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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09825/2024

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 921 9 /20 1 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : avvmarcogatti @ puntopec . it ), elettivamente domiciliata pressolo s tudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cassia n. 1280 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:IVA – operazioni sogg.inesistenti avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.1023/26/2015 depositata il 7 ottobre 201 5 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte, è stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate e rigettato l’appello incidentale (anche condizionato) di [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza n. 67 / 1 /1 2 della CommissioneTributaria Provinciale di Alessandria , che aveva accolto ilricorso propost o da l contribuente , titolare di ditta individuale eser- centeil commercio di autoveicoli, in materia di accertamento in ret- tificaper II.DD., IVA e accessori ed irrogazione di sanzioni relativ a- menteall’anno di imposta 200 4 .

L'avviso di accertamento n.R03010200596/2008 veniva emesso a seguitodella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti nel contesto di frodi carosello di importazioni infra - comunitarie di autoveicolicon conseguente indebita detrazione IVA.

Venivano inol- tre accertati ex art t .32 del d.

P .

R . n.600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, maggiori ricavi a seguito di controlli bancari per movi- mentazioniritenute non giustificat e .

Infine, nell’atto veniva irrogata, adesito delle violazioni di norme tributarie contestate , una sanzione pecuniariapari ad euro 142.696,50. 2.Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione del contri- buente, considerando non dimostrata l’inesistenza soggettiva delle operazioni economiche contestate e ritenendo, quando all’accerta- mentobancario, che il ricorrente avesse prodotto idonea documen- tazionegiustificativa circa le movimentazioni , annullando l’atto im- positivo.3.Il giudice d’appello confermava le riprese per indebita detrazione IVA per euro 81 . 233,00 in quanto era ritenut a dimostrat a l’inesi- stenzasoggettiva del le operazioni intervenute con la cartiera Traders GroupS.r.l. nel periodo d'imposta in esam e e provata quantomeno laconoscibilità in capo al contribuente della partecipazione a lle frodi carosellonell’importazione delle autovetture contestate.

Al contrario, il giudice non riteneva fondat a la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria quanto agli accertamenti bancari , avendo il contribuente sostanzialmente offerto la necessaria docu- mentazione giustificativa .

Per l’effetto, confermava l’annullamento delleriprese per maggiori ricavi derivanti dal riscontro di operazioni bancarieritenute dall’Agenzia non giustificate , per complessivi euro 211.486,00.

Infine, il giudice r iduceva per effetto della intervenuta parziale ri- forma della sentenza impugnata, le sanzioni amministrative pecu- niarieirrogate con l'avviso di accertamento ad euro 81.233,00, cor- rispondential solo minimo irrogabile, ai sensi dell'art. 6, comma 6, deld.lgs. n.471 /1997, per la violazione IVA accertata. 4.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa due motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso e ricorso incidentaleper un motivo .

Consideratoche:

5. Con il primo motivo il contribuente ricorrente principale - ai fini dell’art.360primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione dinorme di diritto disciplinanti la legittimità dell'accertamento fiscale postoa fondamento della sentenza impugnata .

Nel corpo nel motivo –ma non in rubrica - il ricorrente rende noto che la CTR non avrebbe considerato correttamente le disposizioni e la portata applicativa delle norme contenute negli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n.600/1973,7 primo comma della l.212/2000, e 3 della l. 241/1990. 6.Va rigettata l a preliminare eccezione di inammissibilità sollevata incontroricorso in quanto , sebbene la tecnica di formulazione della censura sia anomala, dalla lettura complessiva del mezzo di impu- gnazionesi evince con sufficiente chiarezza che il motivo è incentrat o sulla motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allega- zione degli atti richiamati nell’avviso e le previsioni di legge perti- nentisono comunque individuate . 7.Nel merito i l motivo non può trovare ingresso.

V a data continuità anchein questa sede al principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 36852 del 15/12/2022) secondo il quale, i n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accessoalle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato puòessere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contri- buenteillustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementidi fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati,avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propriconfronti.

Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo come la mancata esibizione in fase amministrativa di docu- menti non allegati all’avviso avrebbe leso il diritto di difesa, onere chenel caso di specie sarebbe stato agevole assolvere – in caso fosse intervenutauna lesione – perché i documenti sono stati prodotti nel corsodel giudizio dall’Agenzia.

8. Con il secondo motivo del ricor so principale – in relazione all’art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. – si deduce l’o messa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione in merito al fatto-controversoe decisivo , riguardante l'atteggiamento soggettivo delcontribuente, a fronte delle operazioni contestate come sogget- tivamenteinesistenti dall’Amministrazione finanziaria. 9.Il motivo è inammissibile, in quanto l’appello proposto contro la sentenzad’appello pubblicata il 7 ottobre 2015 non si confronta con l’art.54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con- vertitocon modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha rifor- matoil testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

La novella trovadunque applicazione nella fattispecie e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti » e non più l’« omessa, insufficiente o contrad- dittoriamotivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giu- diziocome precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conse- guenteinammissibilità del motivo di ricorso (cfr. Cass. Sez.

U, Sen- tenzan. 19881 del 2014). 10.L’unico motivo d el ricor so incidentale dell’Agenzia – in relazione all’art.360primo comma n. 3 cod. proc. civ. – prospetta la v iolazione dell'art.5, comma 4, d . l gs n. 471/1997, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 da parte della sentenza d’appello nella parte in cuiha rideterminato le sanzioni.

Secondo l’Agenzia il giudice avrebbe erratonel ridurre le sanzioni pecuniarie irrogate con l'accertamento a soli euro 81.233 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, d . l gs n. 471/1997considerando come irrogabile la sola sanzione riferita alla illegittimadetrazione IVA , senza tener conto del fatto che era stata irrogataanche la sanzione di cui a ll'art. 5 comma 4 del medesimo decreto,prevista per la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta. 11.Il motivo è inammissibile, in quanto generico e privo di adeguata specificazione, dal momento che non riproduce la rilevante parte dell’atto impositivo relativa alle sanzioni, e la porzione dell’avviso incorporatain stralcio nella parte iniziale del ricorso riguarda solo l a ripresaimpositiva e non anche la sanzione e il titolo della sua irro- gazione.Non è sufficiente la mera indicazione d el numero delle pa- gine dell’avviso, non vertendosi in tema di error in procedendo con connessopotere- dovere per il giudice di esaminare d’ufficio gli atti processuali.Conseguentemente, non è possibile verificare se la con- testazione suddetta rientrava nel perimetro dell’avviso di accerta- mento,se il titolo della sanzione era sufficientemente specifico, e se ilprofilo è stato posto all’attenzione del giudice d’appello. 12.Entrambi i ricors i sono conclusivamente rigettat i .

Le spese di lite sonocompensate alla luce della soccombenza reciproca .

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricors o principale e il ricorso incidentale; compensale spese di lite .

