole linterpretazione data dall'art. 6, comma 1, d. Igs. n. 38 del 2016, posto che - secondo quanto espressamente sancito al punto 8 del preambolo della decisione quadro del 2Q08/947/GAI - lo scopo del reciproco riconoscimento della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, delle sanzioni sostitutiveAdecisioni di liberazione condizionale è quello di rafforzare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali. Del pari il punto 18 del citato preambolo prevede che «se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro ouna prestazione socialmente utile, lo stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro§la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi». Sulla base di tali premesse, giusta la tesi difensiva, il giudice specializzato verificata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alle misure alternative, avrebbe comunque dovuto ammettere il condannato alla misura richiesta, ferma restando la facoltà dello stato di esecuzione di rifiutarne riconoscimento; ciò in quanto sussiste una presunzione di legge di scarso allarme sociale per le condanne a pene inferiori a sei mesi di reclusione. Una lettura diversa del menzionato datliart. 6, comma 1, d.Lgs. n. 38 del 2016 sarebbe costituzionalmente illegittima, siccome contraria agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sicché la Corte - nell'ipotesi in cui non dovesse accedere all'interpretazione difensiva - dovrebbe sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato. 2. Non è superfluo premettere come il precedente orientamento della Corte secondo il quale la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale doveva svolgersi, in via continuativa, all'interno del territorio nazionale e non in un Paese estero - affermato sul presupposto che gli uffici di esecuzione penale esterna siano deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per la sua specifica natura, detta attività non sia ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 e in senso conforme Sez. 7, n. 34747 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Calanna, Rv. 264445; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027) - sia stato ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, pervenuta alla opposta soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. In seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo si è, infatti, ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807; Sez. 1, n. 169542 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ciò in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi, ecc. In questa prospettiva, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania, ove è stabilmente domiciliato, non trova alcun impedimento sul piano normativo, come del resto affermato nello stesso provvedimento impugnato. 3. Tuttavia, la disciplina dettata dal dAgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all'estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero in cui la misura deve essere eseguita, cui è demandato - tra gli altri - il compito di verificare se l'interessato abbia prestato la necessaria collaborazione per dare corso al relativo procedimento. E' stato correttamente posto in risalto come, per un verso, «la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto dell'attribuzione allo Stato di esecuzione», chiarendosi altresì che «permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.)» e che «l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta» (così in Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza ha preliminarmente chiarito di non poter formulare la doppia prognosi richiesta dall'art. 47 Ord. pen., in ragione del comportamento scarsamente collaborativo tenuto dal condannato che non si è presentato alll-udienza e che ha chiesto la esecuzione della misura alternativa all'estero solo qualche giorno prima di quello fissato per l'udienza. A tale congrua motivazione, la difesa si è limitata ad opporre l'avvenuta elezione di domicilio nel territorio dello Stato che - come detto - costituisce mero adempimento di un obbligo di legge. In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione su un profilo assorbente, ha respinto l'istanza sulla base del residuo di pena ancora da scontare da parte del condannato, pari a quattro mesi di reclusione, inferiore rispetto a quello, di sei mesi, indicato dalla legge. L'art. 6 d.lgs n. 38 del 2016, intitolato «condizioni per la trasmissione» stabilisce che «La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi». La decisione reiettiva del giudice specializzato è, pertanto, rispettosa del dettato normativo. 4. Né il Collegio può convenire con le argomentazioni difensive in punto di asserita irragionevolezza dell'art. 6 d.lgs n. 38 del 2016 rispetto ai principi espressi dalla Costituzione ovvero nel preambolo della decisione quadro del 2008/947/GAI, così come deve essere ritenuta manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale prospettata. 4.1. Non è superfluo premettere che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. La nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n 772 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964). La decisione quadro si applica, quindi, al riconoscimento delle sentenze e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, non riguardando, invece, l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, né il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca. Nel suo preambolo - come ammette la stessa difesa nel ricorso - sono puntualmente esplicitati gli obiettivi della disciplina: oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora, anche quello di prevenire nuovi reati e proteggere le vittime. E' poi previsto che, mentre per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni non è richiesta una verifica della doppia incriminabilità, per gli altri reati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e della decisione di sospensione condizionale, nonché la sorveglianza delle misure e delle sanzioni, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale. E' ancora stabilito che, se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattarle convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione. In alcun caso, la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa o più lunga della misura originariamente imposta. 4.2. E', dunque, in questa cornice che dev'essere letto l'art. 11 della citata decisione quadro che, nell'indicare i numerosi casi nei quali la competente autorità dello Stato di esecuzione può rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, alla lettera j) prevede espressamente il caso in cui «la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha durata inferiore ai sei mesi». Se così è, deve allora de3;:e affermarsi che la scelta di indicare un quantum di pena minima cui subordinare la trasmissione all'estero e, dunque, un periodo di tempo minimo per il quale gli obblighi e le prescrizioni imposte debbano essere adempiute e osservate, non solo non è irragionevole (perché risponde ad evidenti esigenze di adeguatezza rispetto agli obiettivi prefissati, difficilmente perseguibili per periodi di tempo più brevi), ma ha costituito una ben precisa scelta di politica legislativa europea, prima ancora che di diritto interno, poiché l'indicazione di detto termine nel d.lgs. n. 38 del 2016 rinviene direttamente dalla omologa disposizione contenuta nella decisione quadro, cui lo Stato italiano ha dato pedissequa attuazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual