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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25463/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29926/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FER- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BERATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- 2di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avversoil decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 2168 /2020 , depositatoil 27/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo instaurato nel 2009 da dipendenti della Guardia di Finanza per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

Un primo ricorso ex l. 89/2001 veniva depositato presso la Corte di appello di Roma a processo presupposto ancora in corso, con liquida zione di € 3.300 per 6 anni e 6 mesi di durata non ragionevole.

Un secondo ricorso v eniva depositato per far valere ulteriori 7 mesi di durata non ragionevole , trascorsi a far data dal deposito del primo.

Tale ricorso è stato rigettato nella fa se ingiuntiva, con pronuncia confermata a seguito di opposizione, con la seguente motivazione: con il secondo ricorso si fraziona in modo abusivo nel processo una pretesa sostanziale unitaria ; i nfatti , la prima domanda avrebbe pot uto essere estesa anche alla durata sopravveniente , cosicché incombeva ai ricorrenti un onere in tal senso.

Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’ unico motivo si censura dapprima la quantificazione dell’equo indennizzo (si deduce violazione dell’art. 6 para. 1 Cedu e degli artt. 2 e 2bis l. 89/2001).

In secondo luogo, si fa valere specificamente che l'ulteriore ritardo non avrebbe potuto essere dedotto nel primo procedimento a causa della struttura del processo ex l. 89/2001.

Una volta depositato il ricorso, la domanda non può essere modificata, né potrebbe proporsi opposizione avverso il decreto reso inaudita altera partesoltanto per far valere un ulteriore segmento 3di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di non ragionevole durata.

Nel suo controricorso, l’A vvocatura dello Stato paventa il rischio che un unico diritto all’equo indennizzo (dipendente dalla non ragionevole durata di un unico processo presupposto) possa essere parcellizzato attraverso plurime iniziative processuali, poiché si potrebbe agire una prima volta al maturare dei requisiti temporali minimi di indenizzabilità e poi ripetutamente in seguito,al maturare di ogni semestre successivo.

2. - Dell ’unico motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto ognuno dei due profili in cui esso si articola.

Il primo profiloraffigura come violazione di legge ciò che scaturisce dalla determinazione della parte privata di sovrapporre il proprio apprezzamento circa l’incongruità della quantificazione dell’equo indennizzo a quello compiuto dallacorte territoriale ed espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure in sede di giudizio di legittimità.

Il secondo profilo bersaglia solo la prima delledue ragioni autonome che la corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione.

La seconda è manifestata nei termini seguenti: «A ciò occorre aggiungere che nel caso in esame non è dato neppure comprendere quale concreto patema d'animo, differente da quello indennizzato, possa essere stato subito dai ricorrenti per il protrarsi del giudizio presupposto per ulteriore tempo di 11 mesi e 2 settimane rispetto a quello coperto con il primo decreto di liquidazione, posto che la nuova domanda di equa riparazione è stata proposta in data 19/02/2020, quando i ricorrenti erano già a conoscenza dell’assai probabile esito negativo di quel procedimento.

Infatti era già intervenuta, sulla questione da loro sottoposta al giudizio del Tar, la sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stata ritenuta infondata quella domanda». 4di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Tale seconda ragione, distinta rispetto alla prima, non è stata efficemente bersagliata dal ricorso.

O ve la sentenza (o il capo di sentenza) sia sorretto da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva formazione del giudicato -inerente al progredire delle istanze e al restringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitivo il capo di sentenza, sorretto dalla ragione r imasta al riparo dall’impugnazione (cfr. Cass.9752/2017, tra le altre).

3. -Il ricorso è inammissibile.

Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29926/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FER- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BERATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- 2di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avversoil decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 2168 /2020 , depositatoil 27/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo instaurato nel 2009 da dipendenti della Guardia di Finanza per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo. Un primo ricorso ex l. 89/2001 veniva depositato presso la Corte di appello di Roma a processo presupposto ancora in corso, con liquida zione di € 3.300 per 6 anni e 6 mesi di durata non ragionevole. Un secondo ricorso v eniva depositato per far valere ulteriori 7 mesi di durata non ragionevole , trascorsi a far data dal deposito del primo. Tale ricorso è stato rigettato nella fa se ingiuntiva, con pronuncia confermata a seguito di opposizione, con la seguente motivazione: con il secondo ricorso si fraziona in modo abusivo nel processo una pretesa sostanziale unitaria ; i nfatti , la prima domanda avrebbe pot uto essere estesa anche alla durata sopravveniente , cosicché incombeva ai ricorrenti un onere in tal senso. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’ unico motivo si censura dapprima la quantificazione dell’equo indennizzo (si deduce violazione dell’art. 6 para. 1 Cedu e degli artt. 2 e 2bis l. 89/2001). In secondo luogo, si fa valere specificamente che l'ulteriore ritardo non avrebbe potuto essere dedotto nel primo procedimento a causa della struttura del processo ex l. 89/2001. Una volta depositato il ricorso, la domanda non può essere modificata, né potrebbe proporsi opposizione avverso il decreto reso inaudita altera partesoltanto per far valere un ulteriore segmento 3di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di non ragionevole durata. Nel suo controricorso, l’A vvocatura dello Stato paventa il rischio che un unico diritto all’equo indennizzo (dipendente dalla non ragionevole durata di un unico processo presupposto) possa essere parcellizzato attraverso plurime iniziative processuali, poiché si potrebbe agire una prima volta al maturare dei requisiti temporali minimi di indenizzabilità e poi ripetutamente in seguito,al maturare di ogni semestre successivo. 2. - Dell ’unico motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto ognuno dei due profili in cui esso si articola. Il primo profiloraffigura come violazione di legge ciò che scaturisce dalla determinazione della parte privata di sovrapporre il proprio apprezzamento circa l’incongruità della quantificazione dell’equo indennizzo a quello compiuto dallacorte territoriale ed espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure in sede di giudizio di legittimità. Il secondo profilo bersaglia solo la prima delledue ragioni autonome che la corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione. La seconda è manifestata nei termini seguenti: «A ciò occorre aggiungere che nel caso in esame non è dato neppure comprendere quale concreto patema d'animo, differente da quello indennizzato, possa essere stato subito dai ricorrenti per il protrarsi del giudizio presupposto per ulteriore tempo di 11 mesi e 2 settimane rispetto a quello coperto con il primo decreto di liquidazione, posto che la nuova domanda di equa riparazione è stata proposta in data 19/02/2020, quando i ricorrenti erano già a conoscenza dell’assai probabile esito negativo di quel procedimento. Infatti era già intervenuta, sulla questione da loro sottoposta al giudizio del Tar, la sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stata ritenuta infondata quella domanda». 4di 4 – RG 299 26 /2021 – CC 04/05/2023 (3 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Tale seconda ragione, distinta rispetto alla prima, non è stata efficemente bersagliata dal ricorso. O ve la sentenza (o il capo di sentenza) sia sorretto da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva formazione del giudicato -inerente al progredire delle istanze e al restringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitivo il capo di sentenza, sorretto dalla ragione r imasta al riparo dall’impugnazione (cfr. Cass.9752/2017, tra le altre). 3. -Il ricorso è inammissibile. Le spese si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui
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