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 921 9 /20 1 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : avvmarcogatti @ puntopec . it ), elettivamente domiciliata pressolo s tudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cassia n. 1280 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:IVA – operazioni sogg.inesistenti avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.1023/26/2015 depositata il 7 ottobre 201 5 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte, è stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate e rigettato l’appello incidentale (anche condizionato) di [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza n. 67 / 1 /1 2 della CommissioneTributaria Provinciale di Alessandria , che aveva accolto ilricorso propost o da l contribuente , titolare di ditta individuale eser- centeil commercio di autoveicoli, in materia di accertamento in ret- tificaper II.DD., IVA e accessori ed irrogazione di sanzioni relativ a- menteall’anno di imposta 200 4 . L'avviso di accertamento n.R03010200596/2008 veniva emesso a seguitodella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti nel contesto di frodi carosello di importazioni infra - comunitarie di autoveicolicon conseguente indebita detrazione IVA. Venivano inol- tre accertati ex art t .32 del d. P . R . n.600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, maggiori ricavi a seguito di controlli bancari per movi- mentazioniritenute non giustificat e . Infine, nell’atto veniva irrogata, adesito delle violazioni di norme tributarie contestate , una sanzione pecuniariapari ad euro 142.696,50. 2.Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione del contri- buente, considerando non dimostrata l’inesistenza soggettiva delle operazioni economiche contestate e ritenendo, quando all’accerta- mentobancario, che il ricorrente avesse prodotto idonea documen- tazionegiustificativa circa le movimentazioni , annullando l’atto im- positivo.3.Il giudice d’appello confermava le riprese per indebita detrazione IVA per euro 81 . 233,00 in quanto era ritenut a dimostrat a l’inesi- stenzasoggettiva del le operazioni intervenute con la cartiera Traders GroupS.r.l. nel periodo d'imposta in esam e e provata quantomeno laconoscibilità in capo al contribuente della partecipazione a lle frodi carosellonell’importazione delle autovetture contestate. Al contrario, il giudice non riteneva fondat a la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria quanto agli accertamenti bancari , avendo il contribuente sostanzialmente offerto la necessaria docu- mentazione giustificativa . Per l’effetto, confermava l’annullamento delleriprese per maggiori ricavi derivanti dal riscontro di operazioni bancarieritenute dall’Agenzia non giustificate , per complessivi euro 211.486,00. Infine, il giudice r iduceva per effetto della intervenuta parziale ri- forma della sentenza impugnata, le sanzioni amministrative pecu- niarieirrogate con l'avviso di accertamento ad euro 81.233,00, cor- rispondential solo minimo irrogabile, ai sensi dell'art. 6, comma 6, deld.lgs. n.471 /1997, per la violazione IVA accertata. 4.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa due motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso e ricorso incidentaleper un motivo . Consideratoche: 5. Con il primo motivo il contribuente ricorrente principale - ai fini dell’art.360primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione dinorme di diritto disciplinanti la legittimità dell'accertamento fiscale postoa fondamento della sentenza impugnata . Nel corpo nel motivo –ma non in rubrica - il ricorrente rende noto che la CTR non avrebbe considerato correttamente le disposizioni e la portata applicativa delle norme contenute negli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n.600/1973,7 primo comma della l.212/2000, e 3 della l. 241/1990. 6.Va rigettata l a preliminare eccezione di inammissibilità sollevata incontroricorso in quanto , sebbene la tecnica di formulazione della censura sia anomala, dalla lettura complessiva del mezzo di impu- gnazionesi evince con sufficiente chiarezza che il motivo è incentrat o sulla motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allega- zione degli atti richiamati nell’avviso e le previsioni di legge perti- nentisono comunque individuate . 7.Nel merito i l motivo non può trovare ingresso. V a data continuità anchein questa sede al principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 36852 del 15/12/2022) secondo il quale, i n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accessoalle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato puòessere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contri- buenteillustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementidi fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati,avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propriconfronti. Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo come la mancata esibizione in fase amministrativa di docu- menti non allegati all’avviso avrebbe leso il diritto di difesa, onere chenel caso di specie sarebbe stato agevole assolvere – in caso fosse intervenutauna lesione – perché i documenti sono stati prodotti nel corsodel giudizio dall’Agenzia. 8. Con il secondo motivo del ricor so principale – in relazione all’art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. – si deduce l’o messa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione in merito al fatto-controversoe decisivo , riguardante l'atteggiamento soggettivo delcontribuente, a fronte delle operazioni contestate come sogget- tivamenteinesistenti dall’Amministrazione finanziaria. 9.Il motivo è inammissibile, in quanto l’appello proposto contro la sentenzad’appello pubblicata il 7 ottobre 2015 non si confronta con l’art.54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con- vertitocon modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha rifor- matoil testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La novella trovadunque applicazione nella fattispecie e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti » e non più l’« omessa, insufficiente o contrad- dittoriamotivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giu- diziocome precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conse- guenteinammissibilità del motivo di ricorso (cfr. Cass. Sez. U, Sen- tenzan. 19881 del 2014). 10.L’unico motivo d el ricor so incidentale dell’Agenzia – in relazione all’art.360primo comma n. 3 cod. proc. civ. – prospetta la v iolazione dell'art.5, comma 4, d . l gs n. 471/1997, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 da parte della sentenza d’appello nella parte in cuiha rideterminato le sanzioni. Secondo l’Agenzia il giudice avrebbe erratonel ridurre le sanzioni pecuniarie irrogate con l'accertamento a soli euro 81.233 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, d . l gs n. 471/1997considerando come irrogabile la sola sanzione riferita alla illegittimadetrazione IVA , senza tener conto del fatto che era stata irrogataanche la sanzione di cui a ll'art. 5 comma 4 del medesimo decreto,prevista per la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta. 11.Il motivo è inammissibile, in quanto generico e privo di adeguata specificazione, dal momento che non riproduce la rilevante parte dell’atto impositivo relativa alle sanzioni, e la porzione dell’avviso incorporatain stralcio nella parte iniziale del ricorso riguarda solo l a ripresaimpositiva e non anche la sanzione e il titolo della sua irro- gazione.Non è sufficiente la mera indicazione d el numero delle pa- gine dell’avviso, non vertendosi in tema di error in procedendo con connessopotere- dovere per il giudice di esaminare d’ufficio gli atti processuali.Conseguentemente, non è possibile verificare se la con- testazione suddetta rientrava nel perimetro dell’avviso di accerta- mento,se il titolo della sanzione era sufficientemente specifico, e se ilprofilo è stato posto all’attenzione del giudice d’appello. 12.Entrambi i ricors i sono conclusivamente rigettat i . Le spese di lite sonocompensate alla luce della soccombenza reciproca . P.Q.M. LaCorte: rigettail ricors o principale e il ricorso incidentale; compensale spese di lite . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115
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