CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 15374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli harigettato l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova,presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto in espiazione della pena di anniquattro e mesi sei di reclusione, con fine pena fissato al 27/09/2027, per i reati di rapinaaggravata e lesioni personali, commessi in data 02/06/2023.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Saggese, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché agli artt.125 cod. proc. pen. e 111 Cost., per aver mancato di motivare e per aver erratonell’applicare i presupposti necessari e nell’individuare le finalità dell’istituto dell’affidamentoin prova al servizio sociale.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzionedella detenzione intramuraria, ricordando le condotte aggressive assunte dal soggetto ncostanza di carcerazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]